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Pergotenda, piccolo gazebo in legno, capanno degli attrezzi: quando l'edilizia libera "tiene"

Il supporto metallico a un telone in materiale plastico, posto a copertura di un’area esterna, che rimane aperta da tutti i lati, è configurabile come pergotenda ed è attività di edilizia libera

Ci sono 'false pergotende', camuffate da tettoie, ma anche vere pergotende, che il comune per errore inquadra come costruzioni necessitanti del permesso di costruire mentre sono assentibili in edilizia completamente libera.

E' quindi il caso di segnalare la sentenza 2016/2022 del 14 novembre scorso del Tar Catanzaro, che cancella l'ordinanza di demolizione contro tre opere 'libere' e giustamente realizzate senza alcun titolo abilitativo: una pergotenda, un piccolo gazebo, un capanno/rispostiglio per gli attrezzi.

Le opere del contendere

Queste le opere che il comune aveva ordinato di demolire e che il ricorrente ritiene assentibili in edilizia libera:

  • Tettoia metallica su quattro pali in ferro tubolari delle dimensioni di metri 3,35 per metri 4,20 circa e un’altezza dal suolo di circa metri 2,30, scoperta su tutti i lati e sovrastante tetto, fissata in terra con dei bulloni incastonati nel cemento di recente fattura”;
  • “Un manufatto in legno adiacente alla struttura di cui al punto 2 delle dimensioni totali di circa metri 5,45 di lunghezza e metri 3,15 di larghezza e un’altezza di metri 1,90. Tale manufatto in legno era solo appoggiato in terra e pertanto risulterebbe tra quelli rimovibili anche se il cemento posto al di sotto della stessa era di recente fattura”;
  • “Una casetta in legno dimensioni totali di metri 2,05 di larghezza e una lunghezza di metri 1,90 circa e un’altezza dal suolo di metri 2,20 circa. Tale casetta era fissata ed ancorata su una base metallica. Anch’essa pertanto rimovibile”.

La pergotenda

Dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica di parte prodotta dal ricorrente - osserva il Tar - è evidente che l’opera indicata al primo punto è il supporto metallico a un telone in materiale plastico, posto a copertura di un’area esterna, che rimane aperta da tutti i lati.

Ma la giurisprudenza (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 23 giugno 2021, n. 571) ha chiarito che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. “pergotenda”) rientra nell'attività edilizia libera, a condizione che: 

  • i) l'opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; 
  • ii) la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa; 
  • iii) gli elementi di copertura e di chiusura siano facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. È infatti in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Nel caso di specie, è innegabile che il manufatto di cui si discorre sia inquadrabile come pergotenda, suscettibile di realizzazione libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies del DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia, come specificato dal n. 50 del DM MIT del 2 marzo 2018, cd. Glossario dell'edilizia libera.

Il gazebo

Il TAR sottolinea che le fotografie, lette in uno con l’ordinanza di demolizione, evidenziano che si tratta di un manufatto in legno non ancorato al suolo, costituito da quattro puntoni di legno lamellare, su cui posano quattro travi in legno lamellare collegati da flange, coperte da due spioventi di tegole canadesi, che coprono un’area di m. 5,45 x 3,15.

Si tratta, quindi, di un gazebo, che è opera rientrante nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, come specificato dal n. 44 del citato DM 2 marzo 2018.

La casetta (o capanno) degli attrezzi

La terza opera, chiude il TAR, è chiaramente un ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, così come definito dal n. 48 del citato DM 2 marzo 2018, opera liberamente realizzabile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies d.P.R. 380 del 2001.


LA SENTENZA 2016/2022 DEL TAR CATANZARO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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