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Permesso di costruire e SCIA: chiarimenti sull'impugnazione dei titoli abilitativi edilizi

In base all'articolo 19, comma 6 ter, della legge 241/1990 e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non è ammessa l'impugnativa di DIA e SCIA in quanto atti soggettivamente privati.

E' possibile impugnare, da parte del privato, i titoli abilitativi edilizi concessi dal comune? Non tutti i permessi sono uguali e, di conseguenza, sono diverse le regole per l'impugnazione e quindi per l'annullamento di un dato titolo rispetto ad un altro.

I titoli abilitativi del contendere

In tal senso prova a fare chiarezza il Consiglio di Stato nella sentenza 4909/2023 del 17 maggio, che deve dirimere una controversia particolare, sorta per l'impugnazione, da parte di un vicino, di:

  • un permesso di costruire rilasciato dal comune ai vicini per la ristrutturazione, il recupero funzionale, l'ampliamento e la ricostruzione, previa demolizione, di due edifici;
  • una SCIA in variante del 14 ottobre 2014 con la quale è stata rettificata la sagoma dell'edificio e prevista una riduzione del volume già assentito.

Secondo il ricorrente iniziale (il cui ricorso era stato accolto dal TAR), l'intervento oggetto degli atti impugnati era stato autorizzato come ristrutturazione edilizia, mentre integrerebbe in realtà una nuova costruzione.

Non solo: sussisterebbero anche violazione della scheda relativa alla zona urbanistica (aumento delle superfici utili lorde esistenti e realizzazione di un piano interrato volto ad una destinazione diversa da quella consentita dallo strumento urbanistico) e altre violazioni per mancato rispetto dell’altezza massima consentita delle costruzioni e in materia di distanze tra costruzioni.

Nello specifico, sarebbe consentito il mantenimento delle distanze esistenti, ma solo con riferimento agli interventi di ristrutturazione o risanamento, mentre nella fattispecie si sarebbe al cospetto di un intervento di nuova costruzione, in relazione al quale non può ritenersi consentita la violazione delle distanze legali di cui all’art. 873 cc.

Il TAR ha conseguentemente annullato il permesso di costruire nei termini che seguono: “annulla il permesso di costruire n... rilasciato dal Comune di ... in data 9 luglio 2012 limitatamente alle previsioni relative alla costruzione indicata in progetto come “edificio 2”, ed accerta che la DIA presentata dalle parti resistenti il 18/02/2014 nonché la SCIA presentata il 14/10/2014 debbono ritenersi automaticamente caducate, nei medesimi limiti, per effetto del disposto annullamento parziale del Permesso di Costruire n. ...”.

Di conseguenza, ha dichiarato travolte per caducazione automatica sia la DIA del 18 febbraio 2014 che la SCIA del 14 ottobre 2014.

Il comune, quindi, si è rivolto al Consiglio di Stato per ribaltare la sentenza.

DIA e SCIA sono atti privati non impugnabili

Prima di tutto, Palazzo Spada accoglie il ricorso del comune contro la statuizione del TAR, che ha dichiarato la caducazione automatica della DIA e della SCIA per effetto del disposto annullamento parziale del permesso di costruire.

Palazzo Spada accoglie il ricorso del comune partendo da questo presupposto: in base all'articolo 19, comma 6 ter, della legge 241/1990 e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (a partire da Corte cost. n. 153 del 2020; n. 45 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 1302 del 2022; n. 3282 del 2017; n. 2120 del 2017) non è ammessa l'impugnativa di DIA e SCIA, in quanto atti soggettivamente privati; a maggior ragione non è possibile configurare la caducazione automatica di tali atti privati.

La sentenza deve pertanto essere riformata con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa di entrambi gli atti.

Annullamento di titoli abilitativi in autotutela: margini di discrezionalità (art.21 nonies legge 241/1990)

In materia di annullamento di titoli abilitativi in autotutela da parte della PA, le rappresentazioni non veritiere – non accertate come falso nell'ambito di un procedimento penale – non determinano l'insorgenza di un interesse dell'amministrazione al ripristino della legalità violata.


Leggi l'approfondimento di Elisabetta Righetti su Ingenio!

Ma il permesso di costruire?

Riguardo al permesso di costruire, si evidenzia invece che:

  • il TAR ha errato nel ritenere sussistente un contrasto con i parametri edilizi indicati dalle N.T.A. per la subzona urbanistica in qustione trattandosi di disciplina non applicabile al caso di specie in quanto derogata da quella speciale contenuta nella scheda di progetto relativa all’area di intervento n. 20 dove insiste il Lotto n. 2;
  • le NTA e la disciplina delle Aree di intervento – segnatamente la n. 20 – non sono state oggetto di impugnativa in primo grado sicchè rappresentano il parametro vincolante di riferimento per l’accertamento della legittimità dell’intervento realizzato e, tenuto conto che i titoli edilizi sono conformi a tale disciplina e che non vengono in rilievo difformità in sede esecutiva, i motivi di ricorso articolati sul punto devono essere disattesi.

Quindi in questo caso, considerando le valutazioni oggettive, l'impugnazione del permesso di costruire è illegittima (cioè esso non va annullato) e il ricorso del comune va accolto.


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