Data Pubblicazione:

Polizza asseverazioni bonus edilizi, cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2022?

Con la Legge di Bilancio 2022 e alcune indicazioni della Direzione Regionale Lombardia dell'AdE sembra che le cose stiano cambiando. Cerchiamo di fare il punto con Graziano Cavallini.

Sul tema avevo già scritto l’articolo Asseverazione bonus edilizi diversi dal 110% serve l’assicurazione? Ma soprattutto sono assicurato?. Viste le novità intervenute, da ultimo il parere della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate e come sta rispondendo il mercato assicurativo, ho ritenuto opportuno tornare sull’argomento.


Breve cronistoria dal decreto 34/2020 alla legge di bilancio 2022 234/2021

19/05/2020 approvazione decreto 34/2020 cd. “Decreto Rilancio”

  • Art. 119
    • Comma 11: ai fini dell’opzione della cessione del credito o sconto in fattura previsti all’art. 121 obbligo di richiedere il visto di conformità.
    • Comma 13: sempre per l’opzione della cessione o sconto in fattura:
      • Lett. a) per i commi 1,2,3, del presente articolo obbligo di asseverazione sia dei requisiti tecnici che della congruità dei costi.
      • Lett. b) per gli interventi previsti al comma 4 (riduzione rischio sismico) asseverazione dell’effettiva efficacia dell’intervento da parte dei professionisti incaricati nei rispettivi ruoli.
    • Comma 14: obbligo di stipulare un’assicurazione dedicata al rischio specifico con massimale non inferiore ad € 500.000, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato.
  • Art. 121 consente la trasformazione della detrazione fiscale in credito d’imposta cedibile, che può anche essere scontato dal corrispettivo della fattura.


17/07/2020
approvazione legge n. 77/2020, in fase di conversione viene sostituito l’art. 119 e modificato il 121, ma segnalo in particolare:

  • Modifica del comma 13, nel decreto 34/2020 la prima alinea recitava: “Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto di cui all’art. 121”.
    • Nel testo di conversione viene sostituita come segue: “Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121”.
  • Introduzione comma 13 bis, asseverazione ad ogni SAL e utilizzo dei prezzari per verifica congruità dei costi.


30/12/2020 approvazione legge di bilancio 2021 n. 178/2020

  • Il comma 66 modifica l’art. 119, ciò che interessa ai fini assicurativi è la lettera Q, che introduce la possibilità di inserire una garanzia specifica nella polizza professionale con massimale minimo di 500.000 euro, in luogo della polizza dedicata solo alle asseverazioni, e nel caso in cui la polizza professionale operasse in regime” claims made”, (tutte operano così) dovrà prevedere ultrattività in caso di cessazione dell’attività e retroattività minima di 5 anni.


11/11/2021
approvazione decreto 157/2021 cd. “Antifrode” introduce:

  • Obbligo visto di conformità anche per i crediti 110 che verranno portati in detrazione, tranne nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta che assiste il contribuente.
  • Un limite di spesa per alcune categorie di beni, tramite ulteriore decreto.
  • Regola il visto di conformità.
  • Obbligo di asseverazione della congruità dei costi.


30/12/2021
 approvazione legge di bilancio 2022 n. 234/2021

  • Il comma 41 abroga il decreto 157/2021 
  • Il comma 28 lett. “i” modifica il comma 13 bis del DL 34/2020 stabilendo un limite di spesa per un elenco di beni che verranno individuati attraverso un ulteriore decreto che dovrà essere emanato entro il 09/02/2022.
  • Il comma 29 lett. b inserisce il comma 1 ter all’art. 121 che prevede al punto:
    • a) visto di conformità sia per crediti 110 in detrazione che per gli altri bonus fiscali.
    • b) asseverazione della congruità dei costi per i bonus diversi dal 110, escluso le opere in edilizia libera per importo complessivo non superiore a 10.000 euro, mentre è sempre obbligatoria per il bonus facciate.

Perché si concretizzasse l’obbligo assicurativo avrebbero dovuto modificare il comma 13 del art. 119 (asseverazioni) inserendo gli interventi diversi dal 110%, oppure il comma 14, ma nessuna delle 2 cose è stata fatta.

 

Perché questa lunga premessa

Ho ritenuto utile fare questo, non tanto per ricordare a voi tecnici le norme susseguitesi che conoscete meglio di me, ma perché tornerà utile nell’illustrare gli ultimi avvenimenti compreso l’evoluzione del mercato assicurativo.

Quale impatto ha avuto il decreto 157/2021 poi abrogato e “assorbito” dalla legge di bilancio 2022?

A tutt’oggi non è previsto l’obbligo di assicurarsi per i bonus edilizi diversi dal 110%, perché né il decreto 157/2021 né la legge di bilancio 234/2021 hanno apportato modifiche ai commi 13 e 14 della legge 77/2020.

Ciò non toglie che l’introduzione dell’obbligo di asseverazione per tutti gli interventi di ristrutturazione, abbia comunque prodotto degli effetti che sintetizzo di seguito.

Agenzia delle Entrate Dre Lombardia 13/01/2022

In seguito al quesito posto da un ingegnere sul tema, la Dre facendo riferimento ai provvedimenti 283847 del 08/08/2020 e 312528 del 12/11/2021, dichiara che il soggetto che appone il visto di conformità, verifica il possesso di una polizza assicurativa da parte del professionista che rilascia l’asseverazione, come previsto dal comma 14 dell’art. 119. La Dre poggia la sua tesi sul comma 1 ter dell’art. 121, che prevede l’asseverazione dei requisiti tecnici e della congruità dei costi in base al comma 13 bis dell’art. 119 del decreto 34/2020. Cosa c’è che non quadra in questo ragionamento? Pur supponendo che il riferimento erroneo al decreto 34/2020 sia un refuso perché il comma 13 bis è stato introdotto con la legge di conversione 77, questo fa riferimento al comma 13 che alla lettera a) richiama gli interventi previsti ai commi 1,2 e 3 (efficientamento energetico), e alla lettera b) richiama quelli al comma 4 (adeguamento sismico) e come riportato in precedenza non viene modificato nel dal decreto 157/2021 abrogato, ne dalla legge di bilancio 234/2021, così come nei medesimi provvedimenti non viene modificato il comma 14 (obbligo di assicurazione per gli asseveratori). Il chiarimento è disponibile in allegato in fondo all'articolo.

Società di revisione, banche e società finanziarie che acquistano i crediti fiscali

Sono stato contattato da alcuni professionisti perché hanno ricevuto una telefonata da parte delle banche a cui i committenti stanno cedendo il credito, per informarli che a breve la società di revisione a cui si appoggiano, chiederà loro di produrre una dichiarazione da parte del proprio assicuratore che l’attività di asseverazione dei bonus edilizi diversi dal 110 sia compresa o comunque non esclusa dalla polizza professionale o da quella per asseverare gli interventi Superbonus 110%.

Broker e CNI

Nel corso del 5° Forum Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, organizzato da Italia Oggi martedì 25 gennaio a cui ho partecipato, hanno affrontato anche il tema dei bonus edilizi, tra i vari interventi quello che mi interessa riportare è quello del dott. Giorgio Moroni consigliere di amministrazione del broker AON, la sua posizione sul tema assicurativo si può riassumere così:

  • il legislatore ha previsto un obbligo assicurativo senza predisporre uno schema tipo di contratto, come ad esempio, aggiungo io, le garanzie ex Merloni o il visto di conformità per i commercialisti.
  • Estrapolare garanzie dalla polizza professionale, in questo caso quella per le asseverazioni, significa svuotarla di contenuti riducendone la portata.
  • Il mercato assicurativo non ha la capacità economica per assicurare tutte le asseverazioni in forma stand alone, perché ad oggi se ci basiamo sui dati ENEA di dicembre 2021 servirebbero circa 18 miliardi di euro annui almeno fino al 2024, è facile intuire che le compagnie non hanno capacità finanziaria sufficiente tenuto conto che anche per la RC professionale è aumentata l’esposizione a seguito della richiesta di nuove polizze professionali, aumento dei massimali o integrazioni di garanzie mancanti su polizze già esistenti.
  • È auspicabile un intervento legislativo per riportare la garanzia all’interno della polizza professionale anche con massimale dedicato e in tal senso il CNI si sta attivando nelle sedi competenti.

 

Il mercato assicurativo come sta rispondendo?

  • Asseverazioni Superbonus 110%: al momento non si registrano cambiamenti importanti, la maggior parte degli assicuratori continuano a proporre soluzioni stand alone alcune solo su singolo progetto altre solo con massimale a consumo con o senza elenco delle opere e alcune propongono entrambe le soluzioni. Sono poche invece le proposte che prevedono la garanzia all’interno della polizza professionale. 
  • Asseverazioni altri bonus edilizi: le prime indicazioni ufficiali da parte degli assicuratori hanno iniziato ad arrivare a cavallo delle festività natalizie, ma la maggior parte delle comunicazioni ufficiali stanno arrivando ora (fine gennaio). L’orientamento prevalente è quello di estendere le polizze asseverazioni superbonus, in netta controtendenza rispetto alle comunicazioni di novembre/dicembre 2021 in cui dichiaravano di ritenere la garanzia prestata nella polizza professionale, poche al momento le proposte che prevedono l’inserimento della garanzia nella polizza professionale.

 

Come si traducono nella pratica tutte queste informazioni?

a) Non esiste un vero e proprio obbligo ad assicurare, ma un po' per l’intervento a gamba tesa della Dre Lombardia, un po' per l’orientamento che stanno prendendo le società di revisione, al momento una, ma mi aspetto che a breve seguiranno anche le altre, sta diventando un obbligo di fatto, e come mi ha detto un assuntore, per ovviare alla confusione che si è generata andremo ad integrare la garanzia nelle polizze Superbonus (in allegato in fondo all'articolo un esempio) e per quelle emesse in precedenza predisporremo delle appendici integrative per ricomprendere il rischio.

b) Sono assicurato oppure no? Alcuni assicuratori già prima di Natale hanno aggiornato le polizze asseverazioni alle disposizioni del DL 157 senza attendere la conversione e inviando appendici integrative per le polizze emesse precedentemente. Altri lo hanno fatto o lo stanno facendo dopo la conversione, altri sono ancora in stand by. Nel caso non abbiate ancora ricevuto comunicazione ufficiale dal vostro assicuratore è opportuno interpellarlo e possibilmente farsi dare una risposta scritta. In allegato un esempio di appendice di integrazione.

c) Integrazione nella polizza professionale o garanzia dedicata? Non c’è una risposta valida per tutti, dipende dal tipo di interventi eseguiti, per chi si occupa solo di piccole ristrutturazioni non superiori a 50.000 euro si può anche optare per la soluzione all’interno della polizza professionale, meglio con massimale dedicato, costerà un po' di più ma lascerà integro quello della RC professionale. Questa soluzione però presenta alcuni limiti, il più importante, per mantenere in essere la garanzia bisogna continuare ad essere assicurati con la stessa compagnia, se si decide di cambiare, prima di tutto andrà ricercata una polizza che abbia l’estensione alle asseverazioni, poi bisognerà verificare  la continuità assicurativa sia per la retroattività che la postuma,  su tutte le garanzie asseverazioni incluse, sempre con massimale dedicato. Per chi invece si occupa di interventi importanti come i condomini, meglio una polizza dedicata per singolo intervento aumentando anche il massimale della polizza professionale. Per questo tipo soluzioni va verificata soprattutto la postuma, ci sono molti testi che la limitano a cinque anni e in caso di cessione del credito o sconto in fattura non sono sufficienti.

d) Perché deve essere controllata anche la polizza professionale. Trattandosi di danni di natura esclusivamente patrimoniale è importante verificare che non siano esclusi, in secondo luogo che operi senza limitazioni e anche perché la garanzia potrebbe non essere l’unica garanzia coinvolta. Ne ho parlato nell’articolo Polizza professionale e asseverazioni: garanzie e limiti a cui porre attenzione in ambito 110% e non solo.

e) Il mercato assicurativo è orientato alla soluzione stand alone. Questa è la scelta fatta dalla maggior parte degli assicuratori specializzati che sembra non tener conto dei limiti di capacità assuntiva paventati dal dott. Giorgio Moroni di AON. Bisogna però tenere in considerazione che gli assicuratori pongono limiti per singolo professionista che variano da 2,5 a 5 milioni di euro e anche per singolo certificato in media da 1,5 a 2,5 milioni. Per la maggior parte dei professionisti queste limitazioni non rappresenteranno un problema, al contrario per studi associati o società di ingegneria comporterà quasi sicuramente la necessità di trovare capacità assuntiva tramite diversi assicuratori per soddisfare la necessità di assicurare somme dai 10 milioni di euro in su.

 

I problemi emersi nella gestione dei certificati 110%

Ad oltre un anno dall’introduzione vediamo quali sono le principali criticità emerse.

Polizze stand alone senza postuma con elenco degli interventi che possono essere rinnovate:

  • a. In fase di richiesta di postuma vengono inseriti interventi mai dichiarati sulla polizza asseverazioni 110.
  • b. In fase di richiesta di un nuovo certificato vengono inseriti lavori dichiarati chiusi in quelli precedenti.
  • c. Asseverazioni non rilasciate entro la scadenza del certificato e conseguente richiesta di emissione di un nuovo certificato, spesso dopo la scadenza della polizza di riferimento.
  • d. In caso di diversi certificati, è risultato problematico identificare quello da inserire nel portale ENEA e magari è stato comunicato quello sbagliato, perché lo stesso intervento era inserito in più certificati.

Polizze stand alone con massimale a consumo senza tacito rinnovo con postuma: per questo tipo di garanzia il certificato può sia rinnovabile che scadere senza possibilità di rinnovo, perciò, bisogna che le asseverazioni comprese quelle di fine lavori siano rilasciate entro la scadenza indipendentemente che si tratti di certificati a consumo o singolo progetto se sono senza tacito rinnovo, oppure chiedere la proroga per tempo se rinnovabili.

Come ovviare a queste problematiche: creare un file in cui ogni sono identificati i singoli interventi e i relativi importi asseverati, che andranno associati alla polizza di riferimento avendo cura di riportare anche la scadenza. In questo modo si eviterà:

  • Di superare il limite del massimale del certificato.
  • Inserire il numero di polizza sbagliato nella pratica ENEA.
  • Di andare fuori copertura perché le asseverazioni dei SAL o di fine lavori non vengono rilasciate entro la scadenza.

Se desideri una consulenza sulla tua polizza professionale, ti sei accorto che ti mancano delle garanzie, oppure non sai quale sia la polizza asseverazioni più adatta o il tuo assicuratore non accetta nuovi certificati, fissa la tua videochiamata gratuita di 30 minuti e scopri come posso esserti utile, prenota ora.

Partecipa agli eventi dedicati a polizza professionale e asseverazioni che ho programmato per il mese di marzo, riceverai in omaggio il mio ebook “Polizza professionale e asseverazioni nei bonus edilizi. Istruzioni per l’uso” e se ti iscriverai insieme ad altri due colleghi riceverai una consulenza gratuita sulla tua polizza professionale e asseverazioni. Scegli data e orario a questa pagina.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso i LINK riportati di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi