Il parere dell’dell'ufficio legislativo del Miur per il Cnpi non contiene elementi sufficienti a chiarire i requisiti necessari per l' iscrizione all'ordine.
Il parere dell’dell'ufficio legislativo del Miur per il Cnpi non contiene elementi sufficienti a chiarire i requisiti necessari per l' iscrizione all'ordine.
Un parere non condivisibile nella forma e nella sostanza.
Per il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati il presunto chiarimento da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca in materia di accesso agli esami abilitanti alle professione di perito industriale, non contiene elementi giuridicamente risolutivi per considerare i nuovi diplomi Gelmini (Dpr. 88/10) validi per l'iscrizione agli albi professionali. Prova ne è il fatto che lo stesso dicastero pensa bene di liquidare la questione rinviando il tutto al ministero della giustizia che, come è noto, è il ministero vigilante per le professioni, ma non competente in materia di istruzione tecnica. Risolvendo il problema semplicemente delegando ad altri la responsabilità di posizioni che invece competerebbero soprattutto a se stesso.
Con queste premesse l’Ufficio legislativo del Miur ha diffuso un “appunto”, così infatti è definito, e cosa ancora più grave lo dirama alla conclusione di un incontro allo stesso ministero in cui “casualmente” gli unici assenti sono stati i periti industriali.
Come è noto, infatti, da oltre un anno presso il Miur è attivo un tavolo proprio sulla materia sollecitato soprattutto dai periti industriali, e poi dalle altre tre categorie interessate (periti agrari, geometri e agrotecnici).
Peccato che la nota ministeriale offra pochissimi spunti di chiarimento, come invece trionfalmente e strumentalmente sottolineano altre professioni, che forse non hanno a cuore l'interesse dei giovani aspiranti alla professione. Se così fosse invece ci si preoccuperebbe di quale preparazione potrà mai garantire una formazione tecnica che ha perso la propria specificità, non solo nella forma (genericamente definita istruzione tecnica) ma anche nella sostanza. Una semplice domanda su tutte: un diplomato nella nuova area “meccanica, meccatronica e energia” a quale specializzazione potrà chiedere l'accesso all'albo dei periti industriali che ancora ne conta 26?
E poi, il passaggio più importante nel cosiddetto parere: il Miur sostiene che il dpr 328/01 consente l'accesso all'albo sia con il diploma specifico che con la laurea triennale. Sul punto, varrebbe la pena ricordare che da quel provvedimento sono passati circa 15 anni e una serie riforme, che hanno modificato il sistema di qualificazione professionalizzante della scuola superiore, da cui consegue che quel diploma specifico, a cui appunto fa riferimento il Dpr 328/2001 non esiste più.
Peraltro, lo stesso Miur ha diffuso una circolare alla fine di luglio, nella quale impegnava i dirigenti degli istituti tecnici ad annotare il diploma finale di istruzione tecnica con il livello di referenziazione Eqf 4°. Questa puntualizzazione dimostra che il sistema della nuova formazione non è più sufficiente ad assicurare da sola le competenze riservate e tipiche riconosciute dall’ordinamento alle professioni ordinistiche, come quella del perito industriale.