Pietre miliari di urbanistica: ecco la sentenza pilota su lottizzazione abusiva e confisca dei beni immobili
La Cassazione ha fissato i paletti di una questione attesa a lungo da tecnici e funzionari: è conforme al principio di proporzionalità indicato dalla Corte EDU la confisca limitata ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali
Cerchiate in rosso e scaricate subito la sentenza n.8350 del 26 febbraio 2019 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, perchè si tratta di una vera e propria pietra miliare in urbanistica, attesa da mesi da tutti gli addetti ai lavori.
I principi enunciati nella sentenza
La sentenza tratta l'intricato tema della lottizazione abusiva e confisca dei beni immobili, con tutte le conseguenze penali del caso. Questi sono i paletti:
- il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato se il giudice ha accertato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio;
- la confisca, in caso di reato prescritto, può essere ordinata anche dal giudice di primo grado nel caso sia stata accertata la lottizzazione;
- la persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimata estranea al processo può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione il quale, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l’estraneità ad esso della persona giuridica nei confronti della quale il giudicato non produce effetti;
- non può considerarsi terza estranea al reato ed al processo la persona giuridica che costituisca mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni;
- la partecipazione della persona giuridica al processo penale di cognizione può essere assicurata, nel rispetto dei principi convenzionali, attraverso l’applicazione estensiva di norme interne (artt. 197 cod. pen. e 89 cod. proc. pen.);
- è conforme al principio di proporzionalità indicato dalla Corte EDU la confisca limitata ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali. La verifica al riguardo, richiedendo un accertamento in fatto, compete al giudice di merito il quale deve fornire adeguata e specifica motivazione sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio.
L'oggetto del contendere
Ricordiamo che l'oggetto del contendere è relativo alla realizzazione, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Sabaudia e della L. R. n. 11/76, della lottizzazione denominata "Villaggio del Parco" sopra le particelle catastali, mediante la stipulazione della D.C.C. n. 30 del 22.4.2004 e della determinazione n. 23 del 16.08.2004, lottizzazione costituita da n. 285 unità abitative in luogo di un complesso di case albergo per anziani (soggetto al vincolo di destinazione per finalità sociali), lottizzazione in contrasto segnatamente con la variante al PRG approvata dalla Regione Lazio con D.R. n. 2651 dal 16.6.1998 e con il piano di lottizzazione approvato con Delibera C.C. n. 23 del 5.7.2000 (avente per oggetto una struttura ricettiva per anziani del tipo casa albergo, caratterizzata da un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi ed anziani, provvista di servizi sia autonomi che centralizzati), lottizzazione in cui veniva prevista, in spregio al vincolo di destinazione, l'alienazione delle singole unità immobiliari in regime di libero mercato, Delibera C.C. 22 aprile 2004, n. 30 e determinazione n. 23 del 16.8.2004, illegittime ed illecite in quanto in contrasto con i citati strumenti urbanistici, intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio alla società Petrarca Costruzioni S.r.l., proprietaria dei terreni, e ai suoi amministratori e soci.
Il nodo principale della vicenda riguarda quindi la confisca e, in particolare, le sorti delle parti civili, ovvero i 15 acquirenti delle villette ma anche i promissari acquirenti degli immobili abusivi. Le parti civili saranno trattate in un altro processo, sempre in Corte d'Appello, dove si deciderà anche sulla confisca del complesso.
Le implicazioni della CEDU
C'è da evidenziare che la vicenda ha coinvolto la Corte di Giustizia Europea e la Corte Costituzionale, in merito all'applicazione della sentenza Varvara emessa dalla Corte di Giustizia europea nel 2013 e poi diventata definitiva. Tale pronuncia dichiarò illegittima la confisca di beni nel caso in cui il reato di lottizzazione abusiva sia prescritto, esattamente il caso del Villaggio del Parco di Bella Farnia.
Come si evince dalla sentenza la Cassazione, pur rinviando la decisione alla Corte d'Appello, si sbilancia palesemente a favore della confisca, criticando molti aspetti relativi alla decisione della Corte di Giustizia Europea. I giudici sottolineano la necessità di approfondire ulteriormente la buona o mala fede degli acquirenti.
"Quanto alle parti civili - scrivono i giudici nelle motivazioni - la sentenza non ne pone in evidenza con certezza la mala fede, facendo ricorso ad espressioni che non chiariscono in modo certo la posizione dei singoli soggetti. Tutte hanno, in ogni caso, partecipato al processo per l'intero suo corso, con possibilità di interloquire ed esercitare i propri diritti al pari degli imputati. Va peraltro osservato, per quel che riguarda la questione della non meglio definita buona o mala fede". La questione potrebbe interessare anche il giudice dell'esecuzione, ma per ora si dovrà attendere il nuovo processo d'Appello per tentare di sbrogliare la matassa.
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