Permessi di costruire: il comune può rilasciarli anche senza piano attuativo per le invarianti strutturali
Cassazione: il piano attuativo va “necessariamente” previsto solo per la realizzazione di opere di rilevanti dimensioni
Il regolamento urbanistico che prevede il rilascio di permessi di costruire senza la presentazione di un piano attuativo non è illegittimo, poiché esso va obbligatoriamente previsto solo per la realizzazione di grandi opere o comunque di rilevanti dimensioni.
E' l'importante e rilevante principio contenuto nella sentenza 2583/2019 del 21 gennaio della Cassazione, dove si sottolinea anche che l'inserimento nelle invarianti strutturali di alcune aree - da parte dello strumento urbanistico del comune - non significa automaticamente divieto di costruire.
In base a queste indicazioni, la Corte suprema (Terza Sezione Penale) ha respinto il ricorso del pubblico ministero contro il dissequestro di alcuni edifici realizzati in un comune toscano: per l'accusa, i permessi di costruire seppur ottenuti erano però illegittimi perché illegittime erano le norme comunali che ne avevano consentito il rilascio.
Invarianti strutturali: la corretta interpretazione
L'oggetto del contendere, in definitiva, è per la Cassazione il profilo della natura delle cosiddette "invarianti strutturali" e quello della necessità della predisposizione di piani attuativi per la realizzazione delle opere edilizie contestate.
Ma il Tribunale ha già considerato questi elementi, visto che l'art.4 della legge regionale 5/1995 definisce le invarianti strutturali come le risorse, i beni e le regole relative all'uso, individuati nello statuto, nonché i livelli e le qualità e relative prestazioni minime per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio.
Quindi: l'invariante strutturale "ha natura essenzialmente dinamica, essendo un obiettivo ritenuto rilevante per la sostenibilità dello sviluppo nella gestione delle risorse del territorio e non fissa alcun vincolo di immodificabilità, ma attiene alla destinazione economico-produttiva dell'area, nell'ottica della garanzia dello sviluppo sostenibile della stessa"
Nel caso di specie l'accusa sottolineava l'esistenza - nel piano strutturale del comune - di un divieto di costruire, rendendo illegittime le opere sottoposte a sequestro preventivo nell'area oggetto di invariante. Ma la Cassazione fa rilevare che il divieto era stabilito fino all'approvazione del regolamento urbanistico, in via precauzionale: l'attività edilizia successiva non poteva quindi essere de plano illegale.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
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