Pergotenda del ristorante, tana libera tutti: non serve neanche la SCIA
La termo-tenda in tessuto impermeabile e ritraibile tramite impulso elettrico nel cortile del ristorante è attività edilizia libera
Non si finisce mai di 'imparare', quando si tratta di edilizia libera. Soprattutto perché quando è 'davvero' libera, è libera da tutto, anche dalla SCIA (ex DIA).
Ciò significa che si può relizzare senza nessun titolo abilitativo e che il comune non può chiedere il permesso di costruire o la SCIA, così come un'eventuale ingiunzione di demolizione sarà sempre illegittima. A patto che, ovviamente, ci troviamo 'veramente' di fronte a una pergotenda.
Il Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, nella sentenza 840/2001 ha quindi confermato le conclusioni del Tar Lazio (sentenza n.6571/2012, Sezione II-bis), condannando il Comune di Roma che aveva contestato a un ristoratore di aver realizzato una struttura, tipo “pergotenda”, costituita da sei travi di legno, poste a sostegno di una tenda retrattile in materiale impermeabile nel cortile del proprio ristorante.
L'intervento, peraltro, era stato comunicato con DIA (non necessaria, secondo i giudici) e assentito dalla Soprintendenza; ma secondo Roma Capitale, l'installazione della pergotenda si configura come un intervento riconducibile a quelli indicati all'art.10 del testo unico edilizia - nel caso specifico una «nuova costruzione» - per i quali è richiesto il permesso di costruire.
Pergotenda: niente permesso, è edilizia libera
Il Collegio ritiene che, correttamente, il TAR abbia affermato che le norme del TUE invocate dal Comune classificano quali “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, vale a dire, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale, come del resto ribadito dalla circolare interpretativa dello stesso Comune n. 19137 del 9.3.2012 e che la struttura in esame, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza invece per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce, in quanto non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi (il cortile era già allestito con tavoli e sedie per gli avventori), ma, al contrario, si limita a valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.
La Circolare n. 19137/2012 sopracitata (avente ad oggetto gli interventi edilizi ed i relativi titoli abilitativi), emanata dal medesimo Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma Capitale, al punto 2.5, comma 1 lett. g), fa rientrare nella categoria di opere di “nuova costruzione”: “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, chioschi, imbarcazioni, galleggianti che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, dotati di una propria autonomia funzionale e che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
Il successivo 3.2 sancisce puntualmente che: “l’attività edilizia totalmente libera trova la sua disciplina nell’art. 6, comma 1, del T.U.E. e riguarda interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le opere di seguito individuate: (...) f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura sui muri perimetrati”.
La vera pergotenda
Si tratta di un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472).
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