Pali per antenne: quando è necessaria l'autorizzazione paesaggistica?
I pali telescopici per antenne sono sistemi molto funzionali, realizzati in alluminio, acciaio inox e fibra di vetro. Nonostante ciò potrebbero nascere condizioni in aree soggette a vincoli paesaggistici, dove la distinzione tra nuova costruzione e manutenzione straordinaria potrebbe determinare la necessità di un’autorizzazione paesaggistica. La sentenza del Consiglio di Stato n. 9616/2025 gioca un ruolo cruciale, confermando la legittimità dell’ordinanza comunale che dichiarava abusivo un palo di sostegno per antenne, installato senza le necessarie autorizzazioni.
Autorizzazioni paesaggistiche e pali telescopici
Spesso quando si devono installare delle antenne si ricorre all’utilizzo di pali telescopici, per la loro semplicità di montaggio e la vasta scelta tra le varie tipologie presenti sul mercato. Essi rappresentano un dispositivo composto da più sezioni tubolari inseriti concentricamente l’una dentro l’altra, in modo da poter estendere o retrarre il palo a seconda delle necessità.
Di solito i materiali utilizzati sono per la realizzazione di tali pali:
- l’alluminio;
- l’acciaio inox;
- fibra di vetro.
Quando si decide di installare un sistema del genere, soprattutto in zona sottoposta a vincoli paesaggistici, è fondamentale stabilire se si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, in quanto a seconda del caso si è tenuti o meno a richiedere l’autorizzazione paesaggistica.
Infatti secondo l’art. 149, del DLGS n. 42/2004:
“Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dagli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.”
A chiarire se per un palo telescopico di nuova costruzione possa o meno decorrere l’autorizzazione mediante permesso di costruzione in zona vincolata è la sentenza del Consiglio di Stato n. 9616/2024.
La controversia sul palo telefonico: la conferma dell’abusività
Al centro della disputa che coinvolge la sentenza del Consiglio di Stato n. 9616/2025 vi è la legittimità della costruzione di un palo di sostegno per antenne radiofoniche, ritenuto abusivo dall’amministrazione comunale. La questione si complica ulteriormente dall’accertamento della preesistenza dell’opera e dalla sua qualificazione in relazione alle normative vigenti in materia di paesaggio e urbanistica.
La vicenda risale al 2015 quando il Comune di Stintino emise un’ordinanza di demolizione relativamente ad un palo telescopico installato dalla società ricorrente e ritenuto abusivo. La società sosteneva invece che l’impianto fosse presente fin dal 1980 e che i lavori effettuati nel 2013 fossero semplici interventi di manutenzione, esenti da autorizzazioni paesaggistiche.
Tuttavia, è emerso che nel 2013 il palo preesistente era stato sostituito con una struttura più alta e di diversa conformazione, senza le necessarie autorizzazioni tra cui quella paesaggistica. Il TAR per la Sardegna aveva già respinto il ricorso della società, confermando la legittimità dell’ordinanza comunale e sostenendo che la sostituzione di un’opera fosse un intervento “(…) non rientrante tra le esenzioni di cui all’art. 149, lett. a) del d.lgs. 42/2004 e non privo di rilevanza per gli aspetti paesaggistici”, nonostante la funzione del palo fosse di fatto “assimilabile alle opere di urbanizzazione primarie”.
Poiché in disaccordo, la società ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.
La società ha presentato varie argomentazioni tra cui sosteneva che il palo fosse già presente dal 1980 e che i lavori del 2013 fossero solo manutenzione ordinaria e di conseguenza esenti da autorizzazioni.
Il Collegio ha rigettato tutte le censure, confermando la sentenza del TAR Sardegna evidenziando che “Il materiale probatorio raccolto è univoco negli esiti e conferma l’avvenuta sostituzione nel 2013 del palo precedente con uno avente diversa altezza e conformazione. (…) L’intervento in parola, per come accertato dal Comune sulla base delle prove sopra esaminate, non può farsi rientrare tra quelli per i quali non occorre il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, per il fatto che non si tratta di intervento di manutenzione ordinaria o di antenne di modestissime dimensioni.”
Il palo installato nel 2013 sarebbe, quindi, da considerare come una struttura nuova e non un semplice intervento di manutenzione, ancorché straordinaria, e quindi soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
La sentenza sottolinea come la pubblica utilità di un’opera non giustifichi il bypass delle regole, soprattutto in aree ove sia prevista la tutela del paesaggio. In definitiva, le autorizzazioni devono essere richieste prima degli interventi, e le prove della legittimità devono essere chiare e incontrovertibili.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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