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Permessi di costruire e SCIA: sei mesi di proroga straordinaria dei termini per i titoli edilizi

Il DL Energia convertito in legge ha esteso da 2 anni a 30 mesi la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024. La proroga riguarda anche le SCIA e le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche.

L'edilizia privata può contare su 6 mesi di proroga 'supplementare' per i titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire, SCIA, autorizzazioni di vario tipo, paesaggistiche e ambientali) in virtù delle novità apportate in materia dal DL Sicurezza Energetica (DL 181/2023, convertito in legge 11/2024 di recente).

 

Proroga titoli abilitativi edilizia privata: da 24 a 30 mesi per i termini di inizio e fine lavori

Come specificato dal dossier ufficiale del Senato, l'articolo 4-quater del DL 181/2023, infatti, proroga di ulteriori sei mesi (da 24 a 30 mesi) i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Si va a modificare, nello specifico, l'art. 10-septies del DL 21/2022, che aveva prorogato i termini in materia di edilizia e urbanistica, poi ulteriormente posticipati dall'art.10 comma 11-decies del DL 198/2022.

Riassumendo: viene estesa da 2 anni (come previsto dal precedente art. 10-septies) a 30 mesi la proroga:

  • dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
  • del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Per quel che riguarda i titoli abilitativi, la proroga riguarda i termini di inizio e fine lavori di permessi - rilasciati sia prima dell'8 febbraio che dopo - fino al 30/6/2024.

 

Quali titoli abilitativi sono prorogabili

La proroga è accordata per questi tipi di titoli abilitativi:

  • permessi di costruire;
  • segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
  • autorizzazioni paesaggistiche;
  • autorizzazioni ambientali;
  • permessi di costruire e SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del dpr 380/2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell'art. 10, comma 4, del DL 76/2020 e dell'art.103, comma 2, del DL 18/2020.

 

Come richiedere la proroga

Come precisato dall'ANCE nel dossier ufficiale alla misura, la proroga di cui sopra non è automatica ma, per beneficiarne, si deve presentare una comunicazione al comune nella quale l'interessato specifichi di volersene avvalere.

La comunicazione deve riportare il numero/data del titolo abilitativo e il termine per il quale si vuole ottenere la proroga.

Inoltre, è necessaria un'altra condizione, cioè che i termini di inizio e fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al comune.

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