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Polizze catastrofali obbligatorie, scadenza imminente: la guida di ANIA

Devono stipulare la polizza catastrofale obbligatoria tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia, entro il 31 marzo 2025. L'obbligo ricade anche su affittuario e utilizzatore dei beni: le polizze coprono, tra l'altro, terreni, fabbricati e macchinari ma non coprono merci e scorte di magazzino o danni indiretti.

Resta veramente pochissimo tempo per 'adempiere' ai dettami della Legge di Bilancio 2024 e al decreto attuativo n.18 del 30 gennaio 2025 riguardo alle polizze catastrofali obbligatorie: il prossimo 31 marzo, infatti, scade il termine per stipulare le assicurazioni contro gli eventi catastrofali, un 'qualcosa' che coinvolge quasi tutte le imprese italiane.

La scadenza è peraltro stata prorogata in ultimo dal Decreto Milleproroghe, visto che originariamente era prevista per il 31 dicembre 2024.

 

Polizze catastrofali obbligatorie: chi deve stipularle?

Come evidenziato dall'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), che ha realizzato un'interessante e utile mini-guida sulle polizze catastrofali (scaricabile in allegato all'articolo), devono stipulare l'assicurazione speciale tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole.

 

Cosa bisogna assicurare: in pillole

E' necessario assicurarsi relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

 

Anche l'affittuario/utilizzatore deve assicurarsi?

Importante: come chiarito dall'art.1-bis della legge 189/2024 (Collegato Fiscale), in caso di beni - sia fabbricati che attrezzature - concessi in locazione, l'affittuario/utilizzatore, nel caso in cui il bene non risulti assicurato dal proprietario, deve stipulare la polizza catastrofale obbligatoria

 

Il decreto attuativo

Tutte le specifiche sono contenute nel decreto attuativo di riferimento, il DM 18 del 30 gennaio 2025 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio e in vigore da venerdì 14 marzo, una sorta di Regolamento che stabilisce le modalità operative e attuative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, come previsto dalla legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

 

Cosa coprono le polizze e cosa non è 'protetto'

Le polizze obbligatorie coprono esclusivamente danni materiali e diretti ai seguenti beni aziendali:

  • Terreni;
  • Fabbricati;
  • Impianti;
  • Macchinari;
  • Attrezzature industriali e commerciali.

Non è quindi prevista copertura per:

  • merci e scorte di magazzino, che non rientrano nella copertura obbligatoria.
  • danni indiretti, come la perdita di reddito o il fermo attività (business interruption);
  • danni causati direttamente dall’uomo, atti di guerra, terrorismo o sabotaggi.
  • danni da inquinamento, contaminazione o radiazioni nucleari.

 

Cosa si intende per eventi catastrofali

L'ANIA chiarisce che le polizze coprono i danni causati dai seguenti eventi naturali:

  • Alluvione, esondazione e inondazione: fuoriuscita d’acqua da fiumi, laghi, bacini naturali o artificiali, corsi d’acqua, o reti di drenaggio, con eventuale trasporto di sedimenti;
  • Terremoto (sisma): sommovimento improvviso della crosta terrestre, certificato dalla Rete Sismica Nazionale (INGV);
  • Frana: distacco rapido di roccia, detriti o terra lungo un versante, causato dalla forza di gravità.

 

Gli eventi esclusi

Attenzione, questi eventi sono esclusi dalla definizione di alluvione/inondazione/esondazione:

  • mareggiate, maremoti, infiltrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica;
  • accumuli d'acqua causati da piogge molto intense (bombe d'acqua)
  • mancanza o anomalie nella fornitura di energia elettrica o idraulica, se non direttamente causate da inondazione o alluvione.

Questi, invece, gli eventi esclusi dalla definizione di sisma:

  • eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
  • danni causati da infiltrazioni o penetrazione di acqua marina, anche se conseguenti a un terremoto.

Infine, l'ANIA evidenzia che questi eventi sono esclusi dalla definizione di frana:

  • movimenti lenti o graduali del terreno;
  • frane dovute a errori di progettazione o costruzione, se avvenute entro 10 anni dall'intervento;
  • frane già note o prevedibili.

 

Cosa succede se non si stipula la polizza?

In primis, le imprese non assicurate potrebbero non accedere a contributi o finanziamenti pubblici, compresi quelli per eventi calamitosi.

Inoltre, in caso di calamità naturale, i danni saranno interamente a carico dell'azienda, con possibili impatti gravi sulla continuità operativa.

 

Perimetro di riferimento della polizza

Ecco come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria:

  • per i fabbricati, il massimale assicurabile corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo;
  • per impianti, attrezzature e macchinari, il massimale è pari al costo di rimpiazzo con beni equivalenti disponibili sul mercato;
  • per i terreni, il massimale copre le spese di sgombero, bonifica e ripristino.

 

Scoperto e massimali

Le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro avranno uno scoperto del 15% (es. su 7.000 euro di danni, l’impresa pagherà 1.050 euro).

Per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro, lo scoperto sarà negoziabile.

Il massimale (importo massimo risarcibile) varia in base alla dimensione dell’impresa e viene fissato nel contratto.


Indicazioni finali

Da quanto evidenziato nello speciale di ANIA, possiamo chiudere ricordando che:

  • le imprese hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare la polizza, pena la perdita di agevolazioni pubbliche;
  • le polizze coprono solo i danni diretti a beni aziendali e non le perdite economiche derivate dall’evento;
  • alcuni eventi naturali, come bombe d’acqua o eruzioni vulcaniche, non rientrano nella copertura obbligatoria, ma è possibile stipulare polizze aggiuntive.

LA GUIDA DI ANIA ALLE POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORIE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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