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Piccolo locale igienico senza incremento di superficie e volume: basta la SCIA, senza si fiscalizza l'abuso

Consiglio di Stato: se il manufatto è preesistente all’intervento contestato e ci si limita al suo ripristino, senza creare una nuova volumetria, non serve il permesso di costruire e non si può demolire

Il rifacimento di un piccolo volume di mt.1,00 x mt.2,00 circa, in muratura con copertura in lamiere coibentate che va a costituire locale igienico non può essere considerato nuova costruzione e, pertanto, l'ordinanza di demolizione dello stesso ex art. 3 dpr 380/2001 è illegittima.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 4270/2022 dello scorso 27 maggio, che ha ribaltato la sentenza del TAR competente sottolineandone gli errori di valutazione. Il Tribunale infati per stabilire o meno la preesistenza del locale igienico, si è basato sulla sola comunicazione del 13 giugno 2019 ed ha, pertanto, erroneamente applicato al caso concreto i pur condivisibili principi in tema di onere della prova in materia. In realtà la comunicazione del 2019 non è completa ed è inidonea a legittimare l’intervento posto in essere, ma la stessa non può valere quale prova dell’inesistenza del manufatto in epoca pregressa alla sua riedificazione.

Piccolo locale igienico senza incremento di superficie e volume: basta la SCIA, senza si fiscalizza l'abuso

Locale igienico preesistente

Al riguardo, risultano particolarmente significative le foto che rappresentato il luogo, dalle quali emerge la sussistenza del locale igienico in epoca antecedente all’intervento contestato.

Le caratteristiche architettoniche del fabbricato in questione, così come evincibili dal predetto materiale fotografico, inducono ragionevolmente a ritenere la sussistenza del piccolo volume in questione sin da epoca remota, certamente antecedente all’entrata in vigore sia della L. 6/8/967 n. 765, sia del D.M. 12/9/1957 che ha apposto il vincolo paesaggistico d’insieme sull’intero territorio del Comune.

Tale dato risulta coerente con il fatto (non smentito dall’amministrazione) che l’abitazione non avrebbe altri servizi igienici e, quindi, non si vede come possa essere stata abitata se il locale igienico ricostruito non fosse già esistito in precedenza.

Non può inoltre non rilevarsi che la stessa amministrazione, nello stesso provvedimento impugnato, ammette testualmente che si tratta, non di nuovo volume, ma di “rifacimento di un piccolo volume di mt. 1,00 x mt. 2,00 circa, in muratura con copertura in lamiere coibentate”.

 

Ristrutturazione leggera

Si deve quindi escludere l’inquadramento dell’intervento tra quelli di “nuova costruzione”, perché qui si tratta di un intervento di sostituzione di alcune parti danneggiate del locale igienico dell’abitazione, o comunque della ricostruzione di una preesistenza, che può essere ricondotto alla manutenzione straordinaria, oppure a quello della ristrutturazione “leggera”, che può essere anch’essa soggetta a semplice SCIA, in quanto non concretizza una modifica incidente sul carico urbanistico, con conseguente non applicabilità degli artt. 31 e 33 del TU dell’edilizia, dovendosi invece fare applicazione, se del caso, dell’art. 37.

In ogni caso, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è l’errata applicazione dell’art. 31 del TU e della sanzione demolitoria ivi prevista, essendo poi eventualmente onere dell’amministrazione quello di rivalutare l’abuso e le relative conseguenze anche alla luce della eventuale disciplina vincolistica che caratterizza l’area, fermo il fatto che si è al cospetto della ricostruzione di una modesta volumetria preesistente.

 

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