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Piccolo appartamento: è possibile il terzo condono edilizio in zona vincolata?

L'applicabilità del terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Un appartamento di circa 30 metri quadri composto da un vano terraneo e servizio igienico e da un muro di cinta non può ottenere il terzo condono edilizio in area vincolata.

L'ha chiarito il Tar Campania con la sentenza 3940/2024 dello scorso 25 giugno, relativa al diniego di condono e successiva ingiunzione a demolire per, appunto, una serie di considerevoli volumi, corrispondenti ad un intero appartamento di circa 30 mq. composto da un vano terraneo e servizio igienico e da un muro di cinta e, ciò, nell’ambito di un’area dove insiste il vincolo di inedificabilità disposto dal D.M. 28.03.1985.

 

Terzo condono edilizio in area vincolata: le regole

Il TAR inizia subito ricordando come l'art.32 del DL 269/2003 (Terzo condono) prevede che, nelle aree soggette a vincolo siano sanabili esclusivamente le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (tipologie nn. 4, 5 e 6 dell'allegato "1" alla legge 326/2003, di conversione del DL 269/2003), tipologie queste ultime che escludono gli incrementi volumetrici e di superficie come quelli realizzati dagli attuali ricorrenti.

Un costante orientamento giurisprudenziale ha confermato inoltre che “l'applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata ..(sia) limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" e, ancora, che "ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge su menzionato come convertito sul terzo condono, ... (siano) sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta al vincolo".

In assenza dei presupposti per ritenere ammissibile il condono il Comune non era nemmeno tenuto ad acquisire il parere preventivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Infatti, “soltanto quando siano assenti le condizioni ostative indicate dal legislatore, l’amministrazione comunale deve chiedere il parere dell’organo ad esso tenuto per valutare la possibilità di rilasciare all’interessato un provvedimento favorevole”.

 

Terzo condono edilizio in zona vincolata: quali margini per l'opera di ampliamento?

Con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il Terzo condono edilizio è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie.


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E il silenzio-assenso? Niente da fare, ecco perché

Infine,non si può condividere la tesi, in base alla quale a seguito della presentazione della domanda di condono si sarebbe formato il silenzio assenso con conseguente accoglimento dell’istanza e, ciò, considerando che per le opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, il termine di 24 mesi previsto dall'art. 35, legge 47/1985 per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono, decorre ai sensi del comma 18 del medesimo art. 35 dall'acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.


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