Permesso di costruire: è valido anche senza il pagamento degli oneri
Il permesso di costruire è automaticamente efficace sin dal suo rilascio, anche se non è mai stato ritirato presso gli uffici comunali e non sono stati pagati i relativi oneri di urbanizzazione, che non sono collegati alla validità del titolo abilitativo.
Quando decade un permesso di costruire? E' valido se non è stato ritirato presso il comune e non sono stati pagati gli oneri di urbanizzazione?
A queste interessanti domande risponde il Tar Sardegna nella sentenza 941/2024 dello scorso 23 dicembre, relativo al ricorso contro un'ordinanza di demolizione comunale di un fabbricato, motivata dal fatto che lo stesso fosse stato realizzato in assenza di un efficace titolo edilizio e in difformità dall'ottenuta autorizzazione paesaggistica.
Permesso di costruire: c'è, ma non è stato ritirato
Il ricorrente sostiene che il suddetto fabbricato fosse stato, in realtà, realizzato sulla scorta, oltre che del necessario nulla osta paesaggistico, di un'efficace licenzia edilizia (permesso di costruire), anche se la stessa non è mai stata ritirata presso gli uffici comunali e mai sono stati pagati i relativi oneri di urbanizzazione.
Il permesso di costruire è valido: ecco perché
Il TAR accoglie il ricorso partendo dal presupposto che il fabbricato in discussione è stato realizzato sulla base di un efficace permesso di costruire (istanza presentata in comune in data 3 marzo 1981).
Tra l'altro, con una nota del 9 giugno 1982, il comune aveva poi comunicato alla Soprintendenza che l'interessato non poteva ritenersi legittimato alla costruzione soltanto per non aver provveduto al ritiro della concessione e al pagamento dei relativi oneri.
Quindi: l'edificazione è avvenuta in presenza di un efficace titolo abilitativo, che esisteva, non rilevando in senso contrario il fatto che lo stesso non fosse stato ritirato, con il conseguente mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dell'interessato, posto che la disciplina normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis - simile a quella attuale - non condizionava affatto l'efficacia di un titolo edilizio rilasciato al suo materiale ritiro e al pagamento dei relativi oneri, statuendo l'art. 15 della legge 10/1977, a proposito delle sanzioni applicabili in questi casi, che “Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente art. 11 (cioè degli oneri di urbanizzazione: n.d.e.) comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b)”, senza ricollegare al mancato pagamento degli oneri, neppure in termini impliciti, alcuna inefficacia del titolo stesso.
L'abc del permesso di costruire: interventi edilizi, richiesta, presupposti per il rilascio
Caratteristiche del Permesso di costruire e disamina di alcuni interessanti indirizzi giurisprudenziali: dagli interventi subordinati al PdC, ai soggetti legittimati a richiederlo, all’esame dei caratteri di trasferibilità, onerosità e irrevocabilità, ai presupposti per il rilascio ed infine all’efficacia temporale e decadenza del titolo.
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Permesso di costruire: quando decade?
Quindi: il titolo abilitativo è automaticamente efficace sin dal suo rilascio, e non ne pregiudicano la validità il mancato ritiro o il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, che - a detta del TAR - sono profili materiali che possono assumere rilievo ai soli fini "della decorrenza del termine annuale di decadenza, essendo quest’ultima un effetto negativo per il destinatario che ne presuppone la conoscenza del titolo stesso".
Entro un anno, cioè, devono essere avviati i lavori, altrimenti il permesso decade.
Demolizione illegittima: la costruzione aveva il suo permesso
In definitiva, l'ordinanza di demolizione è illegittima in quanto manca il presupposto della totale abusività, stante l'efficacia del titolo abilitativo di cui sopra, e ovviamente fermo restando la permanente abusività di quelle specifiche opere che siano realizzate in difformità rispetto al titolo edilizio stesso.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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