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Permesso di costruire: sull’annullamento decide il giudice amministrativo

Per la Cassazione, la valutazione della controversia tra privato e pubblica amministrazione spetta al giudice amministrativo e il privato non può chiedere al giudice ordinario la condanna del comune alla demolizione della costruzione precedentemente autorizzata

Per la Cassazione, la valutazione della controversia tra privato e pubblica amministrazione spetta al giudice amministrativo e il privato non può chiedere al giudice ordinario la condanna del comune alla demolizione della costruzione precedentemente autorizzata

Le controversie sull’annullamento del permesso di costruire, tra privati e pubbliche amministrazioni, vanno comunque affrontate dal giudice amministrativo. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con sentenza 19683/2016 pubblicata lo scorso 3 ottobre.
La motivazione della competenza totale del giudice amministrativo è data dalla attinenza dello stesso “alla tutela di un interesse legittimo, la cognizione della controversia promossa dal privato nei confronti della pubblica amministrazione al fine di ottenere l'annullamento del permesso di costruire.
Il tutto è conseguenza del fatto che il privato non può chiedere al giudice ordinario la condanna del comune alla demolizione della costruzione autorizzata.
Inoltre, in merito al potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, i giudici supremi hanno ricordato che l’interpretazione o la disapplicazione delle norme “rappresentano il ‘proprium’ della funzione” e, quindi, non possono “integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, coma 8, Cost., fatti salvi i casi del radicale stravolgimento delle norme o dell'applicazione di una norma creata ‘ad hoc’ dal giudice speciale".
Ecco perché, nel caso di specie il Consiglio di Stato ha interpretato la normativa edilizia comunale, occupandosi dei criteri di determinazione dell’altezza dei fabbricati, non usurpando i poteri del legislatore.

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