Piano operativo di sicurezza: senza posa in opera del calcestruzzo non è obbligatorio
La semplice fornitura di calcestruzzo non implica responsabilità operative legate alle attività di cantiere, le quali sono invece strettamente connesse alla posa in opera. Per ravvisare la posa in opera del calestruzzo fornito è necessario ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice all'installazione concreta del materiale, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico.
Nella recente sentenza 536/2025 dell'8 gennaio, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto piuttosto importante in materia di sicurezza in cantiere: per gli ermellini, infatti, in assenza di posa in opera, non sussite l'obbligo di redigere il POS - Piano Operativo di Sicurezza.
Nella pronuncia si evidenzia che la mera fornitura di calcestruzzo non implica responsabilità operative legate alle attività di cantiere, le quali sono invece strettamente connesse alla posa in opera.
Il caso: condanna per mancata redazione del POS
Il Tribunale di Avellino aveva condannato tre soggetti, responsabili di due imprese e di una cooperativa, ad una pena pecuniaria di 3.000 euro ritenendoli responsabili di due violazioni dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008, consistite nella carente redazione del POS e nell'omessa fornitura ai propri dipendenti di idonei servizi igienico-assistenziali.
Secondo i ricorrenti, non erano loro i deputati alla redazione del POS, in quanto esecutori di una mera fornitura di calcestruzzo ad un cantiere edile: come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro del 10.2.2011 n. 3328, che parifica quella del calcestruzzo alle altre forniture di materiali, l'adempimento grava sull'impresa operante sul cantiere, deputata alla sua posa in opera, incombente questo che veniva concretamente eseguito nel caso di specie dagli operai di altre due ditte.
I propri dipendenti, invece, si erano limitati a scaricare il materiale attraverso la movimentazione del braccio del mezzo di trasporto e non del terminale in gomma, non potendo tale attività essere equiparata alla posa in opera.
Qiali sono i soggetti che devono redigere il POS?
Il giudice di merito - sottolinea la Cassazione - ha stabilito che, per determinare chi sia responsabile della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel caso di fornitura di calcestruzzo, si deve fare riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2011 (“La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”) e alla nota prot. n. 2597 del 10 febbraio 2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva dello stesso Ministero.
Secondo queste disposizioni, un’impresa fornitrice può essere esonerata dall’obbligo di redigere il POS solo se non partecipa in alcun modo alla posa in opera del calcestruzzo. Questo significa che non deve intervenire nella gestione e nel controllo della benna, del secchione, del terminale in gomma della pompa o della canala di scarico.
Interpretando queste regole, il giudice ha affermato che anche le operazioni di scarico del calcestruzzo rappresentano un'attività che va oltre la semplice fornitura del materiale. Nel caso specifico, i dipendenti delle società amministrate dagli imputati non si erano limitati a trasportare il calcestruzzo nel cantiere, ma avevano manovrato la pompa di scarico e indirizzato il getto nel punto richiesto dall’impresa esecutrice.
Per questo motivo, la sentenza impugnata ha considerato tale attività come parte della posa in opera del materiale. Di conseguenza, il semplice posizionamento della betoniera in cantiere potrebbe escludere la ditta fornitrice dagli obblighi di sicurezza, ma qualsiasi intervento attivo nel processo di scarico comporta invece la necessità di redigere il POS.
Cassazione: la fornitura di calcestruzzo non equivale alla posa in opera
Per la Cassazione, questa interpretazione non può essere condivisa, in quanto assimilare ogni operazione di scarico del materiale alla posa in opera significherebbe negare l'esistenza stessa della semplice fornitura, che non si limita al trasporto ma include anche la consegna al destinatario.
Nel caso specifico, bisogna considerare la particolare natura del calcestruzzo, che solidifica rapidamente e, per questo motivo, deve essere lavorato subito dopo lo scarico. Ciò richiede l'uso di mezzi di trasporto specifici, come le betoniere e le autobetonpompe.
Le betoniere sono dotate di un sistema di miscelazione che mantiene il calcestruzzo liquido durante il trasporto. Le autobetonpompe, invece, dispongono anche di un braccio snodabile con terminale flessibile, azionabile tramite un pannello di controllo. Questo permette di scaricare il calcestruzzo esattamente nel punto richiesto, evitando spostamenti successivi che potrebbero comprometterne la lavorabilità a causa della rapida solidificazione.
Affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito, sottolinea la Corte suprema, "occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato".
Quando l'impresa è obbligata a redigere il POS
La Corte cita quindi una circolare interpretativa il Ministero del Lavoro che - sebbene non abbia alcuna valenza normativa - risulta comunque utile per distinguere tra fornitura e posa in opera del calcestruzzo. Quest'ultima si configura solo quando l'azienda fornitrice, tramite i propri dipendenti, si occupa non solo della consegna del materiale, ma anche della sua effettiva distribuzione e getto nel cantiere. In questi casi, l'azienda è tenuta a rispettare le norme di sicurezza sul lavoro, poiché i suoi dipendenti operano direttamente nell'area di lavoro, rientrando così tra i soggetti responsabili della sicurezza.
Se i dipendenti non partecipano alla posa in opera, non serve il POS
La sentenza impugnata afferma che i dipendenti delle società coinvolte hanno manovrato la pompa di scarico e indirizzato il getto secondo le indicazioni dell'impresa esecutrice, ma non chiarisce se abbiano partecipato attivamente alla posa in opera.
Per determinare questa responsabilità, è necessario accertare se abbiano azionato il terminale flessibile della pompa all’interno dell’area del getto, contribuendo così alla posa in opera, oppure se si siano limitati a controllare il braccio della pompa da remoto, rimanendo al di fuori della zona di lavoro.
Di conseguenza, la condanna viene annullata per le violazioni contestate in base all'art. 96, comma 1, lett. g) e lett. a) del d.lgs. 81/2008, con rinvio al Tribunale di Avellino, che dovrà verificare quale mezzo di trasporto sia stato utilizzato e se gli imputati abbiano svolto attività riconducibili alla posa in opera, o si siano limitati alla sola operazione di scarico.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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