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Polizze catastrofali obbligatorie: regole operative per le assicurazioni entro il 31 marzo

Pubblicato il Regolamento che definisce le modalità operative e attuative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, da stipulare da parte di tutte le imprese entro il prossimo 31 marzo 2025: tutti i dettagli su beni da assicurare, eventi da includere nella copertura, franchigie, massimali, entità del danno indennizzabile.

Presto che è tardi: manca davvero poco - dead line 31 marzo 2025 - per stipulare la polizza catastrofale obbligatoria per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

L'operatività della misura, ultimo step che ha chiuso il cerchio, è rappresentato dal decreto n.18 del 30 gennaio 2025 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio e in vigore dal prossimo 14 marzo, un vero e proprio Regolamento che stabilisce le modalità operative e attuative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, come previsto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

Il decreto, che era stato presentato lo scorso settembre e diffuso a novembre dal MASE, diviene quindi pietra miliare per capire quale tipo di assicurazione si deve stipulare, gli indennizzi previsti, gli eventi coperti, le franchigie e i massimali.

 

SCARICA IN ALLEGATO IL TESTO DEL REGOLAMENTO (DECRETO N.18 DEL 30 GENNAIO 2025 DEL MEF)

 

Milleproroghe: conferma della proroga al 31 marzo 2025, non oltre

Nella versione finale del Milleproroghe è stato confermato il differimento dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 per la stipula delle polizze: le associazioni delle imprese avevano chiesto un ulteriore 'cuscinetto' ma il Governo ha tirato dritto e quindi c'è meno di un mese di tempo per adeguarsi.

 

Obbligo assicurativo: quali imprese devono stipulare le polizze

Le imprese con sede in Italia devono stipulare polizze assicurative per coprire danni a beni causati da eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, etc.), con scadenza entro il 31 marzo 2025.

 

Gli eventi coperti

Gli eventi coperti includono sismi, alluvioni, frane e inondazioni, definiti con precise modalità per il calcolo del danno e la determinazione di eventuali massimali.

Nello specifico, gli eventi da incudere nella copertura assicurativa sono:

  • sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
  • frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.

 

L'oggetto della copertura assicurativa

Bisogna assicurare quindi tutti i beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega.

 

Determinazione dei premi

Il Regolamento, all'articolo 4, precisa che i premi sono proporzionali al rischio e possono essere adeguati periodicamente, tenendo conto di vari fattori come la vulnerabilità dei beni e l'evoluzione dei rischi.

La determinazione del premio avviene considerando:

  • ubicazione geografica del bene: il premio varia in base alla vulnerabilità dell’area in cui si trovano gli immobili e gli impianti assicurati;
  • vulnerabilità del bene: si valuta il rischio specifico legato alla tipologia di costruzione e alla sua resistenza agli eventi catastrofali;
  • serie storiche e mappe di rischio: i premi sono calcolati basandosi sui dati storici di eventi calamitosi e sulle mappe di pericolosità esistenti;
  • modelli predittivi: vengono adottati modelli che stimano il rischio futuro, tenendo conto delle variazioni nel tempo della probabilità di eventi e della vulnerabilità degli edifici.
  • misure di prevenzione: le imprese che adottano misure di mitigazione del rischio (es. rinforzi antisismici, barriere anti-alluvione) possono beneficiare di riduzioni del premio;
  • adeguamento periodico: i premi vengono aggiornati nel tempo per riflettere l'evoluzione della conoscenza del rischio, evitando squilibri e assicurando la sostenibilità del sistema.

 

Capacità di assunzione del rischio

Le imprese assicurative devono rispettare limiti alla capacità di assumere rischio, definendo una "propensione al rischio" che deve essere aggiornata annualmente.

 

Franchigia e massimali

Le polizze possono includere una franchigia e dei massimali che variano a seconda del valore della somma assicurata, con possibilità di personalizzazione per le grandi imprese.

 

Entità del danno indennizzabile

L’articolo 6 specifica i criteri di indennizzo del danno, stabilendo che una parte del danno può rimanere a carico dell’assicurato. In particolare:

  1. Fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata:
    • è previsto uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, ovvero l'assicurato deve coprire direttamente una parte del danno;
    • lo scoperto si applica solo se espressamente previsto dalla polizza.
  2. Fascia superiore a 30 milioni di euro o per grandi imprese:
    • la quota di danno a carico dell’assicurato è stabilita tramite libera negoziazione con l’assicuratore.

Massimali e limiti di indennizzo

L'articolo 7 dispone che:

  • per polizze fino a 1 milione di euro il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata;
  • per polizze tra 1 e 30 milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per polizze oltre 30 milioni di euro o per grandi imprese i massimali sono concordati liberamente tra le parti;
  • per i terreni la copertura è prestata a primo rischio assoluto, cioè fino al massimale concordato senza applicare la regola proporzionale.

 

Abusi edilizi: niente copertura

E' importante sottolineare come, in caso di abusi edilizi o di beni immobili sprovvisti delle necessarie autorizzazioni edilizie, è prevista l'esclusione dalla copertura assicurativa.

 

SACE e ri-assicurazione

Le imprese possono cedere parte del rischio a SACE S.p.A. per la riassicurazione, ma le polizze devono rispettare determinate normative.

 

Trasparenza e offerta

Le compagnie devono garantire trasparenza nella presentazione delle loro offerte, pubblicando informazioni dettagliate sulle polizze sul loro sito web.

 

Disposizioni transitorie e di rinvio

L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.


Sanzioni per la mancata stipula

Ricordiamo che le imprese che non rispettano l'obbligo di stipulare le polizze catastrofali entro la scadenza prevista sono soggette a sanzioni.

Le violazioni comportano:

  • sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative commisurate alla gravità dell'infrazione e al valore degli asset non assicurati;
  • esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola con l'obbligo assicurativo possono perdere l'accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;
  • obbligo di regolarizzazione: in caso di accertata inadempienza, le imprese hanno un periodo entro cui regolarizzare la propria posizione.

SCARICA IN ALLEGATO IL TESTO DEL REGOLAMENTO (DECRETO N.18 DEL 30 GENNAIO 2025 DEL MEF)

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