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Pergotenda sempre libera? No, se è contraria al Regolamento comunale è abusiva senza permesso

Il fatto che la pergotenda sia - in astratto - un'opera di edilizia libera non è sufficiente ad escludere l'applicazione del regolamento edilizio comunale, posto che anche l'attività astrattamente configurabile come di edilizia libera deve rispettare i limiti imposti per essa dagli strumenti urbanistici.

Occhio a dare per scontato che un'opera assentibile in edilizia libera, in virtù del suo essere ricompresa nel Glossario dell'edilizia libera (DM 2 marzo 2018), come ad esempio una pergotenda, non sia invece in contrasto con il Regolamento edilizio comunale e quindi abusiva.

Insomma: se è vero che la normativa nazionale, cioè il Testo Unico Edilizia, prevede che taluni interventi rientrino nell'edilizia libera, è altrettanto vero che anche l'attività astrattamente configurabile come di edilizia libera deve rispettare i limiti imposti per essa dagli strumenti urbanistici.

 

La grande pergotenda del contendere: edilizia libera o no?

Il Tar Salerno, nella sentenza 3074 del 27 dicembre, si trova a dover dirimere il caso di una pergotenda in alluminio con copertura retrattile bullonata al pavimento di circa 90 metri quadri la quale, secondo il Comune, non rispetta il limite dimensionale stabilito dal RUEC/regolamento comunale edilizio (30% della superficie residenziale lorda del piano terra dei fabbricati), con un'eccedenza di ingombro pari a 48,61 mq.

Il comune ha quindi ingiunto la demolizione nonostante - secondo parte ricorrente - la piena validità ed efficacia del certificato di agibilità del locale (mai annullato), agibilità che implicerebbe necessariamente la conformità urbanistica dell’unità immobiliare considerata.

Il ricorrente ricorda l'appartenenza della pergotenda al perimetro del DM 2 marzo 2018 (Glossario dell'edilizia libera) ed evidenziano che trattasi di intervento assoggettato a SCIA, la cui mancanza non è sanzionabile con l'ordine di demolizione.

 

Pergotenda tra normativa nazionale e comunale: chi ha la precedenza?

Secondo l'amministrazione comunale, ai sensi del RUEC, la pergotenda costituisce una species del più ampio genus “pergolato”, rispetto al quale lo stesso Regolamento individua determinati parametri, che non sono stati rispettati nel caso di specie.

Ancora: il fatto che la pergotenda sia - in astratto - un'opera di edilizia libera non è sufficiente ad escludere l'applicazione del RUEC, posto che anche l’attività astrattamente configurabile come di edilizia libera deve rispettare i limiti imposti per essa dagli strumenti urbanistici.

 

Pergotenda con sistema di copertura scorrevole e tamponature laterali in vetro impacchettabili: è edilizia libera

La pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessita dunque di titolo abilitativo.


Leggi la decisione del Tar Parma su Ingenio!

 

Pergotenda in contrasto col regolamento comunale: è abusiva

Il TAR respinge il ricorso ricordando che, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, recentemente riaffermato dal Consiglio di Stato: “la possibilità di procedere ad interventi ricadenti nell’ambito della c.d. "attività edilizia libera" non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata (in base al comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, cit.) al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali" (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 13/02/2023, n.1503; Cons. Stato, sez. VI, 27/07/2015, n. 3667, nello stesso senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sent. n. 19316/2011, secondo la quale la particolare disciplina dell’attività edilizia libera, contemplata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, come modificato dalla L. n. 73 del 2010, art. 5, comma 2, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici)” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 8334 del 14 settembre 2023).

Di conseguenza, l'assunto del Comune è condivisibile, non essendo in discussione che l'installazione di una pergotenda sia astrattamente inquadrabile tra l’attività di edilizia libera, ma dovendosi avere riguardo alla circostanza se la struttura medesima sia conforme alla disciplina dell’edilizia libera imposta dal RUEC, laddove nell’ipotesi di specie la stessa, avente una superficie di circa 90 metri quadri, si pone in contrasto con il punto 70.3 del medesimo Regolamento.


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Allegati

Abuso Edilizio

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