Ponti, viadotti e tunnel progettati con fondi PNRR: i criteri per la valutazione della sicurezza
ANSFISA ha comunicato ai gestori stradali e autostradali i criteri per la valutazione dei piani per il monitoraggio dinamico delle infrastrutture
Come va valutata la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel progettati con i fondi del PNRR?
Lo spiega ANSFISA (Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), che peraltro sarà sentita dal MIMS per il via libera sull’assegnazione dei finanziamenti sopracitati.
Nel documento - allegato in fondo all'articolo - si comunicano quindi ai gestori stradali e autostradali i criteri per la valutazione tecnica di propria competenza dei piani di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e gallerie della rete viaria principale, finanziati dal PNRR con una dote di 450 milioni di euro.
L’operazione, volta a rafforzare la sicurezza di queste infrastrutture ed elevare l’apporto tecnologico nell’attività di monitoraggio, si basa sul riparto delle risorse previsto dal decreto del MIMS del 12 aprile scorso (n. 93/2022) che stabilisce anche l’iter di approvazione dei piani presentati dai gestori stradali e autostradali in qualità di soggetti attuatori. Il via libera ai progetti sarà a cura della Direzione Generale per le strade e autostrade del Ministero, con il coinvolgimento dell’Agenzia.
In un’ottica di trasparenza e uniformità di giudizio, la Direzione per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA ha elaborato i criteri che guideranno la valutazione dei piani da parte dei tecnici dell’Agenzia.
Il documento contiene anche una serie di indicazioni e precisazioni che mirano a costituire un riferimento tecnico utile a tutte le parti coinvolte per la predisposizione dei piani di intervento.
In particolare, vengono individuati:
- l’ambito tecnico del “monitoraggio dinamico”;
- i criteri di individuazione delle opere d’arte, per la progettazione delle tecnologie strumentali e per l’elaborazione dei dati;
- i requisiti dei piani di monitoraggio;
- il contenuto dei piani di intervento e le modalità dell’istruttoria.
Monitoraggio ponti e altre opere: il 'senso' del documento
Il documento, quindi:
- i. propone una interpretazione di competenza dei principi espressi dalla normativa, in particolare dal D.M. 93/2022, al fine di formulare chiarimenti in merito alla terminologia, agli obiettivi e ai contenuti dei piani oggetto di istruttoria (§2);
- ii. riassume principi, metodi, strumenti e procedure per il monitoraggio dinamico delle opere d’arte stradali nel contesto di riferimento normativo vigente, richiamando, per quanto applicabili, le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 109 del 2018, adottate con decreto ministeriale MIT del 17 dicembre 2020, n. 578 (§3), anche con riferimento agli analoghi principi delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- iii. stabilisce i criteri per l’istruttoria di competenza di ANSFISA sui piani di intervento presentati dai soggetti attuatori (§4).
Monitoraggio dinamico: cosa si intende?
Il termine monitoraggio dinamico va inteso con un’accezione ampia, così come definito dall’articolo 2, comma 2 del D.M. MIT n. 578 del 2020.
Esso comprende:
- tutte le tecniche di monitoraggio strumentale finalizzate al controllo delle opere;
- i processi di censimento, classificazione del rischio, verifica di sicurezza, sorveglianza e modellazione anche digitale che consentano di monitorare l’evoluzione temporale delle condizioni di sicurezza e funzionalità di ponti, viadotti e gallerie.
Tale concetto di monitoraggio dinamico è chiaramente riconducibile al D.M. 93/2022 che, con particolare riferimento al comma 2 dell’articolo 1 e all’articolo 4, ammette a finanziamento sia le spese per l’implementazione di sistemi di censimento, classificazione del rischio, verifica di sicurezza e conoscenza (art. 4, comma 1, lettera a), sia le spese per il monitoraggio strumentale di qualsiasi natura (art. 4, comma 1, lettera b).
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