PNRR, BIM e standard UNI, finalmente la chiarezza
La rivoluzione digitale per ottimizzare la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture e opere edili pubbliche in Italia è iniziata nel 2019.
Step by step l'obbligatorietà del BIM negli appalti pubblici sta raggiungendo il suo compimento. I contratti PNRR daranno ora un'ulteriore spinta all'utilizzo della metodologia BIM nel nostro Paese.
Qual è il contributo offerto della normativa UNI all'interno di questa importante rivoluzione per il settore della costruzione?
Il BIM negli appalti pubblici
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, potrà dare la giusta scossa all'utilizzo del BIM in Italia. Infatti in tutto il mondo la richiesta di opere edili o infrastrutture è strettamente connessa ai termini di velocità di realizzazione ed efficienza dei lavori di progettazione, ove il PNRR sarà uno dei motori nazionali nei prossimi 5 anni. Gli sforzi per migliorare efficienza e realizzazione sono difficili in un mercato che spesso è definito da margini ridotti, mancanze di competenze e catene di fornitura complesse. Il BIM potrà aiutare l'attuazione di un piano di rivisitazione di infrastrutture e opere edili pubbliche e, viceversa, si potrà diffondere l'uso del BIM in modo più consapevole e proficuo.
Figura 1 - Linee Guida PNRR per i progetti di fattibilità tecnico economica.
Perciò sono necessarie regole chiare e precise per aiutare le stazioni appaltanti, la pubblica amministrazione e le aziende tutte ad adattarsi ai cambiamenti richiesti dal mercato e ad innovarsi con successo. Le norme UNI possono contribuire a stabilire queste regole in modo sussidiario ai dispositivi legislativi.
Figura 2 - DM 312/2021.
La digitalizzazione del processo di progettazione, costruzione e gestione di beni immobili non è un nuovo concetto. Già in passato architetti e ingegneri dovettero passare dal tecnigrafo al CAD, dalla matita fisica a quella virtuale. Il passaggio fu epocale, e con non poche problematiche. Già negli anni ’70 era stato teorizzato il BIM come idea processuale del costruire. Tuttavia, nell'ultimo decennio gli avanzamenti significativi della tecnologia hanno portato il concetto molto più vicino alla realtà e definirlo una vera rivoluzione delle costruzioni.
In Italia nel 2016 il Governo Italiano ha emanato il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 N. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture comunemente conosciuto come “Codice dei contratti pubblici”. Tra le tante cose previste, il Codice propone all’art. 23, comma 13, per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici che utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, in breve il BIM. Con il DM 560 del 1 dicembre 2017 il Ministero ha redatto le linee guida attuative, che definiscono le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, per razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche. Dal 2019 è entrato in vigore l’applicazione del BIM negli appalti pubblici e si realizzerà il compimento per tutte le opere in modo progressivo entro il 2025.
Figura 3 - Nuova calendarizzazione dell’obbligatorietà del BIM negli appalti pubblici.
Il contributo della normativa tecnica
La normazione volontaria di UNI deve continuare il proprio cammino di supporto a tale rivoluzione. Ancora di più dopo l'emanazione del Decreto Ministeriale 312 del 2 agosto 2021, che introduce all'articolo 7 un nuovo comma che affida alle norme tecniche volontarie, di qualsiasi livello (internazionali, europee o nazionali), il ruolo di assicurare uniformità di metodi, strumenti e specifiche applicative per ciò che attiene il BIM negli appalti pubblici. Tutto ciò è una buona espressione di sussidiarietà tra normazione tecnica e dispositivo legislativo e allo stesso tempo raccoglie il valore intrinseco della normazione volontaria, che permette di fornire requisiti e metodologie univoche alla quale potersi riferire. Da ciò deriva che si possono avere regole chiare e un linguaggio comune, oltre che fornire strumenti di comparazione tra progetti alla stazione appaltante.
Inoltre, la norma tecnica è il frutto di un processo basato sul concetto di condivisione e consenso, che permette l'autoregolamentazione del mercato e del trasferimento informativo tecnologico. Ciò permette di aggiornare i testi normativi in linea con le esigenze del mercato, in quanto sono gli stessi attori ad elaborare le norme tecniche. Collaborando in prima linea con organismi e associazioni del settore, ricercatori, enti della pubblica amministrazione, ordini professionali e organizzazioni imprenditoriali garantisce lo sviluppo di principi, regole e linee guida generali necessarie all'attuazione della rivoluzione delle costruzioni del BIM.
Valorizzare la centralità della normazione per costruire un mondo fatto bene è l'espressione che riassume l'esempio dell'applicazione del BIM in relazione al Decreto Ministeriale 312/2021.
Il nuovo Decreto BIM: cosa dice, cosa cambia e cosa aggiunge
Il 03.08.2021 è stato pubblicato il Decreto n. 312 del 02.08.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile in materia BIM. Il decreto che aggiorna la disciplina BIM negli appalti pubblici, modificando ed integrando il Decreto “Baratono” n. 560/2017.
La compilazione delle norme tecniche, richiamate dal Decreto, avviene all'interno della UNI/CT 033/SC 05 "BIM e gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni", alla quale tutti i soggetti interessati possono partecipare e contribuire allo sviluppo delle norme. Allo stesso tempo è l’organo di interfaccia dell’ISO/TC 59/SC 13 Organization of information about construction works e del CEN/TC 442 Building information modelling. Dal 2009 in cui fu redatta la prima versione della UNI 11337, che ancora non parlava di BIM, i lavori si sono moltiplicati su diversi livelli per cercare di standardizzare e uniformare quell’intuizione avvenuta anni addietro.
Negli ultimi tempi si sta verificando la nascita di molti strumenti diversi in ottica BIM a favorire questo processo rivoluzionario. Sicuramente la rappresentazione grafica dei piani ortogonali non andrà in pensione; allo stesso modo non bisogna ridurre il BIM a un mero esercizio di grafica o di elaborazione di rendering. L’obiettivo sarà quello di creare connessioni e interfacciamenti tra gli strumenti, vecchi e nuovi, e di favorire così la realizzazione a pieno del BIM nell’industria edilizia.
Oggigiorno per applicare il BIM è necessario partire dalla UNI EN ISO 19650 "Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il BIM", che ha ribaltato le priorità normative che esistevano fino a pochissimi anni fa. La UNI 11337, norma esclusivamente nazionale, si pone come norma complementare alla norma internazionale, e viene applicata congiuntamente, lasciando alla norma ISO l'autorevolezza di dettare i requisiti primari.
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