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Pannelli solari sul condominio in area tutelata prima del DL Energia: servono CILA e autorizzazione paesaggistica

Per il Tar Sardegna, l'installazione di pannelli solari in aree soggette a vincolo non rientra nella categoria di edilizia libera e necessita di comunicazione di inizio lavori, anche perché il Regolamento comunale vieta di posizionare nelle pareti esterne (comprese quelle orizzontali) apparecchiature tecnologiche che non risultano in armonia architettonica con le pareti del fabbricato ed il suo intorno.

Attenzione alla sentenza 323/2023 del TAR Sardegna perché va segnalata in quanto tratta un caso particolare, relativo all'installazione, nella copertura di un condominio a 6 piani, di un impianto termico solare per la produzione di acqua calda.

Le domande alle quali provano a rispondere i magistrati sardi sono molteplici: i pannelli solari non rientrano nelle attività edilizia libera ex art.6 del Testo Unico Edilizia? Non esiste un regime di favore che li 'esclude' dalla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica? Quali sono i rapporti, in tal senso, tra norma statale e regolamento comunale?

Prima di tutto ricordiamo una 'regola' che vale per tutte le sentenze: i dispositivi (e quindi gli accoglimenti o i respingimenti dei ricorsi) dipendono dal momento effettivo dei casi.

Parametrandolo alla sentenza in questione: il regime agevolativo per il fotovoltaico apportato dal DL 17/2022 (DL Energia e Bollette), convertito in legge 34/2022, non si può applicare al caso di specie visto che si tratta di un'installazione precedente all'entrata in vigore di tale provvedimento.

Installazione di pannelli solari: ricade o no nell'edilizia libera?

Un condòmino ha ricevuto dal Comune l'ingiunzione a demolire alcune opere che consistevano in un impianto tecnologico termico-solare per la produzione di acqua calda sanitaria (con due pannelli), collegato all'impianto di riscaldamento posizionato sulla copertura condominiale dello stabile, al servizio esclusivo del suo appartamento situato al piano terzo dello stesso edificio.

L'immobile ricade in zona vincolata.

Secondo i ricorrenti, in ogni caso l'installazione di pannelli solari ricadrebbe nell'attività di edilizia libera, potendo dunque essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.

Inoltre non sarebbe stato adeguatamente considerato:

  • il contesto urbano dell’area in questione, caratterizzata proprio dalla presenza di molteplici pannelli solari e fotovoltaici nelle coperture degli edifici (e dunque la modifica di “lieve entità” sotto il profilo della coerenza urbanistica che caratterizza la zona);
  • il notevole lasso di tempo dalla installazione dell'impianto (circa 10 anni), che porrebbe l'obbligo in capo all’amministrazione di fornire “adeguata motivazione” circa l’interesse pubblico alla demolizione.

Va precisato che il tutto era nato dall'esposto di un altra condòmina, la quale lamentava il fatto di essere costretta a “consentire di far entrare in casa mia persone per eseguire le manutenzioni di un pannello solare installato abusivamente nel lastrico solare condominiale che è sopra la mia casa”.

La questione dell'edilizia libera

Il TAR Sardegna richiama a supporto la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 11025 del 28 ottobre 2020, per la quale “l’installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda è considerata, ex combinato disposto artt. 123, comma 1, 3, comma 1b del D.P.R. n. 380 del 2001, estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera e, dunque, intervento di manutenzione straordinaria; che le relative opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ex art.6, comma 1e-quater (all’epoca art.6, comma 2d) del D.P.R. n.380 del 2001; che non era necessario dunque presentare la d.i.a., essendo all’uopo sufficiente l’inoltro all’Amministrazione della comunicazione di avvio dei lavori”.

In relazione a tale richiamo giurisprudenziale si rileva, in primo luogo, che diversamente da quanto avvenuto nel caso deciso dal TAR Lazio, il ricorrente non ha neanche inoltrato la comunicazione di inizio lavori (CIL, oggi CILA).

Ma secondo il ricorrente, l'intervento in questione, eseguito tra il 2012 e il 2013, rientrerebbe nell'edilizia libera e sarebbe ammissibile anche in assenza della comunicazione di inizio lavori.

In tal senso, vengono richiamati

  • l'art. 6 del dpr 380/2001, che al comma 1, prevede tra gli interventi che non necessitano di titolo abilitativo edilizio, al punto “e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici”.
  • l'art. 15 della l.r. n. 23/85, rubricato “interventi di edilizia libera”, che al comma 1, dispone che “i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio: (…) j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici”.

Il rispetto degli strumenti urbanistici comunali

Nonostante le considerazioni di cui sopra, per il TAR Sardegna "l'argomento non è decisivo".

Questo perché - spiegano i magistrati - come precisato nel provvedimento impugnato, le citate disposizioni legislative subordinano espressamente gli interventi menzionati al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Nello specifico, il comma 1 dell'art.6 del Testo Unico Edilizia dispone che "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo…"

Si cita quindi l’art. 75 del Regolamento Edilizio comunale vigente, rubricato “Coerenza e compiutezza architettonica degli edifici”, il quale vieta di posizionare nelle pareti esterne (comprese quelle orizzontali) apparecchiature tecnologiche (tra le quali rientrano senz’altro i pannelli solari) che non risultano in armonia architettonica con le pareti del fabbricato ed il suo intorno, visibili da altri spazi pubblici e prive di accorgimenti volti a mascherare i macchinari.

Il DL Energia è arrivato dopo: non vale per questa istanza

E non si può ritenere che la nuova normativa nel frattempo intervenuta, ossia il DL 17/2022 (Decreto Energia, che contiene semplificazioni per l'installazione degli impianti fotovoltaici), richiamata nelle memorie difensive dal ricorrente, sia sul punto decisiva, essendo essa non applicabile ratione temporis alla valutazione di legittimità del provvedimento in esame e restando - eventualmente - suscettibile di valutazione in caso di presentazione di una nuova futura istanza da parte dello stesso ricorrente.

L'autorizzazione paesaggistica serviva: ecco perchè

Nell’ordinanza impugnata - inoltre - si contesta altresì che l’intervento sia stato realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica, necessaria per abilitare quel tipo di interventi in ambito tutelato.

Per il ricorrente, l'intervento rientrerebbe nella categoria degli interventi “esclusi dall’autorizzazione paesaggistica” pur in ambiti vincolati.

Ciò risulterebbe, in particolare, dall’apposita circolare regionale di “Chiarimenti in merito al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Per il TAR L'argomento non è fondato, in quanto nel “quadro sinottico di raffronto” (allegato a tale circolare) ove sono indicati gli “interventi ed opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica”, nella categoria “A.6.” che nella tesi del ricorrente giustificherebbe l’esclusione di tale autorizzazione, è inclusa “l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni.

Quindi, quanto affermato dal ricorrente non trova dunque riscontro in fatto in quanto, come evidenziato dalle produzioni fotografiche del Comune, i pannelli in questione, posizionati sul solaio piano del palazzo, risultano evidentemente inclinati e nettamente visibili dalle vie circostanti, con conseguente inapplicabilità - quanto meno con riguardo alla normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato - dell'invocata esenzione dal titolo autorizzatorio.

L’intervento in questione, sul punto, pare invece ricadere nell’ambito del quadro b.8 dell’anzidetta circolare, relativo alla categoria degli “interventi e opere soggette a procedimento semplificato”, che peraltro allo stato non risulta essere stato avviato.


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