Pergolato: quando è una ristrutturazione edilizia e serve il permesso di costruire
Se il pergolato integra un nuovo organismo edilizio, idoneo a determinare una trasformazione permanente del territorio e assume, quindi, rilevanza edilizia ed urbanistica, è necessario il permesso di costruire.
Una struttura metallica con teli di plastica laterali rimovibili (pergolato) può essere, a seconda dei casi, un intervento assentibile in edilizia libera oppure una ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire per essere assentita.
Nella sentenza 10103/2024 del 20 maggio del Tar Lazio ci si imbatte in un teorico "pergolato di modeste dimensioni posto a servizio del fabbricato principale e non suscettibile di autonoma utilizzazione", almeno secondo quanto sostenuto dal ricorrente, arrivato al TAR dopo l'ordinanza di demolizione ingiunta dal comune.
Il pergolato del contendere
La struttura in questione è quindi un pergolato installato nell'area di pertinenza di un''unità immobiliare adibita a locale bar.
Al momento dell’accertamento tale struttura era dotata di chiusure verticali in teli di materiale plastico.
L'opera ha carattere permanente: è una ristrutturazione edilizia
Il 'problema', segnala il TAR, è che l'opera in questione ha carattere permanente e duraturo tenuto conto dei materiali utilizzati, non facilmente rimovibile in quanto ancorata al suolo, per effetto della quale si è determinato un aumento di superficie utile destinata all’uso commerciale in quanto posta a servizio dell’unità immobiliare in cui tale attività viene svolta, costituente componente edilizia stabile di chiusura con modifica permanente e non occasionale della destinazione d’uso dell’area pertinenziale, riconducibile quindi alla tipologia delle opere di ristrutturazione edilizia la cui nozione, di carattere eterogeneo, ricomprende tutte quelle opere che danno luogo ad un organismo edilizio in tutto o anche in parte diverso dal precedente, con modificazione delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Modifica del pergolato: se la superficie di copertura aumenta, serve il permesso di costruire
Se tra il pergolato esistente al momento della presentazione della CILA (di estensione pari a mq tra 2500 e 3000) e quello realizzato (mq 4083) emerge uno scostamento, in termini di dimensioni, superiore a oltre 1000 mq, siamo in presenza di un abuso edilizio perché sarebbero serviti sia il permesso di costruire che l'autorizzazione paesaggistica.
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Se il pergolato costituisce un nuovo organismo edilizio non può essere un mero arredo
In definitiva, questo pergolato comporta un nuovo organismo edilizio, che determina una trasformazione permanente del territorio e che assume, quindi, rilevanza edilizia ed urbanistica, avente rilievo funzionale rispetto all’unità immobiliare cui accede di cui determina aumento di superficie, con modifica dell’area, incidendo sulle caratteristiche dell’immobile.
In definitiva, non si può 'parlare' di mero arredo, "non rivestendo mera funzione ornamentale e di migliore fruizione degli spazi aperti, come peraltro ulteriormente dimostrato dalla presenza, al momento del sopralluogo, di elementi di chiusura verticali, idonea quindi a determinare aumento di superficie utile commerciale".
Non potendo essere ricondotta all'edilizia libera, l'opera - stante la sua idoneità a determinare una permanente trasformazione del territorio e a creare aumento di superficie utile - è una ristrutturazione edilizia, come tale assentibile con permesso di costruire e, in sua mancanza, abusiva e da demolire.
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