Polizze catastrofali obbligatorie per le imprese: la scadenza slitta al 31 marzo 2025
Il Decreto Milleproroghe al vaglio del Governo prevede tre mesi di tempo in più - scadenza originaria: 31 dicembre 2024 - per dotarsi dell'assicurazione per i danni causati da calamità ed eventi catastrofali. Coinvolte tutte le imprese del territorio, escluse quelle agricole.
Ci saranno tre mesi di tempo in più, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, per stipulare la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali obbligatoria per le imprese italiane.
Il Governo, infatti, ha concesso 3 mesi di tempo in più - indicati nella bozza del DL Milleproroghe in esame nel Consiglio dei Ministri del 9 dicembre - anche per la necessità di licenziare in maniera definitiva il decreto attuativo di riferimento, che attualmente è fermo al Consiglio di Stato.
Ricordiamo che l'obbligo di dotarsi della polizza catastrofale è prevista per tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l'eccezione delle imprese agricole.
Obbligo assicurativo per i rischi catastrofali: cosa dispone il decreto
L'obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 213/2023), entrerà in vigore quindi dopo il 31 marzo 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Da evidenziare che il Collegato Fiscale (DL 155/2024, attualmente in fase di conversione) è intervenuto in materia precisando, all'art.1-bis comma 2, che l'oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.
Lo schema di decreto definisce:
- le imprese soggette all'obbligo assicurativo;
- l'oggetto della copertura assicurativa;
- le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
Quali eventi catastrofali vanno assicurati
Secondo l'ultima bozza disponibile, le polizze catastrofali devono coprire i danni ai beni delle imprese causati da specifici eventi naturali considerati "catastrofali".
Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
- sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
- frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
Polizza assicurativa obbligatoria per i rischi catastrofali: ecco il decreto con le regole operative
Tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali: il decreto attuativo enuncia il perimetro di applicazione, quali eventi bisogna assicurare, le regole sugli indennizzi, le sanzioni in caso di inadempienza.
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Determinazione dei premi e ruolo di SACE Spa
I premi sono calcolati in base al rischio, considerando fattori come la vulnerabilità e la posizione geografica dei beni assicurati, oltre a misure preventive adottate dalle aziende.
Gli importi vengono aggiornati periodicamente per rispecchiare cambiamenti nei rischi e nelle conoscenze scientifiche.
SACE S.p.A. offre una riassicurazione per coprire fino al 50% degli indennizzi dovuti dagli assicuratori in caso di sinistri, con un massimo di 5 miliardi di euro annui per il 2024 e potenzialmente oltre per gli anni successivi.
Massimali e limiti di indennizzo
Il decreto stabilisce regole precise per gli indennizzi alle imprese assicurate in caso di eventi catastrofali, delineando modalità, limiti e condizioni di copertura.
Nel dettaglio:
- per polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, l’indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato;
- per somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- per polizze superiori ai 30 milioni di euro, i massimali di indennizzo possono essere definiti liberamente tra le parti.
Gli indennizzi sono calcolati in base al valore di ricostruzione dei fabbricati danneggiati o al costo di rimpiazzo di impianti e attrezzature.
Chi non stipula la polizza va incontro a sanzioni
Il decreto stabilisce che le imprese che non rispettano l'obbligo di stipulare le polizze catastrofali entro la scadenza prevista (la nuova è quindi il 31 marzo 2025) sono soggette a sanzioni. Le violazioni comportano:
- sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative commisurate alla gravità dell'infrazione e al valore degli asset non assicurati;
- esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola con l'obbligo assicurativo possono perdere l'accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;
- obbligo di regolarizzazione: in caso di accertata inadempienza, le imprese hanno un periodo entro cui regolarizzare la propria posizione.
LA BOZZA DEL DL MILLEPROROGHE (NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN ALLEGATO.
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