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Polizza assicurativa per eventi calamitosi in condominio: quando è possibile detrarre le spese

È possibile portare in detrazione la spesa sostenuta da ogni singolo condominio per la stipula di un'assicurazione condominiale - relativa all'intero fabbricato - a copertura del rischio di eventi calamitosi? Sì, a determinate condizioni.

Detrazione assicurazione condominiale eventi calamitosi: per quali premi spetta?

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una risposta pubblicat su "La Posta di FiscoOggi", dove si evidenzia che la detrazione si può prendere purché si rispettino le indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate.

In generale, tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

"Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali - continua il Fisco - la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze".

Chi effettua la certificazione

La quota di premio relativa ai condòmini è certificata dall’amministratore del condominio.

In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (circolare Agenzia delle entrate n. 14/2023).

Spese per assicurazioni rischio eventi calamitosi: riepilogo delle regole

Riguardo alle spese per polizze assicurative contro eventi calamitosi, ricordiamo quindi che:

  • le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir);
  • per la stessa tipologia di assicurazione la detrazione è elevata al 90% se la polizza è stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del 110% (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020). NB - Per prendere la detrazione al 90% l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze devono trovarsi in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3) e bisogna rispettare tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110% (non è disponibile la cessione del credito per la detrazione 90%).

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