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Pompe di calore: quali caratteristiche devono avere per accedere all'Ecobonus 110?

Domande e risposte su come sfruttare l'Ecobonus 110% per acquistare le pompe di calore elettriche

Con il Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020, la pompa di calore diventa un elemento fondamentale perché rientra tra uno degli interventi trainanti.

Ma quali sono gli interventi per i quali si accede all'Ecobonus 110% utilizzando le pompe di calore? quali sono le caratteristiche che devono avere? In questo articolo le risposte a queste ed altre domande relative alle pompe di calore e alla detrazione fiscale del 110%. 

Per conoscere gli incentivi fiscali previsti per il 2022 leggi questo articolo.

 

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Questo evento permette alle pompe di calore di farsi strada tra tutti i metodi tradizionali utilizzati finora, accelerando così il processo di decarbonizzazione.

 

Una tecnologia per impianti a bassa e alta temperatura

Questa tecnologia trova applicazione non solo su impianti realizzati con sistemi di riscaldamento radiante a bassa temperatura, ma anche su impianti in alta temperatura a radiatori.

Se nel caso di sistema radiante a pavimento, soffitto o parete la sostituzione del generatore è pressochè semplice avendo garanzia di risultato, sui sistemi a radiatori occorrono particolari attenzioni e verifiche  al fine di ottenere risultati d risparmio e di comfort.

Per affrontare il Superbonus 110% con il piede giusto occorre aver ben chiaro quali interventi sono ammessi, quali sono i requisiti tecnici e i relativi limiti di spesa.

 

Quali sono gli interventi trainanti dove la pompa di calore ha un ruolo fondamentale?

esempio-pompa-calore.JPGSostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati  

Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. Il limite di spesa è in funzione del numero di unità immobiliari e varia da 20.000 € a 15.000 €. 

Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari o in abitazioni “indipendenti” (villette a schiera)

La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. In questo caso il limite di spesa è di 30.000 €. 

 

Ma come possiamo ottenere il bonus del 110%?

Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe più alta. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato da un professionista qualificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.

 

Tutte le pompe di calore sono idonee?

Le pompe di calore idroniche possono essere di tipo aria/acqua, acqua/acqua o geotermiche.

Per le pompe di calore l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette rispettino l’Allegato F del “Decreto Requisiti” del Ministro dello Sviluppo Economico 6 Agosto 2020

Aspetto importante da sottolineare: il Decreto Requisiti, oltre al Superbonus 110%, si estende anche alle Detrazioni Fiscali del 65% come riportato nell’art. 1:

“Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo l , comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi l e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.”

 

Quindi anche gli interventi agevolati dall’Ecobonus del 65% devono rispettare sia i requisiti tecnici (prestazioni) che i requisiti economici (massimali di prezzo) previsti anche dal Superbonus 110%.

 

Per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantaneo (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1.

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. 

Al momento della prova, la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella 1.

 

Tabella valori COP per le pompe di calore elettrico

 

L'Ecobonus 110% vale anche per gli scaldacqua in pompa di calore?

Si, nell’ambito di applicazione di uno degli interventi "trainanti" e dell’ottenimento di un doppio salto di classe energetica.

É considerabile intervento "trainante" in un edificio unifamiliare, ad esempio, l’installazione di una pompa di calore per il riscaldamento e di uno scaldacqua in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in sostituzione di una caldaia esistente in produzione combinata (riscaldamento + ACS) oppure in sostituzione di una caldaia esistente in riscaldamento e di un generatore per produzione di acqua calda sanitaria.

Naturalmente in tutti i casi deve essere verificato il doppio salto di classe energetica.

 

Quali sono i limiti delle agevolazioni? (articolo 13)

13.1- Per accedere al super bonus è necessaria la redazione dell’asseverazione ai sensi dell’allegato A dell’articolo 119, da parte di un tecnico abilitato che allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia d’intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tal casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.2 - Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.

13.3 - Qualora la verifica ai sensi dei punti 13 .1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

Questo è un punto fondamentale da non sottovalutare: le varie tecnologie e le varie aziende di installazione hanno costi diversi.  Ci sono tecnologie più care e meno care (come per le automobili) e ci sono installatori con tariffari più alti e altri meno. Non perché vogliano ingannare i clienti ma perché hanno più personale in ufficio, costi generali d’impresa più elevati, costi diretti maggiori.

Quindi, una volta redatto il computo utilizzando le voci di prezziario (oppure determinando nuovi prezzi in assenza della voce specifica) se la sommatoria supera i massimali il cliente dovrà aggiungere una quota parte a copertura dell’importo non detratto.

 

Allegato I - Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’allegato a 

In questa tabella (estratto) viene indicata la spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento: 

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I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Questi valori vengono utilizzati qualora sia direttamente il fornitore o l’installatore a dichiararne il costo, oppure possono essere un'alternativa per il professionista qualora debba creare un nuovo prezzo come riportato nell’articolo 13.1 lettera b.

Ricapitolando...

Il Superbonus 110% può essere la svolta italiana verso la Decarbonizzazione, un processo che volenti o nolenti dovremo intraprendere per garantire un futuro alle nuove generazioni.

La crisi sanitaria è arrivata veloce, facendosi sentire, e per questo ci siamo attivati per gestirla al meglio.

La crisi ambientale invece avanza silenziosa e lenta, senza lasciarci scampo per tornare indietro. La Decarbonizzazione gioca un ruolo fondamentale per un processo che potrebbe risultare irreversibile.

Non limitandoci solo a creare nuovi edifici completamente elettrici, ma riconvertendo anche il parco immobiliare esistente. 

 


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