Patente a punti nel settore edile: le osservazioni del Consiglio di Stato
Palazzo Spada evidenzia che la norma regolamentare prevede la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile "almeno a titolo di colpa grave" e afferma che l'entrata in vigore dal 1° ottobre può avvenire solo se il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 2024.
Mentre si aspetta ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo sulla patente a punti (crediti) nel settore edile, arriva il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento, che - in teoria - dovrebbe entrare in vigore dal 1° ottobre 2024.
Si tratta di una serie di osservazioni - importanti e rievanti - sullo schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”.
Patente a crediti in edilizia: l'obiettivo del decreto
Lo schema di decreto esaminato intende attuare la normativa sulla patente per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, che diventerà obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024 (previa pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale).
Questa patente si baserà su un sistema di crediti, con un punteggio iniziale di 30 crediti, e mira a garantire che le aziende operanti nel settore rispettino gli standard di sicurezza sul lavoro.
I contenuti del decreto: breve recap sulla patente a punti in edilizia
Il decreto è composto da 10 articoli che disciplinano:
- modalità di presentazione della domanda: la richiesta di patente dovrà essere presentata telematicamente tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I requisiti per il rilascio sono autodichiarati e, se non veritieri, la patente può essere revocata in qualsiasi momento;
- contenuti informativi della patente: la patente contiene informazioni relative alla sicurezza sul lavoro e può essere consultata da soggetti qualificati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- presupposti e procedimento per la sospensione della patente: se nei cantieri si verificano infortuni gravi o mortali, imputabili a colpa grave del datore di lavoro, è prevista la sospensione cautelare della patente per un massimo di 12 mesi;
- attribuzione di crediti: la patente attribuisce un punteggio massimo di 100 crediti, con 30 crediti assegnati al momento del rilascio e crediti aggiuntivi riconosciuti per investimenti in sicurezza e formazione;
- criteri per crediti ulteriori: è possibile ottenere crediti aggiuntivi, ad esempio, per l'anzianità dell'azienda o per specifiche attività formative;
- incremento dei crediti: i crediti possono aumentare nel tempo se non ci sono violazioni, con un credito aggiuntivo ogni due anni, fino a un massimo di 20 crediti;
- recupero dei crediti decurtati: se il punteggio scende sotto i 15 crediti, il recupero è possibile solo attraverso un percorso formativo valutato da una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INAIL;
- disposizioni su fusioni o trasformazioni societarie: se l'azienda subisce modifiche strutturali, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente originaria;
- entrata in vigore: Il regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, data in cui il possesso della patente diventerà obbligatorio.
La nuova Patente a Punti per la Sicurezza in Edilizia: norme, funzionamento e obiettivi
A partire dal 1° ottobre 2024, entra in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro. Con un punteggio iniziale di 30 crediti, questo strumento mira a migliorare gli standard di sicurezza nei cantieri, incentivando buone pratiche e conformità normativa.
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La sospensione per morte scatta in caso di colpa grave
Palazzo Spada osserva che l'articolo 3 disciplina il caso, previsto dall’articolo 27 cit. al comma 8, in cui nei cantieri si verifichino infortuni dai quali derivino la morte o l’inabilità permanente di uno o più lavoratori, prevedendo che, qualora emerga una responsabilità almeno a titolo di colpa grave, nel primo caso sia obbligatoria e nel secondo
facoltativa l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione.
Quindi, qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, viene adottato il provvedimento di sospensione obbligatoria, che dura non più di 12 mesi.
A riguardo il Consiglio di Stato osserva come il comma 8 dell’articolo 27 cit. disponga che, anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere in via cautelare la patente”.
Tuttavia, va rilevato come la norma regolamentare preveda la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”. Avendo il legislatore espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare di cui al comma 8 cit. e, in particolare, anche il compito di definire “i presupposti e il procedimento” per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere, come detto, nella sola ipotesi di colpa grave, di regola l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l’esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all’amministrazione purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (ad es., facendosi comunque salva una diversa motivata valutazione dell’amministrazione fondata sulla assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori).
Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro.
Entrata in vigore della patente a crediti: perché scatti dal 1° ottobre serve il decreto in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre
Palazzo Spada pone inoltre l'accento sulla data di entrata in vigore della norma, cioè il 1° ottobre 2024.
L’articolo 10 dispone infatti che il regolamento entri in vigore “a far data dal 1° ottobre”.
Pur comprendendo come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 cit. nella parte in cui dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2024” tutti i soggetti interessati “sono tenuti al possesso della patente”, la Sezione nutre perplessità su una siffatta formulazione della norma.
La circostanza che il legislatore abbia indicato il 1° ottobre come data dalla quale decorre l’obbligo per i soggetti interessati di dotarti della patente di cui allo schema di decreto in esame, sembra a tal fine poter costituire un valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis.
La Sezione ritiene pertanto che la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente, cioè il 30 settembre 2024.
LA BOZZA DEL DECRETO ATTUATIVO (NON ANCORA IN VIGORE) E IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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