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Permesso di costruire e condominio: a decidere solo la PA

Secondo una sentenza del Tar della Campania, solo la Pubblica Amministrazione può intervenire nel caso di titoli abilitativi. Se gli interventi non violano le norme del Codice Civile sull’utilizzo delle parti comuni l’assemblea del condominio non ha alcun diritto di porre divieti.

Il caso
Il caso in esame riguarda due proprietari di due appartamenti situati in un condominio che in occasione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria riguardante la facciata, avevano comunicato all'assemblea di condominio la loro intenzione a trasformare due finestre in balconi.
L’assemblea aveva bocciato l’idea, ma i due proprietari avevano comunque realizzato i balconi dopo aver presentato una Scia.
A tale richiesta l’assemblea delibera negativamente, ma i due proprietari procedono ugualmente alla presentazione al Comune della SCIA e successivamente alla realizzazione dei balconi.
 

Di fronte a tale azione il condominio si appella subito al Comune chiedendo di riesaminare l’atto assertivo puntualizzando che lo stesso non aveva tenuto conto in alcun modo del diniego espresso dal condominio.
Dal canto suo il Comune rifiutava la possibilità di riesaminare nuovamente il caso sostenendo:
a) l'assenza nelle pratiche edilizie esaminate del diniego condominiale all'istanza di autorizzazione degli interventi,
b) e la natura non pattizia della Scia, tanto che con successiva nota dirigenziale invitava i condòmini al che “ogni pretesa di terzi sull'area oggetto di intervento dovrà essere svolta nelle sedi giudiziarie competenti”.
 
A questo punto il condominio ricorre al Tar portando tra le motivazioni l’affermazione che l'atto di assenso condominiale costituisce un presupposto di legittimità del titolo edilizio, la cui mancanza comporta il dovere di demolizione delle opere realizzate.
 
La sentenza
Dall’esame dell’intera questione giuridica i giudici del Tar campano precisano che il suo sindacato “non può spingersi fino alla verifica circa l'effettiva necessità dell'assenso condominiale alla luce delle caratteristiche dell'intervento realizzato. …. Nel caso in questione, infatti, sono in gioco la violazione delle norme del Codice civile circa l'uso delle parti comuni e pertanto si tratta di censure che investono la violazione di diritti soggettivi… che riguardano il diritto di proprietà del Condominio e dei singoli proprietari sulle aree comuni….”.
Nel commento della sentenza si ribadisce ulteriormente che il rilascio di titoli abilitativi edilizi non è subordinato al consenso dei condòmini, in quanto i rapporti fra questi ultimi e l'istante hanno natura privatistica e non devono interessare l'amministrazione locale anche perché in tali casi opera la clausola di salvaguardia generale che fa salvi i diritti dei terzi prevista dall'art. 11, comma terzo, del Dpr 380/2001.