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Pergotenda in edilizia libera o ristrutturazione edilizia? Le caratteristiche della copertura

L'installazione di una tenda retrattile montata su una struttura fissa in alluminio anodizzato non costituisce intervento di nuova costruzione, né di ristrutturazione edilizia ma si qualifica come pergotenda e, conseguentemente, non richiede il permesso di costruire.

Di finte pergotende è pieno il mondo, verrebbe da dire.

Limitandoci al nostro Paese, capita di imbatterci di continuo in sentenze della giustizia amministrativa che si occupano non tanto di una pergotenda - che, di per se, è assentibile in edilizia libera e non dovrebbe neppure portare a contenziosi - ma di presunte tende, in realtà vere e proprie strutture che si vogliono spacciare per pergotenda onde evitare di dover cihiedere il titolo abilitativo.

Per una volta, invece, la pergotenda è 'reale'.

Secondo il comune non è una pergotenda ma una ristrutturazione

E' il caso della sentenza 6035/2023 del 20 giugno del Consiglio di Stato. 

L’abuso contestato per il quale il Comune di Roma Capitale, che aveva intimato la demolizione per la struttura in questione, arriva sino a Palazzo Spada consiste in una struttura realizzata ad ampliamento dei locali commerciali condotti in locazione dal ricorrente, in cui lo stesso esercitava un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Caffè drink piazza), così descritta nel provvedimento impugnato: «struttura in alluminio di vecchia installazione, delle dimensioni di mt. 9,20 x mt. 4,10 con h variabile da mt. 2,25 circa a mt 3,00 circa, costituita da sei pilastrini (sezione cm 5,0 x cm 5,0) e traverse dove scorre una tenda retrattile», in relazione alla quale nel medesimo provvedimento si dava atto della successiva apposizione di fioriere a delimitazione su tre lati dell’area coperta, privata ma aperta al passaggio pedonale pubblico, e di «due teli in pvc pesante tipo avvolgibile» sul quarto lato.

A fondamento della pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato la sentenza del TAR competente ha statuito che «l’installazione di una tenda retrattile montata su una struttura fissa in alluminio anodizzato (pergotenda) non costituisce intervento di nuova costruzione, né di ristrutturazione edilizia e, conseguentemente, non richiede il permesso di costruire».

Secondo l'amministrazione, è sbagliato ricondurre l'opera oggetto dell'ordine di riduzione in pristino ad un’ipotesi soggetta ad edilizia libera, come tale non richiesta del preventivo titolo a costruire, laddove invece la struttura realizzata in ampliamento dei locali commerciali condotti in locazione dal ricorrente avrebbe comportato un aumento di volume e di superficie utile, attraverso telai, pilastrini, traverse e pvc avvolgibili ancorati all’edificio.

In presenza delle descritte caratteristiche dell’opera - si aggiunge - la demolizione sarebbe doverosa, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale per il Lazio 1° agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), posto a fondamento del provvedimento impugnato.

La sentenza avrebbe pertanto errato nell'attribuire rilievo, in funzione escludente dell’ipotesi della ristrutturazione edilizia ivi prevista, alla funzione di copertura svolta dalla struttura.

In contrario viene sottolineato che per le sue caratteristiche la stessa non si limiterebbe a fornire riparo dagli agenti atmosferici, ma avrebbe comportato la creazione di un volume stabilmente finalizzato ad aumentare la superficie coperta dell’esercizio di somministrazione al pubblico.

E' una pergotenda: ecco perché

Le motivazioni del comune - sottolinea il Consiglio di Stato - si imperniano sulle caratteristiche della struttura di supporto della copertura, la quale è invece in sé necessaria a mantenere in tensione ogni tenda esposta al vento, senza fornire ulteriori elementi in base ai quali ritenere che essa oltre a svolgere questa imprescindibile funzione, e dunque di permettere il riparo dagli eventi atmosferici, avrebbe anche quella ulteriore di creare un volume rilevante dal punto di vista edilizio (in questi termini: Cons. Stato, VI, 4 maggio 2022, n. 3488; 28 marzo 2023, n. 3134).

L’errata impostazione ora descritta è anche a base del provvedimento impugnato, che come ha statuito la sentenza di primo grado è inficiato dall'erroneo presupposto che attraverso la struttura di sostegno della tenda retrattile si sia dato luogo ad una ristrutturazione edilizia in assenza di titolo a costruire, produttiva di nuovi volumi e superfici, quando invece per le caratteristiche strutturali e funzionali sopra indicate l’opera contestata non risulta eccedere l’esigenza di sfruttare l’area antistante i locali commerciali condotti in locazione dal ricorrente attraverso una copertura di volta in volta utilizzabile in base alle condizioni meteorologiche.

Infine, nessun mutamento di funzione è ricavabile dalla successiva apposizione di fioriere a delimitazione su tre lati dell’area coperta e di teli in pvc pesante avvolgibile sul quarto lato, i quali presentano caratteristiche di facile amovibilità e come tali non idonei a determinare alcuna creazione di un nuovo organismo edilizio.

Insomma: è proprio una pergotenda, e non c'è bisogno di nessun titolo abilitativo.


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