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Pergotenda libera, distanze ex post, locale adibito a lavanderia non configurabile come vano tecnico: chiarimenti

Tar Emilia-Romagna: per la pergotenda non serve il permesso di costruire e non va demolita anche se non rispetta la distanza minima di 1,5 metri dal confine, in assenza di un accordo con il proprietario limitrofo, se il regolamento comunale è sopravvenuto 'dopo' la costruzione della stessa

Sappiamo benissimo - o almeno si spera... - che, in linea di massima, non serve il permesso di costruire per la realizzazione di una pergotenda. Ma cosa succede se la pergotenda in questione - nel caso specifico, un vano ombreggiante costituito da una copertura leggera retrattile con elementi di sostegno verticali - non rispetta la distanza di 1,5 metri dal confine col vicino?

E' interessante per questo motivo, la sentenza 590/2020 dello scorso 1° ottobre del Tar Emilia-Romagna, che coinvolge peraltro anche la definizione di 'vano tecnico', giusto per completare l'opera.

Il locale adibito a lavanderia non è un vano tecnico

Partiamo dall'inizio, però. Si dibatte sul ricorso contro provvedimento che ha disposto la rimozione di svariate opere edilizie, qualificate dal Comune come abusive, e il ripristino dello stato dei luoghi.

Secondo il comune, il manufatto in legno di dimensioni 1,20 x 2 metri (e altezza variabile tra 2 e 2,20 metri), adibito a lavanderia, non è qualificabile come mero “volume tecnico” in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, tale classificazione è appropriata per il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere – senza possibili alternative e comunque per una consistenza del tutto contenuta – gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio. Anche il Tar è di questo avviso.

Pergotenda e distanze tra edifici. Cosa si fa?

Passando alla pergotenda, il Tar sottolinea in primis che:

  • in linea generale, non serve il permesso di costruire per la realizzazione di una pergotenda;
  • si tratta di un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno dell’unità alla quale accede e, quindi, è riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 380/2001 (Consiglio di Stato, sez. VI – 12/3/2020 n. 1783);

Ma la particolarità, qui, è che il comune riconosce la natura di pergotenda del manufatto realizzato – come tale rientrante nella nozione di attività edilizia libera – e tuttavia sottolinea il mancato rispetto della distanza minima dal confine (1,5 metri), in assenza di un preventivo accordo con il proprietario limitrofo.

Il Tar osserva che se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze tra edifici, il costruttore deve conformarsi allo “jus superveniens”, salvo che la costruzione sia già iniziata, perchè in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidates.

Per il resto e in termini generali, l’art. 873 del c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà (Corte di Cassazione, sez. II civile – 17/12/2012 n. 23189; sez. II civile – 14/12/2015 n. 25136).

E quindi? Il regolamento comunale preveda discipline specifiche per l'installazione dei pergolati (e quindi di pergotenda per analogia), ma la struttura, come dimostrato dal proprietario, esisteva prima dell'entrata in vigore di questo regolamento. Se il regolamento edilizio riconosce l'autonomia ai comuni su ordinamento e natura giuridica di norme secondarie, è comunque sempre soggetto al divieto di retroattività. Il comune ha quindi torto: la pergotenda non va rimossa.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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