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Permesso di Costruire Digitale e Intelligenza Artificiale: gli impatti e le sfide etiche nell'edilizia

Il Professor Ciribini esplora il futuro della digitalizzazione nel settore edilizio, focalizzandosi sul ruolo crescente dell'Intelligenza Artificiale nei processi autorizzativi e nella gestione del Permesso di Costruire. Vengono analizzati gli effetti sull'automazione, l'etica dell'IA, la necessità di normative chiare e le sfide connesse all'integrazione tra GIS e BIM, proiettando il settore verso una trasformazione significativa.

Digitalizzazione del Permesso di Costruire: l'impatto dell'Intelligenza artificiale nell'edilizia

La digitalizzazione progressiva del settore dell’ambiente costruito metterà a disposizione nei prossimi lustri in maniera esponenziale degli attori che sapranno farne uso una grande mole di dati, potenzialmente sfruttabili anche per gli algoritmi computazionali e per i modelli statistici dell’intelligenza artificiale, attualmente in fase di introduzione anche in questo comparto.

 

Angelo Luigi Camillo Ciribini, Università degli Studi di Brescia
Angelo Luigi Camillo Ciribini, Università degli Studi di Brescia (Ingenio)

 

Bisogna, infatti, prima di tutto, rendersi conto che ormai, almeno nelle prospettive più avanzate a livello internazionale, la tematica complessiva dell’ICT dovrebbe essere affrontata sistematicamente per il settore. Desta stupore, peraltro, che si continui a parlare genericamente del famigerato BIM, declinato come funzionalità o quale tecnologia, laddove evidentemente il tema si sta focalizzando su un significato più profondo e dilatato di digitalizzazione. Non vi ha dubbio, in effetti, che la riconduzione della digitalizzazione al BIM, comunque genericamente inteso, funga, in maniera paradossale, attualmente da ostacolo alla piena comprensione del fenomeno.

Ciò significa dover fare attenzione a come tali dati saranno disponibili e a chi sarà consentito accedervi, al fine di utilizzarli e di metterli a profitto, poiché l’etica dell’intelligenza artificiale è un tema ormai sottoposto al diritto comunitario, stante anche la natura delle predizioni operate dall’intelligenza artificiale basata sulla statistica, che può essere foriera di introduzione di pregiudiziali negative, come avvenuto per i casi del reclutamento del personale o per il rilascio di un indagato sotto cauzione. Il fatto, inoltre, che i dispositivi dell’intelligenza artificiale abbiano necessità di acquisire e di essere addestrati e allenati per il tramite di enormi moli di dati, pubblici o privati, ha sollevato delicate questioni relative ai diritti d’autore, questioni certamente non estranee ai servizi di ingegneria e di architettura.

Una prima dimostrazione di questa criticità si trova nel settore del giornalismo, in quello della discografia (del consumo di musica) o in quello della editoria in merito alla intelligenza artificiale generativa, per quanto questa ultima appartenga ancora all’alveo della intelligenza artificiale ristretta.

La stessa intelligenza artificiale risulta, però, già in diversi casi adoperata nel supporto alle fasi del processo edilizio e infrastrutturale, specie nell’ambito della diagnosi delle patologie strutturali insite nelle opere infrastrutturali oppure nella gestione delle condizioni di degrado e di inefficienza in cui versano i patrimoni edilizi. Alcuni osservatori ne preconizzano, addirittura, la capacità di affidare autonomamente un contratto o di auto-generare soluzioni progettuali.

Il leitmotiv sotteso, analogo a quello già presente negli Anni Cinquanta del secolo scorso per il CAD, riguarda la liberazione dell’uomo dal lavoro più tedioso e la possibilità di disporre di supporti ulteriori alla inventività.
Il dibattito evidenzia come si oscilli in continuazione all’interno di una dualità tra il potenziamento delle capacità intellettuali delle risorse umane e la loro sostituzione. Vi è chi è, del resto, ha proposto la suggestione relativo alla possibilità che algoritmi di apprendimento automatico possano fungere da supporto virtuale ai responsabili dei procedimenti e dei progetti. Il tema riguarda anche le amministrazioni pubbliche e la loro relazione con le libere professioni.

 

Riflessioni etiche e legali sull'AI nell'edilizia: rilascio digitale dei titoli abilitativi e responsabilità professionale

Anche la digitalizzazione del processo di rilascio dei titoli abilitativi nell’edilizia privata (e dell’urbanistica) può essere oggetto di applicazione dell’intelligenza artificiale, da parte dello sportello unico dell’edilizia (SUE) o di quello per le attività produttive (SUAP).

Ciò sarebbe tanto più rilevante allorché si prospettasse, come accade attualmente, la redazione di un nuovo Testo Unico per l’Edilizia Privata.

 

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Il provvedimento amministrativo (permesso di costruire) illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

 

Il tema relativo al permesso di costruire digitale, che racchiude in sé anche le modalità basate sul silenzio assenso per ottenere un titolo abilitativo, come la SCIA o la CILA, rientra nel novero della automazione dei processi autorizzativi, che riguarda sia le opere pubbliche sia quelle private.

In questa ottica, la semi-automazione dei processi andrebbe a beneficio sia dei professionisti chiamati ad asseverare i progetti presentati sia dei pubblici funzionari vincolati a una scadenza temporale per una eventuale istruttoria.

È bene ricordare che gli assunti principali che riguardano l’automazione, ma, soprattutto, l’autonomazione dei processi di istruttoria e di decisione inerenti alla gestione dei titoli abilitativi sono simili, ma che, in un caso, si tratta di valutare una istanza, mentre, nel secondo caso, di intervenire o meno a fronte di una comunicazione o di una segnalazione.

In ogni caso, il rilascio di un permesso o l’avvallo a procedere non è disgiunto dalla successiva azione di sorveglianza della amministrazione comunale rispetto alla realizzazione dei lavori: un passaggio non ancora digitalizzato. L’obiettivo dichiarato concerne l’oggettivazione dei procedimenti amministrativi e il conseguente incremento di efficacia degli stessi nei confronti degli investimenti pubblici e privati e del consenso presso i cittadini o i soggetti interessati.

L’oggetto risiede, dapprima, nella semi-automazione supervisionata dell’accertamento di conformità dei progetti ai vincoli regolamentari prescritti, ma, in seguito, si immagina che l’intelligenza artificiale possa giungere a creare direttamente i vincoli di regolazione e i criteri di controllo, oltre a specificare i requisiti informativi, sino al quinto livello di autonomia.

In una ottica del tutto futuribile, si potrebbe asserire che si possa giungere in presenza a un diniego scaturito dal parere di un algoritmo, non necessariamente in grado di fornirne una giustificazione e una spiegazione causale, con le conseguenze in termini di trasparenza, di motivazione e di sindacabilità.

Ciò, invero, implicherebbe la completa rivisitazione del sistema di assunzione delle responsabilità.

Questo passaggio è di assoluta rilevanza, in quanto le soluzioni ora proposte si basano su procedimenti logici, sostanzialmente deterministici, tali per cui il diniego di una autorizzazione sia spiegato causalmente, mentre gli sviluppi più avanzati dell’intelligenza artificiale, fondati su connessioni e correlazioni tra dati, prescindono talvolta dal requisito di esplicabilità ovvero di spiegabilità, in quanto vi sarebbe una sorta di autonomia funzionale del dispositivo, dovuta all’impenetrabilità del possibile comportamento delle reti neurali artificiali.

Il presupposto da cui si parte consiste nell’inefficienza odierna delle procedure analogiche, dovute, anzitutto, alla equivocità e all’opacità di molti testi regolamentari, tra cui, nel caso specifico, le norme di attuazione dei piani di natura urbanistica e i regolamenti edilizi, nonostante la recente attività di normalizzazione svolta dallo Stato con l’unificazione terminologica ovvero contenutistica.

La difficoltà della valutazione si accompagna anche alla maggiore lentezza dell’espletamento procedurale.

Tali prescrizioni hanno, infatti, causato una ricca giurisprudenza variabile che ha reso difficilmente interpretabili anche le regole in apparenza più elementari, assegnando una notevole discrezionalità ai funzionari e ai dirigenti delle municipalità, assillati dalla interpretazione giurisprudenziale, ma pure allocando presso di loro i rischi connessi a cause risarcitorie scaturenti da dinieghi.

Si può affermare che uno degli obiettivi da prefissarsi da parte di amministrazioni comunali consista nella redazione di regolamenti edilizi leggibili sia dall’uomo sia dall’algoritmo: il che significherebbe che, per il secondo, occorra maggiore intellegibilità dei contenuti. L’obiettivo finale sta, in effetti, nel definire documenti, se così sarà ancora possibile definirli, interamente leggibili e interpretabili dagli algoritmi, o meglio, addirittura, nel fare sì che agenti di intelligenza artificiale configurino in modo autonomo testi (o metadati e dati), vale a dire, serie di regole e di requisiti informativi.

In realtà, appunto, non si tratta più, come accade oggi, di dematerializzare documenti, bensì di configurare strutture di dati leggibili e interpretabili dalle macchine: e dagli uomini?

Occorre ribadire che attualmente molto di ciò che si intende quale digitalizzazione non sia altro che la ottimizzazione dei processi analogici mediante soluzioni di dematerializzazione: come accade anche per il rilascio dei titoli abilitativi.
È evidente come l’intenzione risieda nella condizione per cui tutto il quadro di carattere regolamentare sia adattato alle esigenze di interpretazione da parte delle macchine stesse, sino persino a prevedere la riscrittura integrale degli ordinamenti giuridici.

Questa particolare possibilità implica, tuttavia, una riflessione sulla parte della regolamentazione che non dovrebbe essere ricondotta alla evenienza di giungere a un giudizio dettato oppure condizionato da algoritmi.
A livello internazionale, infatti, anche la normativa volontaria inizia a essere concepita in termini di norme leggibili dagli algoritmi.

Per intanto, i programmi attuali di ricerca sul permesso di costruire digitale si propongono la finalità della creazione di prototipi in grado di analizzare semi-autonomamente e semi-automaticamente i contenuti informativi di progetti, prevalentemente edilizi, redatti attraverso i sistemi di informazione geo-spaziale (GIS) e di modellazione informativa (BIM) e possibilmente mediante dati generati con strumenti e con tecnologie di altra natura, ma sempre strutturati.

È palese, dunque, che la strategia comunitaria del sostenere la diffusione del permesso di costruire digitale si fondi sulla larga diffusione dei modelli informativi presso il professionalismo minuto e divenga un asse portante della digitalizzazione della amministrazione pubblica. Il che presuppone che vi sia una politica fiscale che incentivi l’adozione dei metodi e degli strumenti presso i professionisti e gli imprenditori e che vi sia una funzione di agenzia a supporto attuata dalle rappresentanze professionali e imprenditoriali.

In assenza di questa precondizione difficilmente la-semi automazione del rilascio del titolo abilitativo potrebbe darsi in maniera capillare, tale da giustificare la revisione dei testi regolamentari.

In questa circostanza, la pregiudiziale consiste nell’obbligo di utilizzare, appunto, il GIS e il BIM, partendo dal fatto che la verifica possa risultare positiva qualora il dispositivo rilevi l’esistenza di una entità informativa dotata di attributi e di caratteristiche richiesti i cui valori, delle variabili in gioco, siano coerenti colle soglie stabilite dalle regole che conformano gli oggetti stessi. Tutto ciò per dire che la conformità validata sia legittimata da una evidente spiegazione causale, per quanto forse deterministica.

Si ricorda, peraltro, che lo scopo finale della digitalizzazione del permesso di costruire non dovrebbe essere limitato al ricorso al GIS e al BIM, nel senso che vi sono altre tecnologie digitali che potrebbero essere utilizzate accanto alle precedenti.


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