Paletti rimovibili infissi al suolo senza calcestruzzo davanti al garage: basta la SCIA
L'installazione di 8 paletti rimovibili infissi al suolo senza calcestruzzo, che, a seguito di danneggiamenti, erano stati rimossi e sostituiti con altri simili non può essere considerata attività abusiva in mancanza del permesso di costruire.
Basta infatti una DIA (oggi SCIA), visto che questi manufatti, consistenti in “elementi verticali in ferro tubolare infissi al suolo per delimitare lo spazio antistante ai locali garages”, avvinti tra loro da una catena in ferro, per la caratterizzazione strutturale e funzionale nonché i loro aspetti dimensionali e volumetrici, non possiedono i tratti qualificanti degli interventi di nuova costruzione nè della ristrutturazione edilizia.
Con queste motivazioni il Tar Salerno, nella sentenza 298/2021 del 2 febbraio scorso, ha accolto il ricorso contro l'ordinanza comunale di rimozione delle sopracitate opere nonché il ripristino dello status quo ante. Secondo i giudici amministrativi, infatti, sono degni di pregio tutti i rilievi formulati dalla parte ricorrente che, sostanzialmente, rimarca l’illegittimità dell’ordine demolitorio, in ragione della acclarata incoerenza tra l’esercizio del potere sanzionatorio di tipo repressivo e la tipologia di opera contestata, che, stante la sua non assentibilità con il permesso di costruire, non soggiace, perciò solo, al regime invasivo di cui all’art. 31 TUE.
Abusi edilizi: quando si può demolire
In linea di principio, la grave sanzione demolitoria di cui all'art. 31 è comminabile esclusivamente in caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (ossia di un intervento edilizio radicalmente nuovo e prima non esistente sul territorio) oppure in totale difformità dal permesso di costruire, ossia in caso di opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile ovvero ancora con "variazioni essenziali" nei termini di cui al successivo art. 32 (TAR Catanzaro, sez. II, 07.02.2019, n. 270). Tale potere sanzionatorio può, dunque, essere legittimamente esercitato soltanto a fronte di un abuso edilizio particolarmente grave "che sia tale, per dimensioni e consistenza, da snaturare le caratteristiche dell'edificio originario" (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.06.2010, n. 2107).
Per i manufatti in questione basta la SCIA
Nell’ordinanza gravata, si fa riferimento a “elementi verticali in ferro tubolare infissi al suolo per delimitare lo spazio antistante ai locali garages”, avvinti tra loro da una catena in ferro. Ed invero, per la caratterizzazione strutturale e funzionale delle opere nonché i loro aspetti dimensionali e volumetrici, è incontestabile che ci si trovi di fronte ad un’opera che non evidenzia i tratti qualificanti degli interventi sia di nuova costruzione sia della ristrutturazione edilizia.
Non si riscontrano, qui, i tratti definitori dell’una o dell’altra; piuttosto, si colgono i caratteri delle opere di cui alla lett. c) dell’art. 3, ovvero degli interventi di restauro e risanamento conservativo, sub specie di “inserimento di elementi accessori”, assentibili con una SCIA ex art. 22, la cui mancanza non è sanzionabile, in quanto tale, con interventi invasivi di tipo ripristinatorio e demolitorio, bensì con sanzione pecuniaria ex art. 37 dpr 380/2001 (Cons. Stato Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3554; Cons. Stato, 12.10.2020, n. 6048; Cons. Stato, Sez. II, 20 marzo 2020, n. 1997; Sez. VI 23 maggio 2011, n. 3046).
Quanto sopra in adesione a quella consolidata giurisprudenza secondo cui la valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; non è necessario, dunque, il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà; occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio.
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