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Porticati e tettoie: quando non basta la SCIA e serve il permesso di costruire

Una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio in quanto copre una significativa superficie e delinea volumi diversi rispetto all’edificio principale non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, una pertinenza.

Non basta la SCIA per realizzare porticati e tettoie di rilevanti dimensioni, ma serve il permesso di costruire.

Lo ricorda, confermando precedenti orientamenti sul tema, il Consiglio di Stato nella sentenza 7326/2024 del 30 agosto scorso, riferita al ricorso contro un'ordinanza di demolizione per una serie di opere che hanno portato alla realizzazione di una abitazione in difformità dall'uso a stalla per bovini, nonché una serie di manufatti realizzati senza titolo abilitativo in aderenza a tale abitazione.

 

Domanda di sanatoria e ordinanza di demolizione: scatta una semplice sospensione

Prima di tutto, Palazzo Spada ricorda che “l'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, comportando che l'esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa, non restando, comunque, preclusa all'ente l'adozione di ulteriori determinazioni sanzionatorie in esito alla definizione del procedimento originato dalla presentazione di detta istanza.” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, n. 2990 del 2 aprile 2024).

Bene: in questo caso, il relativo procedimento si è concluso, come correttamente affermato dal TAR, al 60° giorno successivo alla presentazione della domanda, con un provvedimento di rigetto per silentium.

Il Consiglio di Stato evidenzia che è assolutamente consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto.

 

Porticati e tettoie: non può bastare la SCIA

Per quel che riguarda la parte dedicata ai porticati, l'appellante ritiene che l'ordinanza di demolizione sia illegittima in quanto essi avrebbero natura pertinenziale e sarebbero soggetti a mera SCIA e, quindi, non sarebbero soggetti a demolizione.

Tale argomento deve essere disatteso in quanto, per giurisprudenza consolidata, il vincolo pertinenziale è riconoscibile soltanto a opere di modestissima entità e accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici "et similia", ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa

Si deve pertanto ritenere che una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio in quanto copre una significativa superficie e delinea volumi diversi rispetto all'edificio principale, indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico una pertinenza.

Serviva, quindi, il permesso di costruire per realizzarla.

 

Chiusura di porticato e pergolato: serve il permesso di costruire

Gli interventi edilizi consistenti nell'ampliamento del porticato e del pergolato di rilevante estensione non possono rientrare nelle varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, ma sono opere che aumentano la volumetria e la superficie dell'edificio e che richiedono il permesso di costruire.


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Abusi edilizi senza SCIA: per evitare la demolizione serve la conformità urbanistica ed edilizia

Una parte importante è dedicata, poi, alla possibilità di evitare la ruspa e 'cavarsela' con una sanzione alternativa alla demolizione per le opere realizzate in assenza di SCIA.

Ai sensi dell’art. 37, ultimo comma, del dpr 380/2001, “la mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36”; ne consegue, secondo la costante giurisprudenza, che “in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), l'applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d'inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti” (Cons. Stato Sez. VI, 24-05-2013, n. 2873). Pertanto, “laddove manchino i presupposti per l’intervento, come, per l’appunto, nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, è ammessa l’adozione dell’ordinanza di demolizione”.

 

L'abuso in zona vincolata si demolisce a prescindere dal titolo abilitativo

Il Consiglio di Stato in precedenza aveva anche sottolineato che, nel caso di abusi in zona vincolata, non conta il titolo abilitativo, ma la demolizione è automatica.

Infatti, l'articolo 27 TUE non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice SCIA, in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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