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Pagamenti delle PA sopra i 5.000 euro "congelati" se il professionista è inadempiente col Fisco. I dettagli

Verifiche sui pagamenti: ridotto da 10mila a 5mila euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo

Attenzione alle inadempienze fiscali, perché potrebbero costare 'caro' anche sui pagamenti pendenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei professionisti. Le novità di un certo rilievo sono contenute nela circolare del MEF-RGS n.13 del 21 marzo 2018, con la quale sono stati diramati alcuni chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall'art.48-bis del dpr 602/1973, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del MEF 18 gennaio 2008, n. 40.

I chiarimenti sono consequenziali alle modifiche normative introdotte dall'art.1, commi da 986 a 989, della Legge di Bilancio 2018, che riguardano due aspetti:

  1. la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;
  2. l'estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione.

La circolare, oltre a dar conto dell'aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce inoltre l'analisi dell'ambito soggettivo di riferimento ed esamina una serie di profili critici della disciplina in discorso (scissione dei pagamenti, inadempienza contributiva, cessione del credito, ecc.), onde offrire in merito soluzioni interpretative. Vediamo i passaggi più significativi per i professionisti

Split payment

Allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell'individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all'art. 48-bis, non dovranno considerare l'IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioe' dell'importo al netto dell'IVA.

Pagamento e giudizio di ottemperanza

L'obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica ex art. 48-bis può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o da "ogni altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico", giusta statuizioni dell'art. 1173 del codice civile, "atti" nel cui novero rientrano anche i provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

A fronte dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato e agli altri provvedimenti equiparati per soddisfare la pretesa del creditore, quindi, sussiste il correlato potere-dovere di procedere alla verifica postulata dall'art. 48-bis del dpr 602/1973. L'esercizio di tale potere-dovere, fondato su una norma primaria, appare idoneo a limitare l'obbligo dell'amministrazione di procedere al pagamento di somme dovute anche qualora lo stesso si fondi, appunto, su un giudicato.

Pagamento agli eredi del beneficiario originario

Non si ravvisano, fatte salve specifiche ipotesi di esclusione legale, motivi idonei a giustificare un'esclusione dagli obblighi di verifica posti dalla disciplina in discorso: infatti, in una simile evenienza, la verifica sarà eseguita nei confronti degli eredi separatamente considerati, invece che nei riguardi del loro dante causa. 

Mandato con rappresentanza e procura all'incasso

I dubbi sorgono laddove il beneficiario, anziché procedere direttamente ad incassare il credito vantato, si sia avvalso di un terzo. Caso tipico è il mandato con rappresentanza (art. 1704 codice civile) - quello senza rappresentanza, per intuibili ragioni, non può neppure essere preso in considerazione, mancando la possibilità per il mandatario di spendere il nome del mandante - per cui il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli atti conclusi dal primo (rappresentante) con il terzo producono gli effetti giuridici direttamente in capo al secondo (rappresentato).

In una simile fattispecie la verifica di cui all'art. 48-bis del dpr 602/1973 non può che essere espletata nei confronti del solo mandante, trattandosi dell'unico effettivo beneficiario, a prescindere dai rapporti sottostanti tra lo stesso e il mandatario.

In ultimo, le maggiori perplessità sono sorte con riferimento alle somme liquidate a seguito di un giudizio il cui "percipiente" risulti l'avvocato difensore: il MEF evidenzia che bisogna distinguere se l'avvocato sia antistatario o semplice incaricato all'incasso. Ove, quindi, l'amministrazione sia parte soccombente, con riferimento al pagamento delle somme distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c., solo in capo al difensore deve  essere effettuata la verifica prevista dall'art. 48-bis del dpr 602/1973, in quanto effettivo titolare del diritto di credito. Nel caso, invece, della procura all'incasso, pure rilasciata a favore del proprio difensore, si rimarca che il mandato conferito ad un terzo non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che rimane, così, in capo al mandante, effettivo beneficiario del pagamento, per cui si e' dell'avviso che la verifica in questione debba essere effettuata esclusivamente in capo a quest'ultimo. 

Cessione del credito

Le situazioni che possono verificarsi quanto all'applicazione dell art.48-bis del dpr 602/1973, in tal senso, sono:

  • a) il cedente presta il proprio assenso, secondo il procedimento descritto nella circolare n. 29/RGS del 2009, a far effettuare immediatamente la verifica di inadempienza a proprio carico da parte dell'amministrazione ceduta che, conseguentemente, darà notizia dei relativi esiti al cessionario. Soltanto nel caso, poi, che l'esito risulti di "non inadempimento", l'amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario;
  • b) il cedente, al contrario, non presta il proprio assenso a far effettuare la verifica prevista dall'art. 48-bis, con l'effetto che, a prescindere dall'accettazione anche tacita dell'amministrazione ceduta, quest'ultima sarà tenuta a effettuare la verifica de qua nei confronti del solo cedente, originario creditore, all'atto del pagamento a favore del cessionario, da ritenere, peraltro, consapevole del rischio che il cedente possa risultare, infine, inadempiente agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento;

 

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità, mediante, in particolare, la rinnovazione dell'accluso modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS.