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Pergotenda in un porticato ad uso pubblico tra libertà totale, CILA e permesso di costruire: le discriminanti

Tar Napoli: è una vera pergotenda se la copertura è in “telo in pvc” e costituisce una “tenda retrattile”, con struttura in alluminio preverniciato, priva di chiusure laterali e destinata a rendere più fruibile l’area esterna al fabbricato

Capita spesso di imbattersi in sentenze su presunte pergotende abusive.

Stavolta invece il finale è lieto: grazie alla sentenza 3332 del 17 maggio 2022 del Tar Napoli, una pergotenda di 63 metri quadri (quindi 'non piccolissima', diciamo) che il comune non riconosceva come tale - con conseguente diniego della CILA - viene invece e giudicata di libera installazione, o al massimo assentibile con CILA come fatto appunto dal ricorrente

 Pergotenda in un porticato ad uso pubblico tra libertà totale, CILA e permesso di costruire: le discriminanti

L'opera edilizia contestata

Si tratta di un'opera in alluminio preverniciato, coperto da telo in pvc, su area scoperta adiacente l'immobile commerciale di proprietà.

Per il comune la CILA non basta perché l'opera non sarebbe di piccola entità, si troverebbe posta in un porticato ad uso pubblico come assentito, non risultano verifiche sulla sua staticità, né “inquadrata la stessa nella categoria delle opere assoggettabile ad autorizzazione sismica, solo descritto”.

Il ricorrente rileva il difetto di motivazione, deducendo che, quanto alla localizzazione, il porticato “ad uso pubblico” è di proprietà del ricorrente e in ogni caso la pergotenda, avente la funzione “di riparare dalla pioggia (o dal sole) gli avventori dell’esercizio commerciale e i passanti nella zona adiacente” non costituisce intralcio al suo uso; non sussisterebbe inoltre alcuna fonte normativa o regolamentare volta a prescrivere l’entità della superficie occupabile da una pergotenda (nel caso specifico di 63 mq) e quanto ai profili di staticità essa sarebbe costituita da struttura prefabbricata ed in possesso dei certificati di collaudo.

 

Permesso di costruire o CILA

La questione - quindi - consiste nell’inquadramento del manufatto definito “pergotenda” tra le opere che richiedono il previo rilascio del permesso di costruire – secondo la tesi, invero implicitamente rappresentata dalla motivazione dell’atto impugnato, del Comune, ma approfondita anche in sede processuale con la memoria depositata in data 16 febbraio 2022 – piuttosto che tra quelle rientranti nella categoria dell’attività di edilizia libera di cui all’art. 6 comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (pur avendo parte ricorrente comunque inoltrato una comunicazione di inizio lavori asseverata ex art. 6-bis del medesimo d.P.R., cui sono subordinati gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6, 10 e 22).

 

Pergotende: cosa dice la giurisprudenza recente?

La più recente giurisprudenza è dell’avviso che:

  • "non è necessario il rilascio del permesso di costruire, e conseguentemente è illegittimo il relativo ordine di demolizione adottato, per l'istallazione di una pergotenda qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende” (Cons. Stato Sez. VI, 27/04/2021, n. 3393 che riforma la sentenza T.A.R. Lazio Roma, n. 2677 del 2021);
  • in materia edilizia per aversi una costruzione definibile come pergotenda e, dunque, non necessitante di permesso di costruire, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. La tenda poi, che costituisce la caratteristica fondamentale per effetto della quale un manufatto può definirsi "pergotenda" e non considerarsi una "nuova costruzione", deve essere in materiale plastico e retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio” (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 25 gennaio 2022, n. 479);
  • la realizzazione di una pergotenda non richiede il rilascio del permesso di costruire solo nel caso in cui non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o un incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile della tenda” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14 luglio 2021, n. 2290).

Da ultimo, il Consiglio di Stato ha delineato anche la distinzione tra le “pergotende” e i gazebo da un lato, e le “verande” ovvero le strutture di chiusure di un terrazzo, di un balcone, di una loggia mediante la installazione di pannelli in vetro, fondandola sulla idoneità di tali ultime strutture a “chiudere integralmente un’area” con la “realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria” (Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2022, n. 469).

 

Quando la pergotenda è una nuova costruzione

Alla fine della fiera, la giurisprudenza si è orientata pertanto nel riconoscere alcuni elementi di tali strutture, necessari per la configurazione delle stesse come “nuove costruzioni”:

  • la presenza di una tenda orizzontale di copertura retrattile e quindi in materiale compatibile con tale movibilità (di prassi PVC); la mancanza di chiusure laterali (tamponature), la cui presenza è invece idonea alla creazione di un nuovo volume;
  • la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con l’esclusione di una superficie avente una diversa destinazione;
  • la “prevalenza” della tenda rispetto alla struttura di supporto, costituita, in genere, da materiale in alluminio.

 

Il glossario di Edilizia libera e la pergotenda "brevettata"

Il Tar evidenzia peraltro che dentro il DM 2 marzo 2018 (Glossario edilizia libera), al punto 50 si prevede tra le opere di edilizia libera l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di “tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo”. Come noto, non è però contenuta in tale fonte secondaria, né in quella primaria che ne costituisce la base normativa, alcuna definizione normativa di tali nozioni che pure sono idonee ad identificare interventi edilizi assoggettati al regime di “liberalizzazione” di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001.

L’interpretazione aderente, in primo luogo, al dato letterale delle disposizioni del predetto glossario non può peraltro prescindere, ad avviso del Collegio, dalla considerazione che il termine “pergotenda” entrato nell’uso comune in alternativa a “pergola” o “pergola bioclimatica”, costituisce anche un sistema brevettato, oggetto di marchio registrato, verosimilmente riconosciuto prima della diffusione sul mercato di tali strutture adibite all’utilizzo di spazi aperti, in ragione della originaria capacità distintiva del prodotto, connotato proprio dagli elementi comuni indicati dalla giurisprudenza sopra riportati (ovvero, soprattutto la possibilità di impacchettamento della copertura e la struttura portante priva di chiusure laterali).

La “pergotenda” quindi è una struttura, funzionale alla migliore utilizzazione di spazi esterni, appoggiata al fabbricato o anche autoportante purché ad esso accessoria, connotata dalla copertura retraibile in materiale compatibile con tale dinamicità e da una struttura che la sostiene, in genere di alluminio, tale in ogni caso da permetterne il funzionamento dell’apertura della tenda e da resistere agli agenti atmosferici, anche per elementari esigenze di sicurezza.

Tale struttura, come osservato dalla giurisprudenza sopra riportata, deve essere priva di chiusure laterali, salvo che non siano costituite anch’esse da tende, dovendosi escludere la realizzazione di un altro volume.

 

Pergotenda ok nonostante destinazione e dimensioni

In virtù di tuttò ciò, la struttura di cui si dibatte rientra in questa nozione, in quanto la copertura è in “telo in pvc” che costituisce una “tenda retrattile”, con struttura in alluminio preverniciato, priva di chiusure laterali e destinata a rendere più fruibile l’area esterna al fabbricato di proprietà di parte ricorrente.

Quanto al titolo di legittimazione, il Comune non ha contestato la disponibilità dell’area – che parte ricorrente riferisce essere sua (“porticato di proprietà”), ma la circostanza che essa fosse adibita ad un “uso pubblico”; uso, in ragione della mancanza di chiusure laterali, certamente consentito anche dopo l’installazione della pergotenda.

Sull'estensione effettivamente non di “piccola entità”, essa non è ostativa, purché vi sussistano le caratteristiche strutturali, di materiali, di funzionalità della pergotenda, alla sua ascrivibilità tra gli interventi di edilizia libera, non avendo il regolamento più volte richiamato specificato alcunché con riferimento alla “pergotenda” (a differenza che ad esempio con riguardo ai gazebo e ai pergolati di cui ai punti 44 e 46 dell’allegato al glossario, strutture entrambe prive di elementi superiori retraibili). Infine, quanto alla “staticità” della struttura, parte ricorrente ha dedotto la sua natura prefabbricata e la circostanza che la stessa sia pertanto dotata di “certificati di collaudo”; tanto, in considerazione della resistenza agli agenti atmosferici esterni che tali strutture sono destinate a fronteggiare.


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