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Occhio alla decadenza del permesso di costruire: richiesta di proroga da presentare prima della scadenza

La richiesta di proroga del termine di un permesso di costruire, anche in virtù di quanto affermato dall'articolo 15 del Testo Unico Edilizia, deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi.

Bisogna stare molto attenti alle tempistiche, se si vuole chiedere - ed ottenere - una proroga del termine di un permesso di costruire.

Ci sono regole precise, in primis l'articolo 15 del Testo Unico Edilizia, da rispettare e delle quali da contezza il Consiglio di Stato nella sentenza 2757/2023 dello scorso 16 marzo, che ha respinto il ricorso di un privato contro l'annullamento della proroga di un titolo edilizio (permesso di costruire).

Il caso

Per un intervento edilizio era stato richiesto e ottenuto un titolo abilitativo, poi anche una proroga, per consentire l'ultimazione dei lavori, ma dopo questo 'differimento', in base ad alcuni controlli effettuati sul cantiere da parte dei Carabinieri, si era 'scoperto' che i lavori, i quali sarebbero dovuti iniziare entro il 28/12/2002, non erano in realtà mai iniziati.

Da qui l'annullamento della proroga concessa da parte del comune.

La decadenza del titolo edilizio

Prima di tutto, Palazzo Spada evidenzia che l'atto impugnato, con cui è stato disposto l'annullamento dell'atto di proroga del 30 ottobre 2008 della concessione edilizia del 28 dicembre 2001, deve essere qualificato - tenuto conto del contenuto del potere in concreto esercitato dal comune - come decadenza del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 15 t.u. edilizia, nonché quale esercizio del potere di autotutela sulla pregressa concessione della proroga dei termini.

In ordine ai caratteri del provvedimento di decadenza, il Collegio rileva, sulla base dei principi ritraibili dai precedenti di Palazzo Spada (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7373 del 2021; id., n. 4648 del 2021; id., sez. IV, n. 2078 del 2020; id., sez. II, n. 2206 del 2020), che:

  • a) è sempre richiesto che l’amministrazione si pronunci con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge, sicché risulta necessaria l’adozione di un formale provvedimento in relazione all’esercizio del potere attribuito dall’art. 15 t.u. edilizia;
  • b) alla luce del tenore testuale delle norme sancite dall’art. 15, commi 2 e 2-bis, del t.u. edilizia, non può dirsi irrilevante la tardività della istanza di proroga, essendo necessario che essa venga richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori;
  • c) risponde ad un principio generale dell’ordinamento, la regola secondo cui la richiesta di proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi; la presentazione della richiesta di proroga è infatti funzionale ad evidenziare la sussistenza e la perduranza dell’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento programmato, sia nei rapporti con l’Amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di vicinitas, potrebbero avere un qualche interesse ad opporsi all’altrui iniziativa edificatoria;
  • d) diversamente dalla proroga dei termini - intesa quale provvedimento di secondo grado che modifica, ancorché parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall’atto originario, accedendo all’originaria concessione ed operando uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia - il rinnovo della concessione implica il rilascio di un nuovo ed autonomo titolo, subordinato ad una nuova ed autonoma verifica dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, in tal modo presupponendo la sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo.

Richiesta di proroga e decadenza del permesso

In definitiva, è infondata la tesi del ricorrente secondo cui al momento della richiesta di proroga non si sarebbe potuta ritenere già decaduta la concessione, considerato che, a tal fine, la presentazione di tale istanza (20 maggio 2005) avveniva in un momento di gran lunga successivo alla scadenza del termine per l’avvio dei lavori (28 dicembre 2002).


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