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Pagamento tardivo dei contributi: ok alle sanzioni leggere! Inarcassa vince il ricorso per Architetti e Ingegneri

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Cassa di Previdenza per Architetti e Ingegneri (Inarcassa) per l'annullamento della nota dei Ministeri vigilanti con la quale non veniva consentita la modifica dell'art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 relativo alla mitigazione delle sanzioni da applicare ai propri iscritti in ipotesi di tardivo pagamento dei contributi

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Ottime notizie per ingegneri e architetti liberi professionisti: Inarcassa ha infatti reso noto che con la sentenza 9566/2019, il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Cassa previdenziale dei professionisti tecnici contro il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano bocciato gli atti adottati da Inarcassa per mitigare le sanzioni da applicare ai propri iscritti in ipotesi di tardivo pagamento dei contributi

Il Tar, in via preliminare, ha respinto l’eccezione di inammissibilità per questioni procedurali formulate dall’Avvocatura, condividendo in pieno la difesa della Cassa. Inoltre, il Giudice amministrativo adito ha condiviso punto per punto tutte le censure opposte dall’Ente.

Con nostra grande soddisfazione – dichiara il presidente Giuseppe Santoro – il TAR ha legittimato il diritto alla scelta di sanzioni sostenibili contro il ricorso al condono, alle sanatorie ed alle rottamazioni. Viene così confermata la lettura del perimetro e del contenuto dell’autonomia di Inarcassa e quindi, per converso, dei limiti dell’esercizio del potere di vigilanza. Ciò – sottolinea il presidente – costituisce un importante precedente a presidio dell’autonomia degli Enti previdenziali privati e privatizzati”.

Le specifiche della sentenza

Inarcassa, nel dettaglio ha riferito che:

  • a) secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Previdenza in vigore, i professionisti sono tenuti entro il 31 ottobre di ciascun anno, a comunicare il proprio reddito ad INARCASSA (art. 2.1. RGP); entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA (art. 10.4. RGP), a versare il contributo soggettivo e quello integrativo;
  • b) il Regolamento Generale di Previdenza disciplina, inoltre, le conseguenze del tardivo pagamento da parte degli iscritti delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali;
  • c) è previsto il pagamento sia di interessi che di sanzioni;
  • d) gli interessi, calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti (art. 10.2 RGP), devono garantire, alla data in cui è effettivamente versato, l’attualità del valore del contributo dovuto alla scadenza che non è stata rispettata; ciò in modo da sterilizzare gli effetti negativi del tardivo pagamento sul sistema pensionistico;
  • e) per il tardivo pagamento è prevista una sanzione pari al 2% del dovuto per ciascun mese di ritardo fino ad un massimo del 60% (art. 10.1. RGP);
  • f) questa misura è stata introdotta nel 2012, in luogo della precedente, che prevedeva una sanzione flat del 15% che, da un lato, risultava particolarmente iniqua, in quanto sanzionava allo stesso modo il ritardo trascurabile (anche solo un gior-no) rispetto al ritardo assai più consistenti e, dall’altro, non incentivava la rapida regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti morosi, in quanto appunto il decorso del tempo non incideva sull’ammontare della sanzione;
  • g) la riduzione del fatturato degli iscritti alla Cassa, spesso, non ha consentito la rapida soluzione delle posizioni di morosità, con la conseguenza che la misura delle sanzioni previste dall’attuale versione dell’art. 10.1. RGP per gli iscritti morosi è risultata non sostenibile;
  • h) ciò ha comportato un duplice effetto negativo: il progressivo aumento della posizione debitoria degli iscritti sia con riferimento al numero dei contribuenti morosi che all’ammontare del debito e, per converso, un progressivo aumento dell’esposizione della Cassa con una crescente difficoltà di incasso anche a fronte dell’aumento degli accertamenti eseguiti;
  • i) si è reso necessario, pertanto, un intervento capace di interrompere l’effetto distorsivo dell’attuale previsione e di recuperare la capacità della sanzione di incentivare un comportamento virtuoso da parte degli iscritti, sia di quelli regolari, che temendo la sanzione non si rendono morosi, sia di quelli morosi che, per evitare il progressivo aumento dell’ammontare della sanzione, provvedono quanto prima a sanare la loro posizione;
  • l) a tal fine, l’unica soluzione percorribile è quella di ridurre l’ammontare della sanzione per renderla sostenibile;
  • m) per assecondare le richieste istruttorie formulate dai Ministeri vigilanti con la nota del Ministero del Lavoro prot. 5943 del 20.4.2016, ha condotto i necessari approfondimenti opportunamente riportati nella Relazione illustrativa, trasmessa con Nota del Presidente di INARCASSA prot. 233/2017;
  • n) all’esito di queste verifiche istruttorie è stato deliberato di mitigare l’ammontare delle sanzioni in una misura equa e sostenibile da parte degli iscritti;
  • o) con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati 2 – 3 marzo 2017 è stato di rideterminato l’ammontare delle sanzioni previste per il ritardato pagamento dei contributi;
  • p) a tal fine, è stato adottato un nuovo testo dell’art. 10.1. RGP, secondo il quale “il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini pari a:a) 1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo; b) 2 per cento mensile dal ventiquattresimo mese di ritardo. La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese. La sanzione complessiva non può superare il 30 dei contributi non corrisposti nei termini. Sono altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive scadenze.

Secondo il Tar Lazio, le amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell’autonomia dell’Ente.

Ne consegue che la limitazione dell’autonomia dell’Ente, concretizzatasi nel rigetto della proposta di riduzione delle sanzioni per tardivo pagamento dei contributi, potrebbe essere giustificata nella misura in cui possa compromettere il funzionamento dell’Ente. Ma i provvedimenti impugnati, con un evidente difetto di istruttoria e un palese difetto di motivazione, non riescono a dare conto di questa eventualità, non spiegando perché la misura di mitigazione delle sanzioni costituisca un depotenziamento del sistema sanzionatorio di INARCASSA né supportando tale considerazione da positivi elementi di verifica fattuali. Infatti nessuno degli elementi e delle considerazioni formulate con la relazione illustrativa di INARCASSA sono stati in alcun modo contestati né i Ministeri vigilanti si sono peritati di esperire un’istruttoria riguardo alle finalità ed all’impatto dell’intervento, al contrario descritte – e non contestate – nella Relazione illustrativa di INARCASSA.

In tale relazione si spiega che la riduzione dell’ammontare delle sanzioni non solo risulta compatibile con l’attuale equilibrio di lungo periodo previsto dal vigente bilancio attuariale, ma addirittura, proprio in quanto incentiva e rende possibile la regolarizzazione in tempi contenuti della posizione contributiva degli iscritti morosi, concorre a rendere l’equilibrio di lungo periodo effettivo.

Quanto poi alla indicazione dei Ministeri vigilanti di sperimentare gli effetti della mitigazione della sanzione per accertare gli effetti positivi ipotizzati da INARCASSA, oltre a trattasi di prescrizione generica e non prevista dalla vigente normativa, non tiene affatto conto dell’istruttoria condotta dalla ricorrente e dei suoi risultati che hanno dimostrato la sostenibilità della misura e i suoi effetti positivi per la gestione della Cassa.

Le note impugnate infine, non recano alcuna motivazione tecnico finanziaria plausibile per giustificare la invocata necessità di limitare temporalmente l’adozione del nuovo regime di sanzioni.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati. In ragione della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.

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