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Piscina appoggiata su un piano livellato in cemento: serve il permesso di costruire

Una piscina con guaina appoggiata su piano livellato in cemento, un vano tecnico accessorio e la sistemazione esterna dell'area circostante costituisce un insieme sistematico di opere funzionalmente connesse che in sinergia tra loro consentono il funzionamento e l'utilizzazione della piscina, inquadrabili come "trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire".

La realizzazione di una piscina con guaina appoggiata su un piano livellato in cemento, unita alla sistemazione dell'area esterna e alla realizzazione di un vano tecnico, configura un intervento edilizio che altera il paesaggio circostante e che, quindi, necessita di permesso di costruire?

Il Tar Firenze, nella sentenza 408/2023 del 17 aprile scorso, risponde affermativamente, confermando la legittimità dell'ordinanza di rimozione impartita dal comune per aver realizzato le suddette opere in assenza di permesso e di autorizzazione paesaggistica essendoci un vincolo idrogeologico.

La piscina

Per gli appellanti, la piscina sarebbe una vasca di limitate dimensioni, semplicemente appoggiata sul terreno, costituita da una struttura prefabbricata che può essere agevolmente smontata e perciò priva di carattere permanente.

Tradotto: le opere non avrebbero determinato la permanente trasformazione del suolo e non avrebbero in alcun modo alterato il paesaggio circostante o inciso sul vincolo idrogeologico.

Non sussisterebbe perciò alcun contrasto con la normativa in materia paesaggistica, idrogeologica e edilizia, contrariamente a quanto evidenziato dal Comune.

La realizzazione della piscina, inoltre, non avrebbe comportato né scavi, né movimenti di terra, né la rimozione degli ulivi presenti sul terreno.

Infine, il manufatto destinato ad accogliere gli impianti necessari al funzionamento della vasca - di dimensioni ridotte e ricavato grazie al recupero di una piccola struttura diruta preesistente - sarebbe un locale tecnico e pertanto, secondo quanto previsto dai regolamenti regionali, non darebbe luogo ad un volume urbanisticamente rilevante.

L'impatto dell'intervento edilizio e la considerazione unitaria

Il TAR smonta tutte le tesi del ricorso, partendo dal presupposto che, per valutare il reale impatto che un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere produce sul territorio e sul paesaggio occorre considerarlo in modo unitario; pertanto, i singoli interventi eseguiti, quando risultino collegati funzionalmente, non possono essere considerati in maniera frazionata (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4919; T.A.R. Toscana, sez. III, 15 ottobre 2020, n. 1216).

Nella fattispecie, le singole opere realizzate abusivamente sono costituite da una “piscina con guaina appoggiata su piano livellato in cemento”, da un vano tecnico accessorio e dalla sistemazione esterna dell’area circostante.

Per il TAR si tratta chiaramente di un insieme sistematico di opere funzionalmente connesse che in sinergia tra loro consentono il funzionamento e l'utilizzazione della piscina.

Del tutto correttamente, quindi, il Comune ha considerato l’intervento nel suo complesso e in ragione del suo reale impatto sul territorio e sul paesaggio lo ha qualificato come "trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire".

Piscina interrata e sanatoria: niente autorizzazione paesaggistica postuma senza il titolo abilitativo

Ai fini della tutela paesaggistica, è indifferente la circostanza che i volumi contestati siano fuori terra o interrati, poiché in entrambi i casi le opere non possono conseguire l’assenso paesaggistico se realizzate in assenza di preventivo titolo, con conseguente preclusione dell’autorizzazione paesaggistica postuma.


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Piscina con trasformazione edilizia: serve il permesso di costruire

Insomma: l'intervento, per le sue caratteristiche costruttive e per i materiali utilizzati, non può ritenersi precario e temporaneo, giacché ha comportato una trasformazione permanente di suolo inedificato.

La piscina, infatti, è collocata su un piano in cemento appositamente realizzato, che di certo non può essere considerato di agevole rimozione e che non può ritenersi irrilevante sotto il profilo paesaggistico e del rischio idrogeologico.

"Né conta - chiude il TAR - che la piscina non sia stabilmente infissa sul piano in cemento, poiché sotto il profilo funzionale - che come noto assume rilievo preminente nella determinazione della natura temporanea o permanente delle opere - l’intervento rimane comunque intrinsecamente destinato a soddisfare esigenze continuative e permanenti" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. ii, 13 novembre 2020, n. 2172).

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