Permesso di costruire in sanatoria, condoni edilizi e demolizioni: come e quando si può fermare la ruspa
Tar Lazio: l'ordine di demolizione può essere sospeso nel caso di presentazione di istanza di condono o di accertamento di conformità e l'immissione in possesso per acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune deve nascere dall'emissione di un eventuale nuovo provvedimento repressivo da parte dell'amministrazione, nel caso l'istanza di condono/sanatoria non sia stata accolta
E' piuttosto interessante, ancorché corta e concisa, la sentenza 5008 del 13 maggio del Tar Lazio che tratta un classico caso, quello sulla possibilità di sospendere un'ordinanza di demolizione emessa nei confronti di opere costruite abusivamente.
L'istanza in sanatoria produce l’improcedibilità del gravame proposto avverso l’ordinanza di demolizione delle stesse
Nel caso specifico, i ricorrenti avevano impugnato una determina comunale con la quale il competente ufficio aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n.12886 del 22 luglio 1997 delle opere abusive ritenendola titolo per l’immissione in possesso e per la conseguente trascrizione nei RRII ai fini dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. Gli esponenti hanno lamentato l’illegittimità dell’atto in forza di articolati motivi di diritto e ne hanno chiesto l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare.
Con ordinanza n. 3766 del 7 giugno 2001, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’atto gravato sino alle determinazioni comunali sulla domanda di sanatoria ex art. 13 legge 47/1985.
Riassumendo, i ricorrenti hanno presentato in data 13 dicembre 2004 domanda di condono ai sensi della Legge n.326/2003 per il manufatto abusivo di cui è causa, domanda sulla quale l’amministrazione ancora non si è espressa. Ne deriva, in linea con la giurisprudenza conforme e consolidata, l’improcedibilità del ricorso, giacchè la presentazione dell’istanza di sanatoria delle opere realizzate produce l’improcedibilità del gravame proposto avverso l’ordinanza di demolizione delle stesse nonché avverso il susseguente accertamento dell’inottemperanza atteso che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le opere risultano legittimate, mentre nell’ipotesi di rigetto, l’amministrazione provvederà a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento dell’abusività non sanabile delle opere (ex multis TAR Napoli n. 2793/2013; TAR Venezia n.289/2020).
In sostanza, in presenza dell’esercizio della facoltà straordinaria riconosciuta dalla legge, il provvedimento repressivo originario perde efficacia in quanto destinato ad essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l’amministrazione tenuta al completo riesame della fattispecie, con conseguente traslazione dell’interesse ad impugnare sul futuro provvedimento, che, eventualmente, respinga la domanda di condono e disponga di nuovo la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.
L'ordine di demolizione può essere sospeso se...
In definitiva, la risposta è SI: l'ordine di demolizione può essere sospeso nel caso di presentazione di istanza di condono o di accertamento di conformità e l'immissione in possesso per acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune deve nascere dall'emissione di un eventuale nuovo provvedimento repressivo da parte dell'amministrazione, nel caso l'istanza di condono/sanatoria non sia stata accolta.
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA
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Abuso Edilizio
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