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Pergotenda 'buona' o abusiva? Testo Unico Edilizia: decide tutto la proporzione tra la struttura e la tenda

Una struttura, seppur smontabile, di rilevanti dimensioni, pari a circa 100 metri quadrati, su pedana sovrapposta al terreno e con copertura costituita da materiale plastico sorretta da elementi verticali in legno di elevato spessore, non può configurarsi come pergotenda e necessità del permesso di costruire.

Non tutte le pergotende sono legittime, anzi.

Nel contenitore della giustizia amministrativa ne finisce un'altra, abusiva: la sentenza è la n. 7372/2023 del 27 luglio, che deve decidere sulla demolizione di opere edilizie consistenti, appunto, in una pergotenda, in una veranda ed in una pensilina.

Pergotenda: quando è 'vera'

Soffermandoci solo sulla pergotenda, Palazzo Spada osserva che il 'succo' della questione consiste nel verificare la fondatezza del gravame in relazione, appunto, all'opera edilizia che parte appellante ritiene sia da qualificare come pergotenda e, pertanto, attratta al regime dell'edilizia libera.

In effetti, dalla documentazione fotografica e dalla descrizione dell’opera nell’ordinanza demolitoria, si ritiene che non si tratti di un intervento qualificabile come pergotenda e pertanto, per espressa previsione normativa, non richiedente permesso di costruire.

Infatti, ai sensi dell'art. 6 dpr 380/2001, quando la sua struttura diventa mero accessorio, necessario solo al sostegno e all’estensione della tenda e non organismo edilizio che crea un nuovo volume o superficie non è necessaria alcuna autorizzazione.

Ai sensi della suddetta norma sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le opere di seguito individuate: “f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico”, ferma restando l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura perimetrale.

Secondo consolidato orientamento del Consiglio di Stato, dal quale non vi è motivo di discostarsi, “la qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio”.

Pergotenda: quando è abusiva (perché la struttura sovrasta la tenda)

Ma in questo caso siamo di fronte ad una struttura, seppur smontabile, di rilevanti dimensioni, pari a circa 100 mq., su pedana sovrapposta al terreno e con copertura costituita da materiale plastico sorretta da elementi verticali in legno di elevato spessore.

Le caratteristiche dell’intervento esorbitano pertanto da quelle che connotano la pergotenda quale intervento di ridotta incidenza nell’assetto dei luoghi tanto che giurisprudenza più recente “ha, del resto, chiarito, pronunciandosi sulla qualificazione giuridica dei manufatti del tipo “pergotenda”, che quest'ultimo rientra nel campo dell'edilizia libera solo ove l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2023, n. 3134 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 1207 e sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5737).

Nel caso di specie tale proporzione non ricorre proprio in considerazione della particolare rilevanza dimensionale della struttura destinata a sorreggere la tenda.


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Allegati

Abuso Edilizio

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