Polizze catastrofali, per ora niente proroga: scadenza confermata al 31 marzo
L'emendamento di FdI al Decreto Bollette contenente la proroga al 31 ottobre 2025 per la stipula delle polizze catastrofali obbligatorie è stato dichiarato inammissibile e pertanto rimane l'attuale scadenza al 31 marzo 2025. In caso di inadempimento, non sono previste sanzioni ma si rischia di non poter accedere all'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, anche riferiti a eventi calamitosi.
Sembrava ormai 'cosa fatta', invece niente: per il momento, non ci sarà la proroga tanto agognata per la stipula delle polizze catastrofali richieste dalla Legge di Bilancio 2024 e regolamentate dal decreto n.18 del 30 gennaio 2025.
L'emendamento di FdI al DDL di conversione del Decreto Bollette, che proponeva di estendere il termine per la stipula dei contratti a copertura di danni per calamità naturali di 7 mesi (dal 31 marzo al 31 ottobre 2025) è stato infatti dichiarato inammissibile dalla Commissione Attività produttive della Camera.
Pertanto, si resta con la scadenza imminente del 31 marzo, sempre che non ci sia un cambio di rotta all'ultimo secondo, visto che - è giusto riportarlo - dopo la dichiarazione di inammissibilità è stato subito presentato un ricorso per far riammettere l'emendamento dell'onorevole Riccardo Zucconi che propone una proroga a ottobre 2025 interpretando le esigenze delle imprese.
Polizze catastrofali: chi deve assicurarsi?
Rimandando per tutte le specifiche del decreto agli articoli di approfondimento allegati, ricordiamo che le imprese con sede in Italia devono stipulare polizze assicurative per coprire danni a beni causati da eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, etc.), con scadenza entro il 31 marzo 2025.
Sono obbligate, nello specifico, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Si tratta, quindi, di tutte le imprese commerciali che svolgono:
- attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Quali beni bisogna assicurare?
Le polizze obbligatorie coprono esclusivamente danni materiali e diretti ai seguenti beni aziendali:
- Terreni;
- Fabbricati;
- Impianti;
- Macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
Non è quindi prevista copertura per:
- merci e scorte di magazzino, che non rientrano nella copertura obbligatoria.
- danni indiretti, come la perdita di reddito o il fermo attività (business interruption);
- danni causati direttamente dall’uomo, atti di guerra, terrorismo o sabotaggi.
- danni da inquinamento, contaminazione o radiazioni nucleari.
Eventi catastrofali: quali sono?
Come chiarito dall'ANIA, le polizze coprono i danni causati dai seguenti eventi naturali:
- Alluvione, esondazione e inondazione: fuoriuscita d’acqua da fiumi, laghi, bacini naturali o artificiali, corsi d’acqua, o reti di drenaggio, con eventuale trasporto di sedimenti;
- Terremoto (sisma): sommovimento improvviso della crosta terrestre, certificato dalla Rete Sismica Nazionale (INGV);
- Frana: distacco rapido di roccia, detriti o terra lungo un versante, causato dalla forza di gravità.
Cosa succede se non si stipula la polizza?
E' importante sottolineare che non sono previste sanzioni per la mancata polizza, ma l’inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, con il rischio di non percepire tali eventuali assegnazioni (comprese quelle per eventi calamitosi).
Inoltre, in caso di calamità naturale, i danni saranno interamente a carico dell'azienda, con possibili impatti gravi sulla continuità operativa.
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