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Pergotenda vera o presunta tale: le caratteristiche per l'edilizia libera

La pergotenda, per essere 'esentata' dal permesso di costruire deve possedere precise caratteristiche: l'elemento principale deve essere costituito da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e la struttura di supporto deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio

Sulla pergotenda abbiamo scritto diverse volte: è un po' un classico della normativa urbanistica, soprattutto perché spesso si fa confusione non tanto sul termine in sè, ma sulle caratteristiche che tale opera edilizia deve avere per essere definita tale, e di conseguenza per poter essere assentita in regime di edilizia libera (art.6 Testo Unico Edilizia), senza dover cioè richiedere il permesso di costruire o presentare al comune una SCIA.

Di recente, sulla questione "pergotenda" è intervenuta la CGA Sicilia (Sez. Riunite) con il parere 573/2022 dello scorso 9 dicembre, che ha riepilogato bene le caratteristiche di una vera pergotenda, segnalando - come nel caso sottoposto all'esame - quando invece NON siamo di fronte a una pergotenda ma ad un'opera edilizia diversa, che necessita del permesso di costruire per essere realizzata.

Pergotenda vera in edilizia libera: i requisiti

La pergotenda, per essere 'esentata' dal permesso di costruire deve possedere precise caratteristiche:

  • deve essere una struttura destinata a rendere più vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie; essa, dunque, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo;
  • l'elemento principale deve essere costituito da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda, mediante elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo e facilmente disancorabili;
  • deve essere realizzata in un materiale retrattile, con la conseguenza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza.

Pergotende, pedane, gazebo, chiosco bar: edilizia libera, SCIA, CILA o permesso di costruire? I titoli abilitativi giusti

In una sentenza, il Consiglio di Stato chiarisce i confini tra edilizia libera e necessità di permesso di costruire per opere edilizie come gazebo, chiosco bar e tende di copertura, oltre a specificare bene le caratteristiche necessarie per definire un'opera pertinenziale e le prerogative della fiscalizzazione dell'abuso edilizio, cioè la possibilità di tramutare la sanzione demolitoria in semplice multa.


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Pergotenda presunta (e abusiva senza permesso di costruire)

Nel caso prospettatto alla CGA (un comune aveva richiesto un parere sull'opera edilizia del 'contendere'), invece, è stata snaturata la funzione della pergotenda.

La struttura realizzata non presenta le riferite caratteristiche individuate in giurisprudenza come parametro per la riconducibilità di un’opera al novero degli interventi di edilizia completamente libera (ossia senza oneri di previa comunicazione dell'installazione all'autorità comunale).

Il manufatto realizzato dal ricorrente, infatti, non è utilizzato per le finalità proprie della pergotenda, e cioè come elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, funzionale a una migliore fruizione dello spazio esterno di un immobile, ma amplia di fatto la superficie dell'attività commerciale, non risulta di agevole rimozione (è dotato di impianto di illuminazione e riscaldamento autonomo), è completamente arredato, è confinate, sul lato est, con una parete chiusa da pannelli multistrato e con un’apertura a vetri che immette nell’area esterna.

Inoltre, la struttura della tenda non può essere qualificata in termini di mero elemento accessorio essendo realizzata con pilastri in acciaio e copertura in acciaio; anzi, è una struttura importante e solida al punto tale che per la stessa è stato redatto un certificato di idoneità sismica, nel quale, dopo un’attenta ricognizione, si è scritto che la struttura che sorregge il telone è costituita da «quattro travature reticolai in acciaio … nello specifico due di tali travature sono costituite da capriate e due da tralici rettangolari; tutte presentano struttura a triangolo realizzata con profilati tubolari a sezione cava in acciaio. La struttura è sorretta da sei pilastri in acciaio ricoperti di elementi decorativi» ed ancora «la struttura è ancorata a mezzo di piastre in acciaio alla fondazione costituita dal massetto in calcestruzzo armato a mo’ di piastra».

Insomma: la struttura principale realizzata dal ricorrente ha una sua solida autonomia e non può qualificarsi come elemento accessorio della tenda.

Non solo: la struttura non può essere annoverata tra le opere “precarie” che consentono di chiudere terrazze e verande, visto che ha una superficie superiore ai 50 metri quadrati e non è precaria, essendo fissata (e non semplicemente ancorata al suolo) con opere cementizie non rimovibili se non mediante azioni demolitorie (e, quindi, non è “smontabile”).


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Allegati

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