Piscina di 72 metri: non è una vasca ornamentale e non può essere pertinenziale all'abitazione
Una piscina di 72 metri quadri non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede.
Una piscina di 72 metri quadri con 2 colonnine adibite a docce, pozzetto per pompa filtraggio acqua massetto in calcestruzzo di 15 metri quadri, con sovrastante casetta in legno di 12 metri quadri, impianti fognari e idroelettrici, più gazebo tettoia di 25 mq. con 3 metri di copertura di pannelli termoisolanti non ancorata al suolo, non si può considerare pertinenziale all'abitazione e, perciò, senza permesso di costruire è abusiva e soggetta a sanzione demolitoria.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 5749/2023 dello scorso 12 giugno, confermando la non conformità, all'opera in questione, di una semplice DIA (oggi SCIA) che i ricorrenti avevano presentato per la sistemazione di un’area pertinenziale alle rispettive abitazioni, destinata a giardini, anche mediante realizzazione di una vasca per la messa a dimora di piante e fauna acquatica.
Valutazione complessiva degli abusi
In primis, Palazzo Spada evidenzia che, laddove vengano contestati una serie di abusi effettuati sul medesimo immobile, non può effettuarsi una loro valutazione parcellizzata per individuare quelli assentibili con una semplice DIA e quelli che necessitano di un permesso di costruire.
Costituisce, al contrario, un orientamento consolidato che la valutazione di una pluralità di abusi deve essere complessiva: “la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; nello stesso senso sez. VI, 18 ottobre 2022, n.8848).
Piscina pertinenziale e Testo Unico Edilizia: quando basta la SCIA? I requisiti
Vanno qualificate come pertinenze urbanistiche ex art. 3, comma 1, lett. e.6), del Testo Unico Edilizia le piscine di piccole dimensioni, destinate ad esclusivo servizio del fabbricato principale, in quanto, non essendo suscettibili di un autonomo uso e/o sfruttamento, non aumentano il carico urbanistico.
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Questa piscina non è una vasca ornamentale e non è una pertinenza
Secondo gli appellanti, infine, non vi è alcuna differenza sostanziale tra una vasca ornamentale ed una piscina perché in nessuna delle due ipotesi vi è creazione di volumi, cosicché, una volta demoliti i manufatti creati a corredo della piscina, l’intervento era autorizzabile con la DIA presentata nel 2009.
Tale assunto è smentito da un costante orientamento giurisprudenziale, espresso in precedenza da numerosissime sentenze dei TAR e più recentemente fatto proprio da Consiglio di Stato (si veda ex multis Consiglio di Stato sez. VII 3275/2023, 4488/2023 e 5417/2023).
Secondo tale orientamento tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede.
Essa, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago.
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