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Pergola bioclimatica: quando il Testo Unico Edilizia chiede la SCIA?

Una struttura metallica (pergola bioclimatica) alta circa mt. 2,60 che poggia su un massetto di calpestio ed è delimitata su tre lati da muri preesistenti deve essere assentita almeno tramite presentazione di una SCIA

Pergotende e dintorni (pergolati), ci risiamo.

Stavolta la protagonista della sentenza 1666/2023 del 14 marzo scorso del Tar Napoli è una struttura metallica (pergola bioclimatica) alta circa mt. 2,60 che poggia su un massetto di calpestio ed è delimitata su tre lati da muri preesistenti.

Secondo il Tar Napoli, essa non rientra nell'edilizia libera, ma tuttalpiù nel novero di quelle realizzabili mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/01 - Testo Unico Edilizia (cioè a SCIA - segnalazione certificata di inizio attivtà).

Gli interventi edilizi contestati

Ma andiamo per ordine. Nel caso all'esame del TAR, un comune ha ordinato la sospensione e la demolizione delle opere consistenti:

  • nella creazione di uno spazio coperto di circa mq 29 costituito da struttura metallica (pergola bioclimatica) alta circa mt. 2,60, previa realizzazione di massetto di calpestio, delimitata su trae lati da murature;
  • nella pavimentazione delle aree destinate a giardino, con posa in opera di una piscina autoportante seminterrata per circa mt. 0,84;
  • in una piccola baracca in legno di mt. 1,63 x 1,63 x 2,20 alt. non infissa al suolo;
  • in un pergolato in pali di castagno di circa mt. 4,90 x 4,00 con sovrastante incannucciato;
  • nella pavimentazione in quarzite di un’ulteriore superficie di circa mq. 25 del giardino per creazione di un vialetto per area terrazzata.

Per il ricorrente sono tutti lavori rientranti in edilizia libera...

Secondo il ricorrente,  la pergola bioclimatica ed il pergolato in pali di castagno rientrano nell’Allegato A alla lettera A22 del DPR 31/2017, in quanto sono aperti sia nei lati esterni che nella parte superiore, senza fondazioni; analogamente, la piccola baracca in legno altro non è che un piccolo ripostiglio in cui la ricorrente colloca gli attrezzi agricoli; anch’essa non è infissa al suolo e, pertanto, rappresenta un intervento privo di rilevanza paesaggistica.

Insomma: le opere contestate sarebbero riconducibili agli interventi manutentivi liberi, ossia non subordinati ad alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art.6 comma 1 del Testo Unico Edilizia, che alla lettera a) prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

...per il Tar no: serve almeno la SCIA per la pergola bioclimatica

Non la 'pensa' così il TAR Napoli, secondo cui le opere in argomento, ad accezione del pergolato in pali di legno con sovrastante incannucciato, non sono riconducibili all’attività edilizia libera ma al più a quelle realizzabili mediante SCIA, considerando:

  • che la struttura metallica (pergola bioclimatica) alta circa mt. 2,60 poggia su un massetto di calpestio ed è delimitata su tre lati da muri preesistenti, mentre quella libera deve essere aperta su almeno tre lati; sul tema la giurisprudenza spiega che "Il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio; di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa"(Consiglio di Stato, sez. IV, 22/08/2018 , n. 5008):
  • che la pavimentazione ha trasformato ampie aree destinate a giardino per cui è riconducibile a una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest'ultimo;
  • che la piscina è seminterrata per circa mt. 0,84 e quindi essendo fissa al suolo comporta una durevole trasformazione del territorio;
  • che la baracca in legno di mt. 1,63 x 1,63 x 2,20 alt. seppure non infissa al suolo ha una destinazione funzionalmente stabile.

A parte per il pergolato in pali di castagno di circa mt. 4,90 x 4,00 con sovrastante incannucciato, quindi, l'ordinanza di demolizione del comune è legittima.


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