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Più DIA per un'unica opera: NO dalla Cassazione

Un intervento edilizio non può essere frazionato per eludere le norme sui titoli abilitativi. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 16622/2015


Un intervento edilizio non può essere frazionato per eludere le norme sui titoli abilitativi. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 16622/2015.


La vicenda in esame, secondo quanto emerge dalla ricostruzione effettuata dal Tribunale, riguarda la realizzazione di una tettoia, avente una superficie di 100 mq ed asservita ad un preesistente esercizio commerciale, mediante presentazione di una d.i.a., alla quale faceva seguito qualche mese dopo, altra d.i.a. avente ad oggetto la tamponatura temporanea della medesima tettoia per far fronte alle intemperie.
“Tale modus operandi si riteneva tuttavia caratterizzato dall'indebito frazionamento dell'intervento, finalizzato alla realizzazione di nuovi volumi in ampliamento del locale e dalla falsa attestazione di conformità delle opere agli strumenti urbanistici, tanto da dar luogo ad un primo sequestro del manufatto, all'esito del quale il proprietario presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria, accolto dall'amministrazione comunale.”
Invero, la descrizione della vicenda sintetizzata dal Tribunale pone in evidenza una serie di comportamenti la cui particolarità non può essere ignorata. Ci si riferisce, in primo luogo, alle modalità con le quali si è proceduto alla realizzazione delle opere attraverso la frammentazione degli interventi, giustificati dalle d.i.a., per giungere al risultato finale della creazione di nuovi volumi e la successiva richiesta di un permesso di costruire in sanatoria, titolo abilitativo, quest'ultimo, che sarebbe stato dunque necessario fin dall'inizio per la realizzazione del manufatto.
La Sentenza ha affermato il principio secondo il quale il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva.