Titoli Abilitativi
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Per il muro di recinzione basta la Scia, lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato

Nessun permesso di costruire per la realizzazione del muro di cinta. Con la sentenza n. 10/2016 del 4 gennaio il Consiglio di Stato viene quindi a chiarire un aspetto non chiaro del Testo unico edilizia in merito al titolo abilitativo necessario per realizzare tali opere.

Se l’opera è abusiva quindi solo sanzione pecuniaria e nessuna demolizione.
 
Nessun permesso di costruire per la realizzazione del muro di cinta. Con la sentenza n. 10/2016 del 4 gennaio il Consiglio di Stato viene quindi a chiarire un aspetto non chiaro del Testo unico edilizia in merito al titolo abilitativo necessario per realizzare tali opere.
È chiaro che stando cosi le cose, nel caso di opere abusive non scatta l'ordine di demolizione, ma una sanzione pecuniaria, fatti salvi ovviamente gli interventi su beni culturali o nei centri storici.
 
IL CASO. Il caso riguarda la costruzione di un muretto divisorio in cemento armato realizzato, sine titulo, in un'area industriale al confine tra due edifici industriali.
Difronte al provvedimento di demolizione emesso da parte dell'amministrazione di riferimento, l’interessato ricorre al TAR il quale però respinge il ricorso considerando il muro come nuova costruzione.
Avverso tale sentenza ricorre al Consiglio di Stato, il quale non condividendo l’impostazione dei giudici di primo grado, ha chiarito, in particolare il titolo necessario alla realizzazione dell'opera oggetto della contestazione.
 
Secondo i giudici del Consiglio di Stato gli argomenti controversi riguardano:
a)la natura giuridica del muro, se in particolare si tratti di muro di cinta ovvero di muro di contenimento del terreno (in quella parte ad andamento declive ) e, in quest’ultima ipotesi, se superi o non superi in altezza il piano di campagna;
b) le connesse questioni inerenti il tipo di titolo legittimante l’intervento e la corretta sanzione da applicare, ove fosse mai stata necessaria la previa acquisizione di un titolo.
 
Accertato anche dal Consiglio di stato che il suddetto muretto si caratterizzi come vero e proprio muro di cinta in quanto posto sul confine ed avente una evidente funzione di separazione e difesa dei distinti lotti di proprietà, la questione si è focalizzata sulla tipologia di titolo necessario all’intervento.
 
Sulla questione il Consiglio di Stato, nella sentenza, ha subito evidenziato che “il Testo unico dell’edilizia (approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non contiene indicazioni dirimenti: non vi è detto se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 (in seguito: Scia - segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dal comma 4-bis dell' articolo 49 d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 ).
 
Di qui la scelta di guardare alla sostanza più che alla forma. L'orientamento prevalente del Consiglio di Stato, si legge nella sentenza “è nel senso che più che all'astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408).”
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Sulla base di tale approccio i giudici di secondo grado chiariscono che “la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621)”, con la relativa conseguenza, in caso di opere abusive, che si provveda unicamente alla sanzione pecuniaria e non alla demolizione.

Titoli Abilitativi

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