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Partita Iva immortale: gli eredi del professionista possono incassare fino all'ultima parcella

Agenzia delle Entrate: gli eredi del professionista possono tenere aperta la partita Iva del deceduto anche oltre il termine di sei mesi dal decesso al fine di adempiere agli obblighi Iva per le prestazioni non ancora incassate alla data del decesso stesso

Partita Iva ed eredi del professionista: che fare?

Quale comportamento bisogna tenere in relazione ad alcune prestazioni del professionista per le quali, alla data del decesso, non è ancora avvenuto l’incasso (alcune delle quali vantate nei confronti della P.A. con emissione della fattura con Iva differita)?

Lo spiega dettagliatamente l'Agenzia delle Entrate nella recente risoluzione 34/E/2019, che di fatto conferma l'allungamento della vita per la Partita Iva del professionista deceduto ("de cuius"): è possibile, da parte degli eredi, tenerla aperta anche fino a 6 mesi oltre la data del decesso per adempiere agli obblighi Iva per le prestazioni non ancora incassate alla data del decesso stesso.

Le regole sulla successione del professionista

Prima di tutto, il Fisco ricorda che l'art.35bis comma 1 del dpr 633/1972 stabilisce che gli eredi del professionista devono adempiere agli obblighi Iva per le operazioni effettuate dal de cuius entro sei mesi dalla data della morte del contribuente.

Nell’istanza di interpello gli eredi fanno presente che tale termine appare troppo stretto per completare le operazioni di incasso delle prestazioni professionali poste in essere dal professionista prima del decesso: per questo chiedono indicazioni in merito all’esigibilità dell’Iva sulle fatture sospese (emesse nei confronti della P.A.) e su quelle ancora da emettere anche nell’ipotesi in cui si dovesse chiudere la partita Iva nel termine di sei mesi secondo le indicazioni dell’art.35-bis sopracitato.

L’Agenzia ricorda che il tema della cessazione dell’attività professionale è stato oggetto di chiarimenti sia da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia da parte della giurisprudenza, dai quali è possibile evincere che:

  • l’attività del professionista non può essere cessata fino al momento in cui sono esaurite tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti (circolare Agenzia Entrate 11/E/2007);
  • la cessazione dell’attività professionale non coincide con il momento in cui il professionista si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì dal successivo momento in cui chiude i rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali (risoluzione Agenzia Entrate 232/E/2009).
  • i compensi professionali sono imponibili Iva anche se percepiti successivamente alla cessazione dell’attività, sul presupposto che il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva coincide con il pagamento del corrispettivo (Cassazione sentenza n. 8059/2016).

Secondo il Fisco, quindi, i richiamati principi sono applicabili anche in capo agli eredi del professionista, con la conseguenza che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista deceduto sino al momento in cui non sono state incassate tutte le prestazioni sospese.

Chiusura della Partita Iva: deroga del termine di 6 mesi

In definitiva, i 6 mesi per l'adempimento degli obblighi e la chiusura della partita Iva di cui all'art.35bis sopracitato sono derogabili, chiaramente restando ferma la possibilità di anticipare l’emissione della fattura rispetto all’incasso (con conseguente anticipazione dell’esigibilità del tributo ai sensi dell’art. 6 dpr 633/1972) così da poter chiudere la partita Iva, con conseguente imputazione delle operazioni nell’ultima dichiarazione annuale Iva.

Nel caso di specie, i chiarimenti sono applicabili sia alle fatture già emesse nei confronti della PA (con esigibilità dell’imposta rinviata all’incasso), sia alle prestazioni già completate per le quali, tuttavia, il professionista non ha ancora emesso la fattura prima del decesso (in quanto non era stato incassato il corrispettivo).