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Permesso di costruire, agibilità e nuovi requisiti igienico-sanitari: ecco come bisognerà progettare gli edifici

Il nuovo schema di regolamento previsto dal Ministero della Salute, inviato alla Conferenza Stato Regioni e che entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, varrà per i progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all'entrata in vigore dello stesso e definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali.

Con la dovuta calma (...), il Ministero della Salute ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di regolamento previsto dal “Decreto SCIA Bis” (222/2016) che ha integrato il Testo Unico Edilizia per quanto concerne il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Lo schema di regolamento - che dovrà essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore - è scaricabile in allegato.

Nuovi requisiti igenico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici

Il regolamento è importantissimo perché reca la definizione dei nuovi requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell'art.20 comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.

Di fatto, il provvedimento - che entrerà in vigore una volta pubblicato, e varrà per i progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all'entrata in vigore dello stesso - definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali.

L'ultima norma in materia - oggi in vigore - è il decreto del Ministero della Sanità del 1975, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà abrogato.

ART.20 COMMA 1 e 1-BIS DPR 380/2001

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.


1.bis - Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

L'Allegato 1 al provvedimento, che interessa da vicino i progettisti, riporta quindi i criteri di qualità, ossia le indicazioni raccomandate e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione o rigenerazione urbana che richiedono un mutamento della destinazione d'uso.

L'impatto del nuovo Regolamento sui progettisti

Il nuovo Regolamento impatterà quindi sui progettisti, responsabili - come abbiamo visto sopra in virtù del comma 1 art.20 dpr 380/2001, di redarre, in sede di richiesta del permesso di costruire, di una dichiarazione ad hoc che comprenda anche la conformità del progetto alle normative igienico-sanitarie definite, appunto, nel provvedimento che alleghiamo in calce.

Ovviamente, il tutto si intreccerà anche con l'art.24 del Testo Unico Edilizia in materia di segnalazione certificata di agibilità (SCA), in merito ai requisiti di igiene, salubrità e risparmio energetico.

Permesso di costruire legato a doppio filo con i requisiti igienico-sanitari

In definitiva, e rimandando per un'analisi più approfondita a prossimi contributi, non si potrà ottenere un permesso di costruire senza rispettare questi nuovi criteri.

I punti fermi del Nuovo Regolamento

  • Analisi del sito;
  • Rapporto tra edificio e contesto;
  • Spazi verdi e controllo del microclima;
  • Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna;
  • Requisiti dimensionali degli spazi di vita;
  • Comfort lermo-igrometrico;
  • Riduzione dei livelli di inquinamento indoor;
  • llluminazione naturale;
  • Protezione acustica;
  • Gestione dei rifiuti urbani;
  • Gestione integrata dell'edificio.

Requisiti dimensionali degli spazi di vita

L'art.7, ai commi 1 e 2, precisa che la progettazione dei nuovi insediamenti e delle riqualificazioni/rigenerazioni urbane devono garantire il completo benessere fisico, psichico e sociale degli occupanti.

Gli spazi di vita devono essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni sanitarie:

  • prevedendo un dimensionamento dei locali, un volume d’aria e un ricambio d’aria idoneo a garantire un adeguato benessere psicofisico degli occupanti;
  • riducendo le disuguaglianze sanitarie e garantendo spazi abitativi minimi idonei a soddisfare le esigenze di privacy e benessere degli occupanti di ogni unità abitativa;
  • garantendo la completa arredabilità e accessibilità degli spazi come previsto dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (in materia di eliminazione delle barriere architettoniche);
  • nelle unità immobiliari deve essere garantita la presenza di spazi ad uso letto, soggiorno e almeno un locale destinato a servizi igienici.

L'art.7 comma 3 richiede, per le nuove costruzioni, un'altezza minima interna utile dei locali principali di 2,70 metri e dei locali accessori di 2,40 metri.

Il comma 4 è ugualmente importante, visto che prevede, per il recupero del patrimonio esistente, alcune deroghe alle prescrizioni sanitarie di cui al comma 3, e cioè: "le altezze minime possono essere derogate quando l'edificio è vincolato a livello paesaggistico e/o culturale o se è situato in ambito di comunità montane. In ogni caso le altezze dei locali non possono risultare inferiori a m 2,40. Tali deroghe sono prevedibili a condizione che la richiesta sia accompagnata da un progetto di fattibilità tecnico-economica, con analisi delle alternative progettuali atte a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, in relazione al numero degli occupanti. A titolo esemplificativo, queste potranno essere ottenute prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili, ovvero un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria".

Per quel che riguarda, poi, la superficie minima per le nuove costruzioni, il comma 5 stabilisce che "per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 18. Nei locali principali il lato minimo deve esser pari a 3 metri".

Illuminazione naturale

L'art. 10 dispone che negli edifici residenziali devono essere assicurate condizioni di benessere visivo riducendo ilricorso a fonti di illuminazione artificiale.

La progettazione degli alloggi abitativi deve perseguire i seguenti obiettivi:

  • a. garantire un'illuminazione naturale a tutti i locali principali e al primo bagno, adeguata alla destinazione d'uso;
  • b. assicurare una sufficiente ed efficiente illuminazione artificiale per le ore di buio e per gli eventuali locali non illuminati naturalmente, sia nell'abitazione, sia nelle aree comuni e negli spazi prossimi all'accesso delle abitazioni.

La progettazione degli alloggi abitativi deve garantire per i locali di cui sopra un valore di fattore medio di luce diurna (FLDm) non inferiore al 2%.

Protezione acustica

L'art.11 richiede, ai fini della protezione acustica:

  • a. la progettazione dei nuovi edifici deve essere finalizzata a ridurre l'esposizione dei recettori all'inquinamento acustico secondo la normativa vigente;
  • b. nel caso di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio sono necessari interventi diretti ai recettori per garantire il benessere psico-fisico degli occupanti;
  • c. nella progettazione di nuovi edifici e di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è richiesta l'adozione di accorgimenti tecnico-progettuali in grado di minimizzare il rumore esterno negli ambienti interni, tra gli ambienti adiacenti e derivante da sistemi tecnici (requisiti acustici passivi).

IL TESTO DEL REGOLAMENTO INVIATO ALLA CONF. STATO-REGIONI E' SCARICABILE IN ALLEGATO.

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