Plusvalenze Superbonus: tassa anche per il comodatario
Gli immobili interessati dalle regole sulla tassa della plusvalenza Superbonus sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi all'agevolazione (anche quelli non residenziali), a prescindere dal soggetto che ha eseguito i lavori: anche il comodatario, quindi, rientra nel perimetro della norma.
La Legge di Bilancio 2024 ha istituito un'imposta del 26% sulle vendite di immobili agevolati col Superbonus ma le regole valgono solo per il proprietario o in generale per tutti i soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione, comodatario incluso?
Risponde l'Agenzia delle Entrate con una risposta pubblicata su "La Posta di FiscoOggi" che fa chiarezza sul tema, partendo dalla qualificazione della tassa sulla plusvalenza e proseguendo con il perimetro di applicazione.
Plusvalenze Superbonus: come funziona dopo la Legge di Bilancio 2024
La Legge di Bilancio 2024 ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus.
Alle plusvalenze suddette, nello specifico, si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento.
Tali disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Quindi: coloro che hanno ristrutturato una seconda casa, in caso di vendita entro 10 anni dai lavori, si vedranno formare una plusvalenza tassata al 26%, nel proprio reddito.
Per i primi 5 anni, poi, i costi di ristrutturazione non si potranno dedurre - come avviene adesso - dalla plusvalenza, mentre per i 5 anni successivi (cioè dal sesto al decimo) si potranno dedurre al 50%.
In tal senso, nella circolare 13/E/2024 del 13 giugno sono stati forniti importanti chiarimenti.
Immobili e soggetti interessati
L'Agenzia delle Entrate evidenzia, per quanto riguarda gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza, disciplinata dall’articolo 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis), che:
- gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione - conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera), dalla loro tipologia (trainanti o trainati), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
- sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).
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