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Pergotenda del ristorante, tana libera tutti: non serve neanche la SCIA

La termo-tenda in tessuto impermeabile e ritraibile tramite impulso elettrico nel cortile del ristorante è attività edilizia libera

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Non si finisce mai di 'imparare', quando si tratta di edilizia libera. Soprattutto perché quando è 'davvero' libera, è libera da tutto, anche dalla SCIA (ex DIA).

Ciò significa che si può relizzare senza nessun titolo abilitativo e che il comune non può chiedere il permesso di costruire o la SCIA, così come un'eventuale ingiunzione di demolizione sarà sempre illegittima. A patto che, ovviamente, ci troviamo 'veramente' di fronte a una pergotenda.

Il Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, nella sentenza 840/2001 ha quindi confermato le conclusioni del Tar Lazio (sentenza n.6571/2012, Sezione II-bis), condannando il Comune di Roma che aveva contestato a un ristoratore di aver realizzato una struttura, tipo “pergotenda”, costituita da sei travi di legno, poste a sostegno di una tenda retrattile in materiale impermeabile nel cortile del proprio ristorante.

L'intervento, peraltro, era stato comunicato con DIA (non necessaria, secondo i giudici) e assentito dalla Soprintendenza; ma secondo Roma Capitale, l'installazione della pergotenda si configura come un intervento riconducibile a quelli indicati all'art.10 del testo unico edilizia - nel caso specifico una «nuova costruzione» - per i quali è richiesto il permesso di costruire.

Pergotenda: niente permesso, è edilizia libera

Il Collegio ritiene che, correttamente, il TAR abbia affermato che le norme del TUE invocate dal Comune classificano quali “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, vale a dire, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale, come del resto ribadito dalla circolare interpretativa dello stesso Comune n. 19137 del 9.3.2012 e che la struttura in esame, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza invece per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce, in quanto non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi (il cortile era già allestito con tavoli e sedie per gli avventori), ma, al contrario, si limita a valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

La Circolare n. 19137/2012 sopracitata (avente ad oggetto gli interventi edilizi ed i relativi titoli abilitativi), emanata dal medesimo Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma Capitale, al punto 2.5, comma 1 lett. g), fa rientrare nella categoria di opere di “nuova costruzione”: “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, chioschi, imbarcazioni, galleggianti che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, dotati di una propria autonomia funzionale e che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Il successivo 3.2 sancisce puntualmente che: “l’attività edilizia totalmente libera trova la sua disciplina nell’art. 6, comma 1, del T.U.E. e riguarda interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le opere di seguito individuate: (...) f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura sui muri perimetrati”.

La mera funzione ancillare di riparo dagli agenti atmosferici (radiazioni solari, pioggia, vento), nonché l’uso di materiali dal non rilevante impatto visivo sono, di per sé, indice della mancanza di un’autonomia funzionale apprezzabile e, pertanto, detti interventi non rientrano tra quelli sottoposti dall’art. 10 T.U.E a permesso di costruire, in quanto non costituiscono intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica; in ragione delle sue caratteristiche costruttive e funzionali, non costituiscono nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d'uso.

La vera pergotenda

Si tratta di un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472).

Nel caso del ristorante, l'opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
 
Ciò in quanto l’area in cui è stata installata la pergotenda era già destinata alla somministrazione, la sua superfice era delimitata già da muri di recinzione, creando lo spazio all’aperto per la somministrazione, atteso infine che la consistenza strutturale della pergotenda in oggetto, in uno con le caratteristiche dei materiali impiegati per la sua realizzazione, non consentono di ricondurre l’attività della sua installazione tra quelle che il dpr 380/2001 assoggetta a permesso di costruire, trattandosi di struttura di arredo, installata su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituita da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.

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