Polizze catastrofali obbligatorie: lo speciale del Notariato sulle assicurazioni
La polizza catastrofale obbligatoria, che scatta in caso di terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, deve proteggere terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali registrati nelle immobilizzazioni materiali del bilancio aziendale. Sono esclusi gli incendi
Il tempo stringe, la scadenza del 31 marzo è ormai prossima e le imprese italiane - quasi tutte - devono sbrigarsi nello stipulare una polizza catastrofale obbligatoria per legge.
Tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, dovranno infatti assicurarsi relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Abbiamo già visto nel dettaglio tutte le specifiche indicate dal decreto attuativo di riferimento, il DM 18 del 30 gennaio 2025 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio e in vigore da venerdì 14 marzo, un vero e proprio Regolamento che stabilisce le modalità operative e attuative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, come previsto dalla legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
La scadenza è peraltro stata prorogata in ultimo dal Milleproroghe, visto che originariamente era prevista per il 31 dicembre 2024.
Lo speciale del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un interessante speciale sulle polizze catastrofali obbligatorie, che approfondisce l'obbligo introdotto dalla legge 213/2023, il quale impone appunto alle imprese con sede in Italia, o con una stabile organizzazione nel Paese, di stipulare polizze assicurative per coprire i danni ai beni aziendali derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Qui sotto un riepilogo delle indicazioni del Notariato, mentre in fondo all'articolo è disponibile lo speciale integrale che potete scaricare in formato pdf.
Obbligo dell'assicurazione: chi riguarda?
L'obbligo riguarda le imprese iscritte al registro delle imprese, incluse le società tra professionisti, ma esclude gli imprenditori agricoli.
Beni coperti dall'assicurazione
La polizza deve proteggere
- terreni;
- fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
La copertura riguarda quindi terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali registrati nelle immobilizzazioni materiali del bilancio aziendale.
Tipologie di eventi coperti: fuori gli incendi
Sono inclusi tra gli eventi coperti dall'assicurazione terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, ma non gli incendi, a meno che non derivino direttamente da un evento catastrofale assicurato.
Dunque, al verificarsi di un evento catastrofale l'impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.
Caratteristiche della polizza
La polizza:
- può prevedere una franchigia fino al 15% del danno;
- i premi assicurativi devono essere proporzionali al rischio;
- in caso di inadempienza, l'impresa non potrà accedere a finanziamenti pubblici per eventi calamitosi.
Franchigie e massimali
L’articolo 6 dispone del DM dispone che, sino a 30 milioni di somma assicurata, le polizze assicurative potranno prevedere uno scoperto non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile mentre, se il valore dei beni assicurati supera qusto 'limite', il valore della franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Con riguardo ai massimali di indennizzo, il decreto prevede diverse fasce:
- a) fino a 1milione di euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo;
- b) da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%;
- c) oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.
Applicazione delle franchigie e dei massimali di polizza legati al singolo sinistro
L’articolo 3 del dereto dispone, in tema di copertura per danni derivati da eventi sismici, che i beni assicurati si debbano trovare in area "individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma".
Per la determinazione dei risarcimenti assicurativi, alcuni eventi calamitosi vengono considerati come un unico sinistro se si verificano entro 72 ore dalla prima manifestazione del fenomeno. Questa regola si applica a:
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: se il fenomeno si protrae o si ripresenta entro 72 ore, viene trattato come un unico evento ai fini della copertura assicurativa;
- eventi sismici: i danni causati da uno sciame sismico entro 72 ore dal terremoto iniziale sono inclusi in un unico sinistro. Per stabilire le aree colpite, si farà riferimento ai provvedimenti delle autorità competenti e ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- frane: anche in questo caso, i fenomeni che si verificano entro 72 ore dalla prima frana sono considerati parte dello stesso evento assicurativo.
Ne deriva che:
- le franchigie e i massimali di polizza vengono applicati all'intero evento, anziché a ogni singolo episodio verificatosi nello stesso arco di tempo;
- le imprese non possono richiedere più indennizzi separati per fenomeni che rientrano nella stessa finestra temporale di 72 ore.
LO SPECIALE DEL NOTARIATO SULLE POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORIE E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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