Patente a crediti in edilizia, le regole: al via dal 1° ottobre, si parte con 30 punti
La richiesta della patente a crediti va fatta online all'Ispettorato del Lavoro, ma fino al 31 ottobre si può inviare il modello di autocertificazione via PEC: si parte con una dotazione di 30, si può operare con un minimo di 15 e si può arrivare ad un massimo di 100 al rispetto di determinate condizioni. Sospensione fino a 12 mesi per morte o lesioni gravi.
Arrivano le regole ufficiali per la patente a crediti in edilizia: le nuove disposizioni dettate dall'art.29 del DL 19/2024, che hanno modificato l'art.27 del TU Sicurezza sul Lavoro, si potranno applicare in maniera concreta dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre del decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 18 settembre.
Patente a Punti per la sicurezza in Edilizia: norme, funzionamento e obiettivi
A partire dal 1° ottobre 2024, è entrata in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro. Tutte le informazioni di dettaglio in questo articolo!
Ambito di applicazione
Il provvedimento regola la modalità di richiesta della "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente a crediti è infatti un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni.
Per poter operare, servono almeno 15 crediti.
La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell'UE (per le imprese non UE, è necessaria l'autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana).
Sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale.
La domanda all'Ispettorato nazionale del Lavoro: fino al 31 ottobre autocertificazione via PEC, poi domanda online
Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa, tra l'altro, all'iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva (DURC), alla conformità fiscale e alla designazione del responsabile della sicurezza.
Con circolare n.4/2024, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha poi precisato che, in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal 23/9 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
NB - La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
Patente a punti in edilizia, come fare la domanda: tutto su autocertificazione e portale online
Fino al 31 ottobre è possibile inviare l'autocertificazione via posta elettronica certificata, ma entro la stessa data sarà comunque obbligatorio accedere al portale dedicato completando l'invio della domanda, pena il non poter operare in cantiere dal 1° novembre. Specificati i dettagli della sospensione in caso di morte o infortunio grave.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Il processo, in ogni caso, prevede i seguenti passaggi:
- accesso al portale: il soggetto richiedente accede al portale in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l'identità del richiedente (es. SPID, CNS, CIE);
- compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati. Alcuni requisiti (come il DURC e la certificazione di regolarità fiscale) devono essere autocertificati, mentre altri (come l'adempimento formativo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:
- Dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo).
- Punteggio di partenza (30 crediti).
- Aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).
La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.
La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.
Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.
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Condizioni per richiedere la patente
I requisiti specifici sono:
- Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), ove previsto;
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997;
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Crediti massimi e assegnazione
Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali.
Tuttavia, questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.
Queste le condizioni per l'aumento dei crediti:
- storico aziendale: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio;
- mancanza di decurtazioni: 1 credito per ogni biennio senza provvedimenti di decurtazione, fino a un massimo di 20 crediti.
- investimenti e attività in materia di salute e sicurezza: fino a 30 crediti per l’adozione di modelli organizzativi conformi, investimenti nella formazione dei lavoratori, soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza, ecc.
- altri criteri: fino a 10 crediti aggiuntivi per la formazione e le dimensioni dell’impresa.
Patente a crediti: meccanismo di sospensione delle attività e di decurtazione dei crediti
Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri.
E' però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Morte o lesioni gravi: scatta la sospensione fino a 12 mesi
Il decreto prevede sanzioni severe per le imprese che, in caso di incidenti mortali o che causano lesioni permanenti, siano ritenute responsabili.
In queste circostanze, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento cautelare di sospensione della patente fino a 12 mesi.
In caso di morte del lavoratore o di inabilità permanente, se l'incidente è attribuibile al datore di lavoro o ai suoi delegati almeno per colpa grave, la sospensione è obbligatoria, salvo diversa valutazione adeguatamente motivata dall'Ispettorato.
Se l'infortunio comporta un'inabilità permanente, la sospensione della patente può essere adottata, ma solo se non risultano sufficienti altre misure preventive già previste dal Decreto legislativo 81/2008 o dal Codice di procedura penale.
Trasparenza: chi può accedere al portale delle patenti
L'accesso al portale per verificare se un'impresa ha ottenuto la patente a crediti è regolato da specifiche norme di trasparenza e protezione dei dati.
Secondo le disposizioni generali previste dal decreto, possono accedere al portale per verificare lo stato della patente:
- enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;
- committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l'idoneità di un'impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d'appalto. Questi soggetti possono utilizzare il portale per controllare se l'impresa rispetta i requisiti di sicurezza e regolarità richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e privati;
- imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: le imprese o i lavoratori autonomi possono accedere al proprio profilo sul portale per verificare il proprio punteggio di crediti, eventuali decurtazioni o sospensioni, e presentare richieste di recupero dei crediti;
- organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
IL DECRETO 132/2024 DEL MINISTERO DEL LAVORO E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE
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Sicurezza Lavoro
La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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