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Porticato o pergolato? Come individuare le differenze ed evitare l'abuso edilizio

Tar Brescia: un grande manufatto costituito da pilastri in legno stabilmente infissi al ruolo mediante bulloni in acciaio e munito di una copertura stabile non retrattile non è qualificabile quale mero “pergolato” con funzione ornamentale e facilmente amovibile dal suolo, bensì come “porticato”

Pergolato o porticato? Un dilemma ricorrente

Attenzione alle differenze tra pergolato e porticato, soprattutto quando il pergolato diventa porticato e, automaticamente, scatta la necessità di richiedere il permesso di costruire per la sua realizzazione, pena l'abuso edilizio e tutte le conseguenze del caso. Di opere temporanee, libere e del loro impatto urbanistico, peraltro, ha scritto in maniera esaustiva il prof. Ermete Dalprato proprio su queste pagine.

Nella sentenza 338/2020 dello scorso 6 maggio del Tar Brescia ci ritroviamo proprio in una situazione simile: l'oggetto del contendere è rappresentato da un "Portico formato da n. 6 pilastri in legno, per una larghezza di m 9,30 ed una profondità di m 2,73. La copertura è costituita da travi in legno al di sopra dei quali è stato fissato un telo in polibicarbonato. La copertura sporge sul davanti del portico, rispetto al limite dei pilastri, per m 1,90. L’altezza media è di m. 2,27 (m 2,24 se riferita alla sola parte compresa entro i pilastri)".

Il comune aveva redatto un verbale di accertamento di violazione urbanistico edilizia - con conseguente ingiunzione di demolizione - per aver realizzato tale struttura senza permesso di costruire. Da qui, il ricorso dell'interessata che, tra l'altro:

  • a) contestava che il manufatto realizzato fosse un “porticato”, trattandosi invece a suo dire di un “pergolato”;
  • b) contestava che il pergolato costituisse una nuova costruzione ai sensi delle norme urbanistiche vigenti alla data della realizzazione del manufatto (2003), ed anche in base alle nuove NTA modificate nel 2006 (art. 11 comma 5).

Le differenze tra le due strutture

Il Tar spiega, quindi, le differenze tra le due strutture:

  • il “pergolato” ha una funzione meramente ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; una struttura di tale tipologia, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un'opera inidonea ad alterare l'assetto urbanistico edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell'immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193);
  • la realizzazione di un “pergolato” mediante una solida struttura in legno di dimensioni non trascurabili, che faccia desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto e delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione edilizia del territorio, deve essere qualificata come un intervento di nuova costruzione, che necessita di permesso di costruire;
  • nel caso di specie si tratta di un manufatto di dimensioni non trascurabili, costituito da pilastri in legno stabilmente infissi al ruolo mediante bulloni in acciaio e munita di una copertura stabile non retrattile, non rilevando, ai fini edilizi che qui rilevano, l’idoneità o meno di tale copertura ad assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici. Quando un pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie (Cons. Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008; id. n. 306/2017). In sostanza, come giustamente rilevato dall’amministrazione comunale nella motivazione dell’atto impugnato, non si tratta di un mero “pergolato” con funzione ornamentale e facilmente amovibile dal suolo, bensì di un “porticato” costituito da una struttura pesante di dimensioni non trascurabili, munita di copertura stabile, stabilmente ancorata al suolo e destinata a soddisfare esigenze non meramente transitorie della proprietà, come tale necessitante di permesso di costruire in quanto qualificabile come “nuova costruzione” idonea ad alterare in modo permanente l’assetto del territorio.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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